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Danno non patrimoniale · Art. 139 CAP e Tabelle di Milano

Micropermanenti

Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e Tabelle di Milano, calcolati in parallelo e a confronto in tempo reale.

  • Art. 139 CAP e Tabelle di Milano a confronto
  • Conteggio e perizia in PDF e Word
  • Gratuito · senza registrazione

Strumento dedicato ad avvocati, magistrati e medici legali per liquidare online e gratuitamente il danno non patrimoniale da lesione micropermanente (invalidità permanente dall'1 al 9%). Calcola in parallelo l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e le Tabelle di Milano dell'Osservatorio sulla Giustizia civile, con danno biologico permanente, inabilità temporanea (ITT e ITP) e personalizzazione entro il tetto di legge, e genera il conteggio analitico e la perizia editabili in .pdf o .word.

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Inquadramento

Materia

L'art. 139 CAP si applica in via diretta e cogente solo a RC auto/natanti e responsabilità sanitaria: fuori da questo perimetro (Altro illecito) la Cassazione ne esclude persino l'applicazione analogica — il valore resta mostrato solo a titolo di confronto.

Danneggiato

Lesione

quarti di punto, 1–9%
%
giorni
Inabilità temporanea parziale (ITP)nessuno scaglione

Il danno da micropermanenti in breve

Ambito: micropermanenti

Lo strumento liquida il danno biologico da lesioni con postumi di invalidità permanente dall’1 al 9% (art. 139 CAP). Le macropermanenti dal 10 al 100% (art. 138 CAP) seguono un calcolatore distinto.

Perimetro dell’art. 139

Applicazione diretta e cogente per RC auto/natanti e responsabilità sanitaria; fuori da questo perimetro la Cassazione esclude persino l’applicazione analogica — è Milano il parametro equitativo di riferimento.

Personalizzazione unica

A differenza della TUN, l’art. 139 prevede un solo aumento fino al 20% che copre sia gli aspetti dinamico-relazionali sia l’eventuale sofferenza: nessuna voce di danno morale distinta.

Formula di legge

Punto base × coefficiente crescente per grado di invalidità (art. 139, co. 6) × numero di punti, ridotto dello 0,5% per anno di età oltre i dieci anni; inabilità temporanea (ITT/ITP) e riduzioni calcolate a parte.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra macropermanenti e micropermanenti?

La differenza è nel grado di invalidità permanente accertato in sede medico-legale. Le micropermanenti sono le lesioni con postumi pari o inferiori al 9%, disciplinate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP): questo strumento è dedicato a loro. Le macropermanenti (invalidità dal 10 al 100%) seguono invece la Tabella Unica Nazionale ex art. 138 CAP e sono coperte da un calcolatore distinto. Non sono due gradazioni della stessa tabella: hanno fonti normative, formule di calcolo e persino un diverso rapporto con le Tabelle di Milano. Per il calcolo delle macropermanenti, clicca qui.

L'art. 139 si applica sempre, qualunque sia la causa della lesione?

No, ed è un punto su cui la Cassazione è molto netta. L'art. 139 si applica in via diretta e cogente solo alle lesioni da circolazione di veicoli a motore e natanti (anche in ambito contrattuale, ad es. il trasporto) e, per rinvio dell'art. 7, co. 4, della legge Gelli-Bianco, alla responsabilità sanitaria. In questo perimetro il giudice non può applicare le Tabelle di Milano al suo posto, nemmeno se più favorevoli (Cass. n. 22722/2022). Fuori da questo perimetro — ad esempio un infortunio sul lavoro non stradale, o un danno da cose in custodia — la Cassazione esclude che l'art. 139 possa applicarsi anche solo in via analogica (Cass. n. 4509/2022, n. 32373/2023): qui è la Tabella di Milano a fungere da parametro equitativo.

Cosa si intende per «personalizzazione» nelle micropermanenti? È lo stesso concetto del danno morale?

No, ed è una differenza importante rispetto alle macropermanenti. L'art. 139, co. 3, prevede un unico aumento — fino al 20% — che copre sia gli aspetti dinamico-relazionali del caso concreto sia l'eventuale sofferenza psico-fisica di particolare intensità: non esistono due voci distinte (personalizzazione e danno morale) come nella Tabella Unica Nazionale delle macropermanenti. La Cassazione ha esplicitamente qualificato come «evidente confusione» il tentativo di trattarle come voci separate per le micropermanenti (Cass. n. 18398/2025). Lo strumento riflette questa impostazione: un solo campo di personalizzazione, non un danno morale a parte.

