Inquadramento
L'infortunio sul lavoro si inquadra in RC auto se il fatto è anche un sinistro stradale (es. in itinere), altrimenti in altro illecito.
Danneggiato
Lesione
Il danno non patrimoniale in breve
Due tabelle a confronto
La Tabella Unica Nazionale (d.P.R. 12/2025, attuativa dell’art. 138 CAP) e le Tabelle di Milano dell’Osservatorio sulla Giustizia civile sono calcolate in parallelo sullo stesso caso, così il confronto tra criterio legale e parametro giurisprudenziale è immediato.
Ambito: macropermanenti
Il calcolatore liquida il danno da lesioni con postumi permanenti dal 10 al 100% (art. 138 CAP). Per le micropermanenti, dall’1 al 9% (art. 139 CAP), c’è uno strumento dedicato.
Le voci liquidate
Danno biologico permanente, danno morale (coefficiente della Tavola 2), inabilità temporanea assoluta e parziale (ITT e ITP) e personalizzazione entro il tetto di legge, calcolata sul solo danno biologico.
Regime e riduzioni
Data dell’evento e materia stabiliscono se la TUN si applica per legge o come parametro indiretto dell’equità. Il conteggio tiene conto anche del concorso di colpa e dello scorporo dell’indennizzo INAIL.
Macropermanenti, TUN, danno morale: il lessico corretto
Tre famiglie di termini si sovrappongono nella pratica: quelli della legge, quelli dell'uso corrente e quelli delle tabelle. Tenerli distinti evita l'errore più comune, cioè trattare la TUN e Milano come due versioni della stessa cosa.
- Lesioni di non lieve entitàanche: macropermanenti, macrolesioni
- «Lesioni di non lieve entità» è il termine di legge: è la rubrica dell'art. 138 CAP. Il perimetro è fissato dal co. 1, lett. a: menomazioni «comprese tra dieci e cento punti». «Macropermanenti» e «macrolesioni» sono termini dell'uso corrente, non della norma, ma indicano le stesse lesioni. Sotto il 10% si entra nell'art. 139, con un calcolatore dedicato.
- Tabella Unica Nazionaleanche: TUN, tabella unica, d.P.R. 12/2025
- La tabella del valore pecuniario del punto prevista dall'art. 138, co. 1, lett. b, CAP, approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025. L'Allegato I contiene le tavole dei coefficienti per il danno biologico e per il danno morale (Tavole 1.A, 1.B e 2); l'Allegato II le matrici degli importi, del solo biologico e del biologico comprensivo del morale. È una fonte legale: si applica direttamente in RC auto e responsabilità sanitaria per i sinistri verificatisi dal 5 marzo 2025, e come parametro indiretto dell'equità negli altri casi (principio di Cass. n. 8630/2026). L'altra tabella prevista dallo stesso articolo, quella medico-legale delle menomazioni (lett. a), non risulta emanata.
- Tabelle di Milanoanche: tabelle milanesi, tabelle dell'Osservatorio
- Elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Non hanno natura normativa: sono un criterio di elaborazione giurisprudenziale, a lungo adottato come parametro equitativo uniforme sul territorio nazionale. Dopo la TUN il loro ruolo cambia a seconda della materia, e questo strumento le calcola sempre in parallelo proprio per rendere misurabile lo scostamento.
- Danno moraleanche: sofferenza soggettiva
- La sofferenza interiore, distinta dalle ricadute dinamico-relazionali della lesione. Nella TUN è una voce autonoma, liquidata come quota del danno biologico secondo la Tavola 2, entro una forbice minimo-massimo che varia con il grado: la misura tabellare poggia sull'art. 138, co. 2, lett. e, che prevede l'incremento percentuale e progressivo per punto della quota corrispondente al danno biologico. Nelle micropermanenti il danno morale resta concettualmente autonomo ma non ha una tabella propria: si liquida dentro l'unico aumento fino al 20% dell'art. 139, co. 3. È la differenza strutturale fra i due regimi.
- Personalizzazione
- L'aumento che il giudice può riconoscere, fino al 30% (art. 138, co. 3), quando la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati. Opera sul solo danno biologico e richiede circostanze specifiche ed eccezionali, allegate e provate, con una motivazione analitica (Cass. n. 7513/2018).
