Parametri forensi · D.M. 55/2014
Calcolo compensi avvocato
Liquidazione dei compensi forensi a norma di legge — parcelle, preventivi e note spese pronte per il deposito.
- A norma del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
- Esportazione in PDF e Word
- Gratuito · senza registrazione
Strumento dedicato ad avvocati e giudici per il calcolo dei compensi professionali: stima online e gratuita secondo i parametri forensi vigenti, con generazione di parcelle, preventivi con informative e note spese editabili in .pdf o .word. Il calcolatore applica gli importi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (agg. D.M. 37/2018 · D.M. 147/2022) con aumenti e diminuzioni personalizzabili.
Aggiornato al
Per calcolare i compensi dell'avvocato basta indicare l'importo della causa: il calcolatore individua lo scaglione di valore, somma i compensi delle fasi effettivamente svolte secondo la tabella selezionata e applica automaticamente spese generali, CPA e IVA. Il risultato è esportabile in PDF o Word come parcella, nota spese o preventivo, pronto per il deposito o l'invio al cliente.
I parametri forensi in breve
Fonte normativa
Il D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, stabilisce i valori utilizzati dal giudice per la liquidazione del compenso in mancanza di accordo tra avvocato e cliente. Ha sostituito le tariffe minime abrogate dal D.L. 1/2012: il parametro non è un prezzo imposto, ma un criterio di riferimento che opera nella liquidazione giudiziale e quando manca una determinazione consensuale del compenso.
Scaglioni di valore
Il compenso varia in base al valore della causa, suddiviso in undici scaglioni fino a oltre €8.000.000, ad eccezione che per l’attività penale. Fino a €520.000 gli importi crescono per scaglioni tabellari; oltre questa soglia sono maggiorati ex art. 6 D.M. 55/2014, con un aumento del 30% per ogni raddoppio del valore.
Fasi processuali
Studio, fase introduttiva, istruttoria e decisionale: il totale somma solo le fasi effettivamente svolte, ciascuna con un valore medio che può essere aumentato e diminuito entro il 50%. L’elenco delle attività che l’art. 4, co. 5, D.M. 55/2014 attribuisce a ciascuna fase è esemplificativo, non tassativo: il giudice non può escludere una fase realmente svolta.
Aumenti, diminuzioni e accessori
Sono previste variazioni per circostanze particolari (es. pluralità di parti, gratuito patrocinio, tecniche informatiche avanzate) entro il limite del 50% sui valori medi. Al compenso si aggiungono poi spese generali forfettarie (15%), CPA (4%) e IVA (22%), oltre alle eventuali spese non imponibili anticipate per il cliente.
Valore indeterminabile
Le cause di valore indeterminabile non seguono gli scaglioni ordinari: l’art. 5, co. 6, D.M. 55/2014 le colloca in una forbice tra €26.000 e €520.000, secondo la complessità e l’importanza della controversia. Il calcolatore traduce questo criterio in tre livelli, ciascuno equiparato a uno scaglione — bassa al IV, media al V, particolare importanza al VI.
Attività stragiudiziale
L’attività stragiudiziale — pareri, contratti, trattative — non segue le fasi processuali: la Tabella 25 (art. 22, D.M. 55/2014) prevede un compenso fisso fino a €520.000 e una percentuale decrescente oltre tale soglia. La mediazione e la negoziazione assistita hanno una tabella propria (25-bis), con un aumento del 30% se si concludono con un accordo.
Tariffe, parametri, competenze: il lessico corretto
Nella pratica quotidiana continuano a circolare parole che la riforma del 2012 ha superato. Non è pedanteria: usare il termine sbagliato porta a cercare la voce sbagliata quando si legge un provvedimento di liquidazione o se ne contesta l'importo.
- Tariffe forensi. Non esistono più. Il D.L. 1/2012ha abrogato le tariffe professionali, sostituendole con i parametri: oggi il riferimento è il D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022. Il parametro non è un prezzo imposto ma un valore di riferimento, e opera nella liquidazione giudiziale e in mancanza di accordo scritto.
- Competenze. Prima del 2012 la parcella si componeva di diritti, agganciati ai singoli atti processuali, e di onorari, rimessi a una valutazione discrezionale. Competenze era il termine che li comprendeva entrambi. Le due voci sono state unificate in un compenso unico, quindi chi oggi parla di competenze o di compensi legali si riferisce, di fatto, a quella voce sola.