Come si calcola il danno biologico permanente secondo l'art. 139?

La formula è interamente contenuta nel testo di legge (art. 139, co. 1, lett. a, e co. 6): si moltiplica il valore del primo punto di invalidità (aggiornato annualmente con decreto ministeriale) per un coefficiente crescente più che proporzionale, diverso per ciascun grado da 1 a 9 (da 1,0 per il primo punto a 2,3 per il nono), e per il numero di punti di invalidità accertati. L'importo così ottenuto si riduce dello 0,5% per ogni anno di età del danneggiato oltre i dieci anni compiuti.

Cosa significano ITT e ITP nel calcolo?

Sono le due componenti del danno biologico temporaneo, prima della stabilizzazione dei postumi. L'ITT (inabilità temporanea assoluta) è il periodo di totale impedimento, liquidato con un importo giornaliero fissato dalla legge. L'ITP (inabilità temporanea parziale) è il periodo in cui la compromissione è solo parziale, liquidato in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Lo strumento consente di inserire più scaglioni di ITP con percentuali e durate diverse, come indicato nella consulenza medico-legale.

Perché lo strumento calcola anche le Tabelle di Milano, se l'art. 139 è quasi sempre cogente?

Perché il perimetro dell'art. 139 non copre tutte le materie. Per RC auto/natanti e responsabilità sanitaria l'art. 139 prevale e il valore di Milano è mostrato solo a titolo di confronto (non è un criterio legittimamente alternativo in questi casi). Per le lesioni estranee a quel perimetro — dove la Cassazione esclude l'applicazione anche analogica dell'art. 139 — sono invece le Tabelle di Milano a costituire il parametro equitativo riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. n. 10204/2021). Lo strumento calcola sempre entrambi i criteri e il blocco «Perché queste tabelle» spiega, caso per caso, quale dei due è davvero applicabile.

Conta la data del sinistro, come per la Tabella Unica Nazionale delle macropermanenti?

Non nello stesso modo. La Tabella Unica Nazionale (macropermanenti) ha una soglia temporale netta, il 5 marzo 2025, che ne condiziona l'applicazione diretta. L'art. 139 CAP, nella formulazione vigente, non ha un'analoga soglia: si applica anche a fatti e giudizi anteriori alla propria decorrenza (Cass. n. 8867/2025, n. 5126/2023). Quello che conta ai fini del calcolo è la data di liquidazione, perché seleziona la versione aggiornata (ISTAT) del valore del punto e dell'importo giornaliero dell'ITT.

Cos'è lo scorporo dell'indennizzo INAIL (danno differenziale)?

Quando l'infortunio è indennizzato dall'INAIL, il danneggiato può ottenere dal responsabile civile solo la parte di danno che eccede l'indennizzo già erogato: è il cosiddetto danno differenziale. Lo strumento sottrae l'indennizzo INAIL dal danno complessivo (dopo l'eventuale riduzione per concorso di colpa), senza mai scendere sotto zero; se l'indennizzo assorbe l'intero danno, il conteggio lo segnala espressamente.

Il calcolo è un dato di partenza, non l'ultima parola

L'art. 139 CAP e le Tabelle di Milano orientano la richiesta, ma la liquidazione definitiva dipende da elementi che un calcolatore non può valutare — l'accertamento medico-legale del grado di invalidità, la ricostruzione della dinamica, l'eventuale concorso di colpa. Per una valutazione del caso concreto si può scrivere allo studio, curato dall' Avv. Matteo Russo, Foro di Firenze.

Il calcolatore applica in modo deterministico l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e le Tabelle di Milano e non utilizza sistemi di intelligenza artificiale. I testi di questo sito sono redatti con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e sottoposti a revisione umana dell'Avv. Matteo Russo, che ne detiene la responsabilità editoriale. Hanno finalità informativa e non costituiscono parere professionale: restano ferme le esclusioni di responsabilità indicate nelle Note legali.

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