- Danno differenzialeanche: scorporo INAIL
- Quando l'infortunio è indennizzato dall'INAIL, il danneggiato può ottenere dal responsabile civile la sola parte di danno che eccede l'indennizzo. Il confronto si fa per poste identiche: la quota biologica dell'indennizzo si detrae dal solo biologico permanente, al netto di personalizzazione e danno morale, e il temporaneo non si riduce mai (Cass. n. 26117/2021; n. 8915/2026). Nel calcolatore va quindi indicata la sola quota INAIL per il biologico permanente.
Un esempio di calcolo
Un sinistro stradale con postumi al 25% accertati su una persona di 42 anni, 40 giorni di inabilità temporanea assoluta e 60 giorni al 50%, con danno morale al valore medio di fascia e, sulla temporanea, l'incremento morale al 45%, a metà della forbice di legge. Nessuna personalizzazione, spesa medica o concorso di colpa. Gli importi sono calcolati dallo stesso motore del calcolatore, con le tavole vigenti oggi.
Tabella Unica Nazionale
Il danno biologico permanente nasce dal punto base moltiplicato per il coefficiente della Tavola 1.A, per i gradi di invalidità e per il demoltiplicatore d'età della Tavola 1.B. Il danno morale è una voce autonoma, liquidata come quota del biologico secondo la Tavola 2; sulla temporanea, l'art. 3, co. 2, del d.P.R. prevede un incremento fra il 30 e il 60%. Nelle micropermanenti non c'è una tabella del danno morale: si liquida dentro l'unico aumento fino al 20% dell'art. 139.
Tabelle di Milano: confronto
Stesso caso, criterio milanese: −1,0% rispetto alla TUN. La giornata di temporanea milanese comprende già una componente di sofferenza, che la TUN aggiunge invece con l'incremento dell'art. 3, co. 2. Lo scarto tra i due criteri cambia con il grado di invalidità e con l'età, e può anche cambiare segno: per questo il calcolatore li esegue sempre entrambi.
Approfondimenti
Tabella Unica Nazionale e sinistri anteriori al 5 marzo 2025
Il d.P.R. 12/2025 si applica per legge ai sinistri della circolazione e della sanità verificatisi dal 5 marzo 2025. Per i sinistri precedenti, e per gli illeciti di altra natura, Cass. n. 8630/2026 ha enunciato il principio per cui la TUN si applica in via indiretta, come parametro della valutazione equitativa: il giudice può scegliere un'altra tabella solo motivando su circostanze del tutto peculiari.
La guida riporta il principio per intero, ricostruisce il percorso dall'obiter di Cass. n. 11319/2025 e spiega il limite del giudicato interno.
Leggi la guidaDanno morale e personalizzazione nella Tabella Unica
Sopra il 9% la legge prevede due aumenti distinti: l'incremento per il danno morale (art. 138, co. 2, lett. e) e la personalizzazione fino al 30% per le conseguenze dinamico-relazionali fuori dall'ordinario (co. 3). Liquidare il morale come personalizzazione è un errore di diritto (Cass. n. 1492/2026), e la personalizzazione si calcola sul solo biologico (Cass. n. 13383/2025).
La guida spiega come si prova il morale, quando spetta la personalizzazione e come evitare le duplicazioni.
Leggi la guidaDanno differenziale INAIL: come si calcola
L'indennizzo INAIL si sottrae solo dalla voce che ristora lo stesso pregiudizio: la quota biologica dal danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del morale; la quota patrimoniale dal danno patrimoniale. Il temporaneo, il morale e la personalizzazione non si riducono mai (Cass. n. 26117/2021; n. 8915/2026).
La guida illustra il calcolo passo per passo, il trattamento dei ratei di rendita e il caso del danno iatrogeno.
Leggi la guidaLe tabelle delle macropermanenti
I valori ufficiali della Tabella Unica Nazionale e delle Tabelle di Milano, per esteso. Ogni tavola indica la versione e la data di decorrenza, e deriva dagli stessi file che alimentano il calcolatore: i numeri qui sotto e quelli del conteggio coincidono.