- Parcella, notula e nota spese. Parcella e notula indicano il documento con cui l'avvocato espone il proprio compenso al cliente. La nota spese è invece destinata al giudice: l'art. 4 co. 5 lett. d) D.M. 55/2014 ne colloca espressamente la redazione e il deposito nella fase decisionale.
- Spese di lite. Sono quelle che il giudice pone a carico del soccombente. Non coincidono necessariamente con quanto l'avvocato può chiedere al proprio cliente, perché i due rapporti seguono criteri distinti già nella determinazione del valore della causa.
Un esempio di calcolo
Un esempio concreto: procedimento dinanzi al Tribunale nello scaglione € 5.200,01–26.000 (Tabella 2, D.M. 147/2022), con tutte e quattro le fasi svolte ai valori medi. Ecco come si arriva dal compenso base al netto a pagare:
Il calcolo procede per addizioni successive: si sommano i valori medi delle quattro fasi effettivamente svolte (qui tutte e quattro), si aggiunge il rimborso spese generali forfettario del 15% (art. 2, D.M. 55/2014), poi la CPA del 4% e infine l'IVA al 22%, ottenendo il totale di fattura. Cambiando scaglione, tabella, fasi svolte o applicando un aumento o una diminuzione, lo strumento qui sopra ricalcola automaticamente ciascun passaggio.
La ritenuta d'acconto (20%, art. 25 D.P.R. 600/1973) si applica solo quando il cliente è un sostituto d'imposta — impresa, ente, altro professionista — e si calcola su compenso e spese generali, al netto di CPA e IVA. Se il cliente è un privato che paga per sé, la ritenuta non si applica e il netto a pagare coincide con il totale fattura.
Approfondimenti
Cause di valore indeterminabile
Non tutte le cause hanno un valore economico immediato. L'art. 5, co. 5, D.M. 55/2014 le considera «di valore indeterminabile» solo quando nessuno dei criteri ordinari — cumulo delle domande, criteri per tipologia di causa, regola del decisum — permette di determinarlo: non è una scorciatoia applicabile a piacimento, e la Cassazione ha cassato liquidazioni che vi ricorrevano senza un accertamento concreto.
Quando la qualificazione è corretta, il compenso si colloca in una forbice tra € 26.000 e € 260.000 (fino a € 520.000 per le cause di particolare importanza), secondo l'art. 5, co. 6. Nel 2025 le Sezioni Unite hanno chiarito anche il trattamento della clausola «o la maggior somma ritenuta di giustizia», di uso quasi automatico negli atti di citazione: da sola non basta a rendere la causa di valore indeterminabile.
Leggi la guidaAumenti e diminuzioni: come si applicano
L'art. 4 D.M. 55/2014 permette di scostarsi dai valori medi tabellari fino al 50% in aumento e fino al 50% in diminuzione. La formulazione non è simmetrica: per la diminuzione il limite è «in ogni caso» invalicabile, mentre per l'aumento resta, in casi eccezionali e con motivazione specifica, un margine per superarlo.
Dal 2018 (D.M. 37/2018) il giudice non può in nessun caso scendere sotto la metà del valore medio, né nel rapporto con il cliente in assenza di accordo, né verso il soccombente, né nel gratuito patrocinio — un limite che vale fase per fase.
Leggi la guidaCompensi in materia penale
Nel penale il calcolo non passa dal valore della causa: la Tabella 15 del D.M. 55/2014 fissa un importo autonomo per ogni combinazione di fase processuale e autorità giudiziaria, dal Giudice di Pace alla Cassazione. Anche qui il giudice può aumentare o diminuire i valori medi fino al 50%, con lo stesso limite invalicabile verso il basso.
Il rito abbreviato e il patteggiamento pongono spesso la domanda se la fase istruttoria o quella decisionale siano dovute: la prassi prevalente esclude la prima nel rito abbreviato non condizionato. I protocolli locali tra Tribunali e Ordini forensi non hanno comunque efficacia vincolante.
Leggi la guidaGratuito patrocinio e liquidazione
Il patrocinio a spese dello Stato segue due regimi distinti a seconda della materia, e confonderli è l'errore più comune nella pratica. Nel penale la riduzione è di un terzo (art. 106-bis D.P.R. 115/2002); nel civile, amministrativo, tributario e contabile è della metà (art. 130) — in entrambi i casi dopo aver portato il valore medio al minimo invalicabile del 50%.
