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Contratti di franchising e affiliazione commerciale

Assistiamo affilianti e affiliati nella redazione, revisione e gestione del contenzioso dei contratti di franchising, verificando la conformità alla legge 129/2004: forma scritta, informativa precontrattuale e durata minima.

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Quando serve

  • Devi avviare una rete in franchising e predisporre il contratto tipo da proporre agli affiliati.
  • Ti è stato proposto un contratto di affiliazione commerciale e vuoi farlo verificare prima di firmare.
  • L'affiliante non ti ha consegnato l'informativa precontrattuale nei termini di legge, o l'ha consegnata incompleta.
  • Il rapporto è già in corso ma ritieni che la formula commerciale promessa non corrisponda a quanto sperimentato sul mercato.
  • Vuoi sciogliere il contratto o contestare inadempimenti dell'altra parte (mancato supporto, violazione dell'esclusiva, know-how non trasferito).
  • Devi far valere clausole di non concorrenza o di riservatezza al termine del rapporto.

Cosa facciamo

Redigiamo il contratto

Predisponiamo il contratto di franchising e l'informativa precontrattuale per chi avvia una rete, con le clausole obbligatorie previste dalla legge 129/2004.

Revisioniamo prima della firma

Analizziamo il contratto proposto dall'affiliante: durata, canoni, esclusiva territoriale, clausole di non concorrenza, condizioni di recesso.

Contestiamo gli inadempimenti

Diffidiamo l'altra parte e, se necessario, agiamo in giudizio per inadempimento, mancata sperimentazione della formula o informativa carente.

Gestiamo lo scioglimento

Assistiamo nella risoluzione del rapporto e nella tutela del know-how e della riservatezza anche dopo la fine del contratto.

Cosa dice la legge

Il franchising, o affiliazione commerciale, è il contratto con cui un affiliante concede a un affiliato, dietro corrispettivo, la disponibilità di marchi, know-how e modello commerciale, inserendolo in una rete distribuita sul territorio. È regolato dalla legge 129/2004, e la prima regola da conoscere è che il contratto deve essere redatto per iscritto: senza forma scritta è nullo.

Prima ancora di aprire un punto vendita, la legge impone un requisito preliminare: chi vuole avviare una rete deve aver già sperimentato la propria formula commerciale sul mercato. Un marchio nato da poche settimane, senza un punto vendita pilota che abbia effettivamente funzionato, non dovrebbe affiliare nessuno: è una tutela pensata proprio contro le reti "di carta".

Se il contratto è a tempo determinato, deve garantire all'affiliato una durata sufficiente ad ammortizzare l'investimento: non meno di tre anni. È una regola che tutela chi ha messo soldi propri in allestimenti, formazione e fee d'ingresso, e non può vedersi interrompere il rapporto dopo pochi mesi.

Almeno trenta giorni prima della firma, l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto insieme agli allegati informativi: dati societari, marchi utilizzati, storia della rete, contenziosi in corso. È il momento in cui si raccolgono le informazioni che, se qualcosa va storto più avanti, diventano decisive.

Il contratto deve indicare in modo chiaro gli elementi economici del rapporto: investimenti richiesti, modalità di calcolo delle royalties, eventuale esclusiva territoriale, caratteristiche dei servizi che l'affiliante si impegna a fornire, condizioni di rinnovo e risoluzione. Molti di questi contratti richiamano clausole che, in quanto onerose per l'affiliato, richiedono un'approvazione scritta specifica e separata dalla firma del testo: lo stesso meccanismo che disciplina le condizioni generali di contratto tra imprese. Anche l'affiliato ha doveri precisi: non può trasferire la sede dell'attività senza il consenso dell'affiliante, e deve mantenere la riservatezza sul know-how anche dopo la fine del rapporto, un obbligo che sopravvive alla chiusura della collaborazione.

Se il rapporto è già in corso e qualcosa non torna — forniture più costose di quanto prospettato, assistenza mai arrivata, un territorio che si scopre condiviso con un altro punto vendita — gli strumenti a disposizione non sono intercambiabili. Contestare un difetto di informazione al momento della firma è cosa diversa dal contestare un inadempimento maturato dopo; anche i tempi entro cui agire cambiano a seconda di quale strada si imbocca, ed è una valutazione da fare presto, non quando il rapporto è già ai titoli di coda.

Prima di una causa, nel franchising, c'è quasi sempre un passaggio obbligato: la mediazione. Chi intende agire in giudizio deve prima tentare questa strada, e nel caso specifico di un decreto ingiuntivo opposto, è l'affiliante che l'ha richiesto a doverla attivare, pena l'improcedibilità della domanda. Per i riferimenti normativi completi e i profili più tecnici, la guida affiliazione commerciale e franchising: cosa verificare prima di firmare entra nel dettaglio.

Gli errori che vediamo più spesso

Non verificare se la formula è stata davvero testata

Molti aspiranti affiliati firmano senza chiedere da quanto tempo esiste il punto vendita pilota della rete. Se l'affiliante è stato costituito da pochi mesi e non ha mai testato la formula sul mercato, il rischio di aderire a un sistema "di carta" è concreto.

Sottovalutare l'informativa precontrattuale

Pensare che un ritardo nella consegna dei documenti renda automaticamente nullo il contratto è un errore di impostazione che può costare la causa: la sanzione, in questi casi, è più limitata di quanto si creda, e la strategia va costruita di conseguenza.

Dare per scontata l'esclusiva territoriale

Se il contratto non la prevede espressamente, l'affiliante può aprire un altro punto vendita nella stessa zona senza violare alcun obbligo. Chi vuole un territorio protetto deve negoziarlo e scriverlo, non presumerlo.

Trascurare gli obblighi che restano dopo l'uscita dalla rete

Riservatezza sul know-how e limiti alla concorrenza non si esauriscono con la fine del contratto: un ex affiliato che sottovaluta questi vincoli si espone a contestazioni anche mesi dopo aver chiuso il rapporto.

Agire in giudizio senza passare dalla mediazione

Nelle controversie di affiliazione commerciale la mediazione è una condizione necessaria prima di poter agire in giudizio. Saltarla espone al rischio che la domanda venga dichiarata improcedibile, con perdita di tempo e di un'eventuale posizione già acquisita.

Tempi e modalità

La prima valutazione parte dal contratto: se non l'hai ancora firmato, dal testo proposto e dall'informativa ricevuta; se il rapporto è già in corso, anche dalla corrispondenza scambiata con l'affiliante, dai dati economici del punto vendita e da business plan o materiale promozionale ricevuti prima della firma. Su questa base indichiamo se conviene trattare, contestare formalmente o attendere un momento più utile. La consulenza iniziale si svolge in videochiamata o per telefono, con trasferta presso il cliente quando la situazione lo richiede — un sopralluogo al punto vendita, un incontro diretto con l'affiliante. Dove necessario coordiniamo l'intervento con il commercialista dell'impresa, per una lettura coerente tra profili legali ed economici, così da arrivare a una strategia condivisa prima di scrivere la prima lettera formale.

Come lavoriamo

Prima di ogni intervento leggiamo il contratto per intero, non solo le clausole segnalate: nel franchising i problemi nascono spesso da un incrocio tra durata, canoni ed esclusiva che va letto insieme. Una prima valutazione, in videoconferenza o per telefono, chiarisce se conviene trattare o contestare formalmente. Lavoriamo da remoto — per telefono o videoconferenza — e in trasferta, quando serve, direttamente presso il cliente.

Il nostro metodo di lavoro, nel dettaglio →

Domande frequenti

Approfondimenti

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