Valore del punto base
963,40 €
d.P.R. 12/2025, art. 2 (rinvio all'art. 139 CAP) · valore D.M. 18.07.2025, incorporato nell'Allegato II vigente
Inabilità temporanea assoluta, al giorno
56,18 €
d.P.R. 12/2025, art. 3, co. 1 (rinvio all'art. 139 CAP); l'ITP è proporzionale alla percentuale riconosciuta per ciascun giorno
Personalizzazione, tetto massimo
30%
Art. 138, co. 3: sul solo danno biologico, distinta dal danno morale
Morale sulla temporanea
30-60%
d.P.R. 12/2025, art. 3, co. 2: incremento per il danno morale sul danno biologico temporaneo
Danno biologico permanente (Allegato II), estratto per gradi di 5 punti
Fonte: Tabella Unica Nazionale, Allegato II ex D.M. 10.12.2025 (valori 2025) · In vigore dal 01/04/2025
| Invalidità | 10 anni | 20 anni | 30 anni | 40 anni | 50 anni | 60 anni | 70 anni | 80 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 25.372,00 € | 24.071,00 € | 22.769,00 € | 21.467,00 € | 20.165,00 € | 18.890,00 € | 17.641,00 € | 16.419,00 € |
| 15% | 48.472,00 € | 45.985,00 € | 43.498,00 € | 41.011,00 € | 38.524,00 € | 36.088,00 € | 33.702,00 € | 31.367,00 € |
| 20% | 76.963,00 € | 73.014,00 € | 69.065,00 € | 65.116,00 € | 61.167,00 € | 57.299,00 € | 53.511,00 € | 49.804,00 € |
| 25% | 110.527,00 € | 104.856,00 € | 99.185,00 € | 93.514,00 € | 87.843,00 € | 82.288,00 € | 76.848,00 € | 71.524,00 € |
| 30% | 148.848,00 € | 141.210,00 € | 133.573,00 € | 125.936,00 € | 118.299,00 € | 110.817,00 € | 103.492,00 € | 96.322,00 € |
| 35% | 191.607,00 € | 181.776,00 € | 171.945,00 € | 162.114,00 € | 152.283,00 € | 142.652,00 € | 133.222,00 € | 123.993,00 € |
| 40% | 238.490,00 € | 226.253,00 € | 214.017,00 € | 201.780,00 € | 189.543,00 € | 177.556,00 € | 165.819,00 € | 154.332,00 € |
| 45% | 289.177,00 € | 274.340,00 € | 259.503,00 € | 244.665,00 € | 229.828,00 € | 215.293,00 € | 201.062,00 € | 187.133,00 € |
| 50% | 343.353,00 € | 325.736,00 € | 308.119,00 € | 290.502,00 € | 272.885,00 € | 255.627,00 € | 238.729,00 € | 222.191,00 € |
| 55% | 400.700,00 € | 380.141,00 € | 359.581,00 € | 339.022,00 € | 318.462,00 € | 298.322,00 € | 278.602,00 € | 259.301,00 € |
| 60% | 460.901,00 € | 437.252,00 € | 413.604,00 € | 389.956,00 € | 366.307,00 € | 343.142,00 € | 320.459,00 € | 298.258,00 € |
| 65% | 523.638,00 € | 496.771,00 € | 469.903,00 € | 443.036,00 € | 416.169,00 € | 389.850,00 € | 364.079,00 € | 338.857,00 € |
| 70% | 588.595,00 € | 558.395,00 € | 528.195,00 € | 497.994,00 € | 467.794,00 € | 438.210,00 € | 409.243,00 € | 380.892,00 € |
| 75% | 655.455,00 € | 621.824,00 € | 588.193,00 € | 554.563,00 € | 520.932,00 € | 487.988,00 € | 455.730,00 € | 424.158,00 € |
| 80% | 723.901,00 € | 686.758,00 € | 649.616,00 € | 612.473,00 € | 575.331,00 € | 538.946,00 € | 503.319,00 € | 468.451,00 € |
| 85% | 793.613,00 € | 752.894,00 € | 712.174,00 € | 671.455,00 € | 630.735,00 € | 590.847,00 € | 551.790,00 € | 513.563,00 € |
| 90% | 864.279,00 € | 819.934,00 € | 775.588,00 € | 731.243,00 € | 686.898,00 € | 643.458,00 € | 600.923,00 € | 559.292,00 € |
| 95% | 935.578,00 € | 887.574,00 € | 839.571,00 € | 791.568,00 € | 743.564,00 € | 696.540,00 € | 650.496,00 € | 605.432,00 € |
| 100% | 1.007.194,00 € | 955.516,00 € | 903.838,00 € | 852.160,00 € | 800.482,00 € | 749.858,00 € | 700.290,00 € | 651.776,00 € |
Estratto della matrice ufficiale, che copre ogni grado da 10 a 100 e ogni età da 1 a 100 anni: qui sono riportati i gradi di cinque in cinque e otto età campione. Il calcolatore qui sopra copre ogni combinazione. Gli importi sono del solo danno biologico permanente: il danno morale è una voce autonoma (tabella seguente) e non è compreso in queste cifre. Una precisazione sui centesimi: le celle dell'Allegato II sono pubblicate arrotondate all'euro, mentre il calcolatore liquida al centesimo applicando la formula (punto base × coefficiente Tavola 1.A × gradi × demoltiplicatore Tavola 1.B) e riscontra ogni risultato contro la cella ufficiale, segnalando qualunque scostamento oltre la tolleranza di arrotondamento. Gli scarti di pochi centesimi fra questa tabella e il conteggio sono quindi attesi, e sono il segno che il riscontro funziona.