L'ammissione richiede un reddito IRPEF non superiore a € 13.659,64 (soglia D.M. 22 aprile 2025), elevabile per ciascun familiare convivente.
Leggi la guidaNota spese e accessori
Una volta individuato il compenso, restano da aggiungere spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%) — e, in alcuni casi, sottrarre la ritenuta d'acconto (20%). L'ordine non è indifferente: ciascuna si calcola sulla somma di tutte le voci precedenti. Invertire CPA e IVA è probabilmente l'errore più frequente in una nota spese.
La ritenuta d'acconto segue una logica diversa: non si aggiunge al compenso ma si trattiene su di esso, e scatta solo se chi paga è un sostituto d'imposta.
Leggi la guidaLa liquidazione giudiziale
Il giudice liquida il compenso per fasi — studio, introduttiva, istruttoria, decisionale — ma l'elenco di attività che l'art. 4, co. 5, D.M. 55/2014 attribuisce a ciascuna è esemplificativo, non tassativo. Ne discende un principio spesso trascurato: il compenso per la fase istruttoria e di trattazione spetta anche quando non si sono svolte prove in senso stretto, perché la norma prevede un'unica voce per «istruttoria e/o trattazione»; allo stesso modo la fase decisionale è dovuta anche senza comparse conclusionali, perché comprende comunque la precisazione delle conclusioni e le attività successive alla decisione.
Escludere una fase o comprimere le altre oltre il 50% consentito produce lo stesso risultato: una liquidazione sotto il minimo inderogabile, censurabile in Cassazione insieme all'errata individuazione dello scaglione.
Leggi la guidaTabella dei valori medi
Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (Tab. 2) — tutti gli scaglioni
Valori medi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 — gli stessi applicati dal calcolatore qui sopra per l'autorità "Tribunale". Oltre i €520.000 i parametri sono maggiorati ex art. 6 D.M. 55/2014 (+30% per ogni raddoppio del valore).
| Scaglione | Studio | Introduttiva | Istruttoria | Decisionale | Totale medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Scaglione I fino a €1.100 | € 131 | € 131 | € 200 | € 200 | € 662 |
| Scaglione II €1.101 – €5.200 | € 425 | € 425 | € 851 | € 851 | € 2.552 |
| Scaglione III €5.201 – €26.000 | € 919 | € 777 | € 1.680 | € 1.701 | € 5.077 |
| Scaglione IV €26.001 – €52.000 | € 1.701 | € 1.204 | € 1.806 | € 2.905 | € 7.616 |
| Scaglione V €52.001 – €260.000 | € 2.552 | € 1.628 | € 5.670 | € 4.253 | € 14.103 |
| Scaglione VI €260.001 – €520.000 | € 3.544 | € 2.338 | € 10.411 | € 6.164 | € 22.457 |
| Scaglione VII €520.001 – €1.000.000 | € 4.607 | € 3.039 | € 13.534 | € 8.013 | € 29.193 |
| Scaglione VIII €1.000.001 – €2.000.000 | € 5.989 | € 3.951 | € 17.595 | € 10.417 | € 37.952 |
| Scaglione IX €2.000.001 – €4.000.000 | € 7.786 | € 5.137 | € 22.873 | € 13.542 | € 49.338 |
| Scaglione X €4.000.001 – €8.000.000 | € 10.122 | € 6.678 | € 29.735 | € 17.605 | € 64.140 |
| Scaglione XI oltre €8.000.000 | € 13.159 | € 8.681 | € 38.655 | € 22.886 | € 83.381 |
Il calcolatore qui sopra applica automaticamente aumenti, diminuzioni e accessori (spese generali, CPA, IVA) a partire da questi stessi valori medi.
Domande frequenti
Nel caso in cui sia stato sottoscritto un preventivo tra avvocato e cliente, possono comunque applicarsi i parametri previsti per legge?
No. L'accordo tra avvocato e cliente supera la normativa in materia di quantificazione dei compensi, con l'unico limite che i compensi non possono essere manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta.
I compensi dell'avvocato in materia penale si calcolano in base al valore del procedimento penale o del reato?