Danno morale (Tavola 2): quote sul danno biologico
Fonte: Tabella Unica Nazionale, d.P.R. 12/2025 · In vigore dal 05/03/2025
| Invalidità | Minimo | Medio | Massimo |
|---|---|---|---|
| 10% | 21% | 26% | 31% |
| 15% | 27,8% | 32,8% | 37,8% |
| 20% | 30,7% | 35,7% | 40,7% |
| 25% | 32,8% | 37,8% | 42,8% |
| 30% | 34,7% | 39,7% | 44,7% |
| 35% | 36,3% | 41,3% | 46,3% |
| 40% | 37,7% | 42,7% | 47,7% |
| 45% | 39,1% | 44,1% | 49,1% |
| 50% | 40,3% | 45,3% | 50,3% |
| 55% | 41,5% | 46,5% | 51,5% |
| 60% | 42,6% | 47,6% | 52,6% |
| 65% | 43,7% | 48,7% | 53,7% |
| 70% | 44,7% | 49,7% | 54,7% |
| 75% | 45,6% | 50,6% | 55,6% |
| 80% | 46,6% | 51,6% | 56,6% |
| 85% | 47,5% | 52,5% | 57,5% |
| 90% | 48,3% | 53,3% | 58,3% |
| 95% | 49,2% | 54,2% | 59,2% |
| 100% | 50% | 55% | 60% |
Il danno morale si liquida come quota del danno biologico permanente, entro la forbice minimo-massimo del grado. Il calcolatore parte dal valore medio, che si può modificare; in giudizio il morale va comunque allegato e provato. Nelle micropermanenti manca una tabella del danno morale: l'art. 139 lo liquida dentro un unico aumento fino al 20%.
Valore del punto nelle Tabelle di Milano, estratto
Fonte: Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, Edizione 2024 · In vigore dal 04/06/2024
| Invalidità | Punto biologico | Sofferenza | Punto totale | Personalizz. max |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 2.612,40 € | 679,22 € | 3.291,62 € | 49% |
| 15% | 3.211,51 € | 995,57 € | 4.207,08 € | 44% |
| 20% | 3.809,75 € | 1.371,51 € | 5.181,26 € | 39% |
| 25% | 4.408,86 € | 1.807,63 € | 6.216,49 € | 34% |
| 30% | 5.007,10 € | 2.303,27 € | 7.310,37 € | 29% |
| 35% | 5.606,21 € | 2.803,11 € | 8.409,32 € | 25% |
| 40% | 6.204,45 € | 3.102,23 € | 9.306,68 € | 25% |
| 45% | 6.803,56 € | 3.401,78 € | 10.205,34 € | 25% |
| 50% | 7.401,80 € | 3.700,90 € | 11.102,70 € | 25% |
| 55% | 7.940,83 € | 3.970,41 € | 11.911,24 € | 25% |
| 60% | 8.385,80 € | 4.192,90 € | 12.578,71 € | 25% |
| 65% | 8.742,83 € | 4.371,42 € | 13.114,25 € | 25% |
| 70% | 9.021,49 € | 4.510,74 € | 13.532,23 € | 25% |
| 75% | 9.229,61 € | 4.614,80 € | 13.844,41 € | 25% |
| 80% | 9.376,77 € | 4.688,39 € | 14.065,16 € | 25% |
| 85% | 9.473,43 € | 4.736,72 € | 14.210,15 € | 25% |
| 90% | 9.530,91 € | 4.765,45 € | 14.296,36 € | 25% |
| 95% | 9.561,38 € | 4.780,69 € | 14.342,08 € | 25% |
| 100% | 9.578,80 € | 4.789,40 € | 14.368,20 € | 25% |
Il punto milanese somma la componente biologica e l'incremento standard per sofferenza; in alcuni gradi il totale pubblicato differisce di un centesimo dalla somma, per arrotondamento della fonte. La personalizzazione massima, indicata per ciascun grado, si calcola sulla sola componente biologica. L'inabilità temporanea assoluta vale 115,00 € al giorno. Dove la TUN si applica per legge, Milano serve solo a misurare lo scostamento; negli altri casi il giudice che la preferisce deve motivare. Il riquadro d'inquadramento del conteggio indica, caso per caso, quale criterio vale.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra la Tabella Unica Nazionale (TUN) e le Tabelle di Milano?