No. In materia penale i compensi sono suddivisi in fasi ed autorità, come previsto dalla tabella 15 allegata al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
I valori medi previsti dalle tabelle possono essere aumentati o diminuiti solo del 50%, oppure possono essere applicati aumenti e diminuzioni diversi?
I compensi possono essere aumentati o diminuiti fino al 50%, quindi possono essere ben applicati riduzioni o aumenti intermedi, ad esempio del 25%.
In base a quali criteri possono essere aumentati o diminuiti i valori medi previsti dalle tabelle?
Ai sensi dell'art. 4, co. 1, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (e, per l'attività penale, dell'art. 12, co. 1) si tiene conto: «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti».
I compensi possono essere aumentati o diminuiti più del 50%?
No, il giudice deve attenersi alla forbice di aumento o diminuzione previste per legge.
Il giudice nell'effettuare la liquidazione dei compensi, può escludere alcune fasi?
Sì, il giudice può escludere totalmente alcune fasi qualora non siano state svolte. Tipicamente, la fase istruttoria.
Il giudice nel liquidare i compensi, può discostarsi arbitrariamente dai parametri medi?
Il giudice può discostarsi dal parametro medio, ma deve motivare la sua scelta. In difetto, il provvedimento di liquidazione potrebbe risultare impugnabile.
Nei procedimenti di sfratto il giudice liquida le spese legali a carico del conduttore?
Sì, ma solo nei procedimenti di sfratto per morosità e sfratto per finita locazione. La liquidazione invece non è prevista quando il locatore ha attivato una licenza per finita locazione, cioè quando si è rivolto al Tribunale prima della scadenza del contratto, per anticipare le tempistiche in caso di mancato rilascio alla scadenza. In quest'ultimo caso, le spese legali rimangono a carico del locatore.
Mostra tutte le domande (24)
Perché l'aumento massimo dei valori medi è oggi il 50% e non più l'80%?
Il D.M. 147/2022 ha modificato l'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, riducendo il tetto massimo di aumento dall'80% al 50%. Il giudice applica questo limite tenendo conto dei criteri generali indicati dallo stesso articolo (urgenza, pregio dell'attività, difficoltà e valore dell'affare, risultati conseguiti).
Gli atti redatti con tecniche telematiche avanzate danno diritto a un aumento del compenso?
Sì. L'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 prevede un aumento ulteriore fino al 30% quando gli atti depositati telematicamente sono redatti con tecniche che ne agevolano la consultazione, in particolare con ricerca testuale e navigazione interna al documento.
In caso di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., di quanto si riduce il compenso?
Il compenso dovuto all'avvocato della parte dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante (art. 4, comma 9, D.M. 55/2014, come sostituito dal D.M. 147/2022).
Le spese generali forfettarie sono dovute anche se il compenso è stato pattuito per iscritto con il cliente?
Sì. L'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 prevede che il rimborso forfettario del 15% sia dovuto «in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale», fermo restando il diverso trattamento delle spese di trasferta.
Il calcolatore si può usare per il decreto ingiuntivo e per l'accertamento tecnico preventivo?
Sì. Il D.M. 55/2014 dedica tabelle autonome a questi procedimenti: la tabella 8 ai procedimenti monitori, quindi al ricorso per decreto ingiuntivo, e la tabella 9 ai procedimenti di istruzione preventiva, tra cui l'accertamento tecnico preventivo. Nel calcolatore si selezionano come autorità dedicate, con fasi e valori propri, diversi da quelli previsti per il giudizio ordinario davanti al Tribunale.
Si parla ancora di tariffe forensi?
No. Le tariffe professionali sono state abrogate dal D.L. 1/2012 e sostituite dai parametri, oggi contenuti nel D.M. 55/2014 e successive modifiche. La differenza non è soltanto terminologica: il parametro non è un prezzo imposto, ma un criterio di riferimento che opera nella liquidazione giudiziale e nei casi in cui manchi una determinazione consensuale del compenso. Nel rapporto con il cliente la pattuizione resta libera, con il limite di adeguatezza posto dall'art. 2233 c.c.
Nelle azioni di classe il compenso può arrivare a triplicare?
Il compenso può essere aumentato «fino al triplo» rispetto a quello ordinario (art. 4, comma 10, D.M. 55/2014): significa che l'importo finale può arrivare fino a 3 volte quello base, cioè un aumento massimo del 200% — non del 300%, come talvolta si legge.