La TUN ha fonte legale: è il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, attuativo dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, e fissa i valori del danno da lesioni macropermanenti. Le Tabelle di Milano sono di elaborazione giurisprudenziale, redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e per anni usate come parametro equitativo in tutta Italia. Per la RC auto e la responsabilità sanitaria la TUN si applica per legge ai sinistri verificatisi dal 5 marzo 2025; per gli altri casi, secondo il principio di diritto di Cass. n. 8630/2026, vale come parametro indiretto della valutazione equitativa, da cui il giudice può discostarsi solo motivando su circostanze del tutto peculiari. Il calcolatore le esegue in parallelo per mostrare lo scarto sullo stesso caso.
Quando si applica la TUN e quando le Tabelle di Milano?
Dipende dalla data dell'evento e dalla materia. Per i sinistri da circolazione di veicoli e natanti e per la responsabilità sanitaria (art. 7, co. 4, legge Gelli-Bianco) verificatisi dal 5 marzo 2025, la TUN si applica in via diretta (art. 5 del d.P.R.). Per i sinistri anteriori, e per quelli estranei a circolazione e sanità, Cass. n. 8630/2026 ha enunciato il principio per cui la TUN si applica in via indiretta, come parametro degli artt. 1226 e 2056 c.c.: il giudice può preferire un'altra tabella, anche quella di Milano, solo con una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari. La guida sui sinistri anteriori riporta il principio per intero.
Cosa si intende per «personalizzazione» e su quale base si calcola?
È l'aumento, fino al 30%, che il giudice può riconoscere quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, documentati e accertati (art. 138, co. 3). Riguarda solo il danno biologico: il danno morale è un'altra voce, e liquidarlo come personalizzazione è un errore di diritto (Cass. n. 1492/2026). Con tabelle che comprendono anche il morale, la personalizzazione si calcola sul valore del solo biologico, esclusa la componente morale (Cass. n. 13383/2025). Il calcolatore la applica così.
Come viene calcolato il danno morale nella TUN?
Come quota del danno biologico permanente, secondo i coefficienti della Tavola 2 del d.P.R., che variano con il grado di invalidità. I livelli pubblicati sono tre, minimo, medio e massimo; il calcolatore parte dal medio, ma si può scegliere un altro livello o un coefficiente libero entro la forbice. Il livello di partenza non è una presunzione: in giudizio il morale va allegato e provato, anche per presunzioni (Cass. n. 1492/2026). Per l'inabilità temporanea l'art. 3, co. 2, del d.P.R. prevede un incremento per il morale tra il 30 e il 60%, che nel calcolatore ha un campo proprio.
Cosa significa ITP? E che differenza c'è con l'ITT?
L'ITP è l'inabilità temporanea parziale: il periodo, prima della guarigione o della stabilizzazione dei postumi, in cui l'impedimento è solo parziale ed è espresso in percentuale, per esempio 75, 50 o 25%. L'ITT è l'inabilità temporanea totale. Entrambe si liquidano moltiplicando il valore giornaliero per i giorni; nell'ITP il valore è ridotto in proporzione alla percentuale accertata. Il calcolatore accetta più periodi di ITP con percentuali e durate diverse, come li indica di solito la consulenza medico-legale.
Il calcolatore liquida anche le micropermanenti (invalidità dall'1 al 9%)?
No. Questo strumento riguarda le lesioni con postumi dal 10 al 100%, disciplinate dall'art. 138 e dalla Tabella Unica. Le micropermanenti seguono l'art. 139, con regole e importi propri: per quelle c'è il calcolatore delle micropermanenti.
Ai fini del calcolo conta la data del sinistro o quella di liquidazione?
Tutte e due, per ragioni diverse. La data dell'evento stabilisce se la TUN si applica in via diretta o come parametro indiretto. La data di liquidazione individua la versione delle tavole, perché i valori vengono aggiornati nel tempo. Anche per la Cassazione la liquidazione si fa con i criteri vigenti al momento della decisione, pure in appello (Cass. n. 13539/2026). Il calcolatore chiede entrambe le date e propone quella odierna per la liquidazione.
Come si tiene conto dell'indennizzo INAIL (danno differenziale)?
Il danneggiato indennizzato dall'INAIL può chiedere al responsabile solo la parte di danno non coperta. Il confronto si fa per poste identiche (Cass. n. 8915/2026). La quota della rendita, o il capitale, che ristora il danno biologico si sottrae dal solo danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale; la quota patrimoniale della rendita si confronta con il danno patrimoniale da incapacità di lavoro; il temporaneo, il morale e la personalizzazione non si riducono mai (Cass. n. 26117/2021). Il calcolatore segue lo stesso criterio: sottrae l'importo indicato dal solo biologico permanente, già ridotto per l'eventuale concorso di colpa, e lascia intatte le altre voci; se l'indennizzo supera quella voce, l'eccedenza non si toglie dal resto. Nel campo va quindi inserita la sola quota INAIL destinata al biologico permanente. I passaggi sono nella guida sul danno differenziale.
Che cos'è il «danno biologico» ai fini della Tabella Unica Nazionale?
L'art. 138, co. 2, lett. a, lo definisce come «la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». La definizione è la stessa dell'art. 139. Il reddito resta fuori: spese, lucro cessante e capacità lavorativa specifica si liquidano a parte e non rientrano in questo calcolo.
Come è costruita la tabella dei valori economici?
Secondo i criteri dell'art. 138, co. 2. Il sistema è «a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità» (lett. b); il valore del punto cresce più che proporzionalmente con il grado (lett. c) e diminuisce con l'età, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e al tasso dell'interesse legale (lett. d). Nelle tavole del d.P.R. questa struttura corrisponde alla Tavola 1.A, con i coefficienti per grado, e alla Tavola 1.B, con i demoltiplicatori per età: sono quelle che il calcolatore applica.
L'importo così liquidato assorbe ogni altra voce?
L'art. 138, co. 4, dichiara l'ammontare complessivo riconosciuto «esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche». Il danno morale vi è compreso: nella TUN è una quota del biologico secondo la Tavola 2 e, sulla temporanea, l'incremento dell'art. 3, co. 2, del d.P.R. Restano fuori le voci patrimoniali, come spese, lucro cessante e capacità lavorativa specifica, che seguono regole proprie e non sono liquidate da questo strumento.
Ogni quanto si aggiornano i valori della TUN?
L'art. 138, co. 5, prevede l'aggiornamento annuale degli importi con decreto ministeriale, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In concreto l'aggiornamento avviene con un decreto che ripubblica insieme la tavola 1.B dell'Allegato I e le tabelle dell'Allegato II. Il calcolatore usa la versione vigente alla data di liquidazione indicata e ogni prospetto dichiara la versione applicata, così i conteggi passati restano riproducibili.
La TUN si applica ai sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025?
Non in via diretta, perché l'art. 5 del d.P.R. la riferisce ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore, il 5 marzo 2025. In via indiretta sì. Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano (art. 363-bis c.p.c.), la Cassazione ha stabilito che la TUN si applica come parametro della valutazione equitativa degli artt. 1226 e 2056 c.c. anche ai sinistri anteriori. Non è un'applicazione retroattiva della norma: è l'uso della tabella come criterio per l'equità. Diversi tribunali l'hanno già seguita.
Quanto è vincolante la TUN rispetto alle Tabelle di Milano?
Per la RC auto e la responsabilità sanitaria, con sinistro dal 5 marzo 2025, la TUN si applica per legge e non c'è scelta. Negli altri casi vale il principio di Cass. n. 8630/2026: il giudice può discostarsene, anche per applicare Milano, solo con una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, «più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.». La motivazione della sentenza definisce la TUN «parametro di riferimento privilegiato» (§ 11) e gradua l'onere: lo scostamento è «tendenzialmente e maggiormente ammissibile» per i danni estranei, per materia, a circolazione e sanità; per quelli che vi rientrano, anche se anteriori al 5 marzo 2025, serve una motivazione «molto più accurata e specifica» (§ 14.2).
La TUN vale anche per un infortunio sul lavoro non stradale?
Sì, come parametro indiretto. Il principio di Cass. n. 8630/2026 riguarda espressamente anche i danni non derivanti dalla circolazione né dalla responsabilità sanitaria, come un infortunio in cantiere di cui risponda il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. Per questi casi la prassi si era formata sulle Tabelle di Milano; oggi il giudice che le preferisce deve motivare lo scostamento dalla TUN. Se l'infortunio è coperto dall'INAIL, resta da calcolare il danno differenziale.
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