Come si determina il compenso in una causa di valore indeterminabile?
Quando il valore della causa non è determinabile con i criteri ordinari dell'art. 5 D.M. 55/2014, il compenso si colloca in una forbice tra € 26.000 e € 260.000 (art. 5, comma 6), elevabile fino a € 520.000 se la causa è di particolare importanza per oggetto, complessità delle questioni giuridiche trattate o rilevanza degli effetti. È una categoria residuale: si applica solo se nessun altro criterio di valorizzazione è utilizzabile.
Che differenza c'è tra parcella, notula e nota spese?
Parcella e notula indicano il documento con cui l'avvocato espone il proprio compenso al cliente: sono sinonimi. La nota spese è invece destinata al giudice, per la liquidazione giudiziale: l'art. 4, comma 5, lettera d), D.M. 55/2014 ne colloca espressamente la redazione e il deposito nella fase decisionale.
Che cos'è il contributo integrativo CPA e su cosa si calcola?
È il contributo dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (art. 11, L. 576/1980), oggi pari al 4% e ripetibile nei confronti del cliente. Si calcola sulla somma di compenso, spese generali forfettarie ed eventuali spese imponibili e di trasferta: restano escluse solo le spese non imponibili, cioè le vere anticipazioni in nome e per conto del cliente.
Quando si applica la ritenuta d'acconto?
Solo quando il cliente è un sostituto d'imposta — impresa, ente, altro professionista — e si calcola su compenso e spese generali, al netto di CPA e IVA (art. 25 D.P.R. 600/1973). Se il cliente è un privato che paga per sé, la ritenuta non si applica e il netto a pagare coincide con il totale fattura.
Il compenso del praticante abilitato è ridotto?
Sì: gli artt. 9, 17 e 24 D.M. 55/2014 prevedono una riduzione del 50% dei valori medi tabellari per l'attività svolta dal praticante abilitato al patrocinio.
Come si calcola il compenso in caso di gratuito patrocinio?
La riduzione dipende dalla materia: un terzo nel penale (art. 106-bis D.P.R. 115/2002), la metà nel civile, amministrativo, tributario e contabile (art. 130 D.P.R. 115/2002). In entrambi i casi la riduzione specifica si applica solo dopo aver portato il valore medio al minimo invalicabile del 50% previsto dall'art. 4 (o dall'art. 12 per il penale) D.M. 55/2014, non sul valore medio pieno.
Che cos'è l'equo compenso e quando si applica al rapporto con il cliente?
La disciplina dell'equo compenso (L. 21 aprile 2023, n. 49) richiede che il compenso dell'avvocato sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme — non semplicemente che ne «tenga conto» — ai parametri del D.M. 55/2014 (art. 1). Non si applica a ogni rapporto professionale, ma solo alle fattispecie che la legge individua espressamente.
Come si calcola la fattura dell'avvocato a partire dal compenso?
Al compenso si aggiungono, in sequenza, le spese generali forfettarie (15%, sulla base del compenso), poi la CPA (4%, sulla somma precedente) e infine l'IVA (22%, sulla somma di tutto quanto precede). Il risultato è il totale fattura; se il cliente è un sostituto d'imposta, su compenso e spese generali si applica poi la ritenuta d'acconto del 20%, che non riduce il totale dovuto ma sposta solo chi incassa materialmente ciascuna quota.
Il calcolatore copre anche l'attività stragiudiziale e la mediazione?
Sì. Oltre alle materie giudiziali, il calcolatore applica la Tabella 25 del D.M. 55/2014 per l'assistenza stragiudiziale generale (pareri, contratti, trattative) e la Tabella 25-bis per il procedimento di mediazione e la negoziazione assistita, con il compenso aggiuntivo del 30% previsto dall'art. 20, comma 1-bis, quando la mediazione si conclude con un accordo.
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A cura dell' Avv. Matteo Russo, Foro di Firenze · Contenuti aggiornati al · Parametri vigenti: D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022.
Il calcolatore applica in modo deterministico i parametri del D.M. 55/2014 e non utilizza sistemi di intelligenza artificiale. I testi di questo sito sono redatti con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e sottoposti a revisione umana dell'Avv. Matteo Russo, che ne detiene la responsabilità editoriale. Hanno finalità informativa e non costituiscono parere professionale: restano ferme le esclusioni di responsabilità indicate nelle Note legali.