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Il pignoramento presso terzi: come funziona e cosa succede se il terzo non risponde

Avv. Matteo RussoAggiornato al 13 settembre 202613 min di lettura
In sintesi
  • Il pignoramento presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.) permette di aggredire stipendi, pensioni, saldi di conto corrente e crediti commerciali che un terzo deve al debitore, senza dover individuare beni materiali da vendere all'asta.
  • Se il terzo non rende la dichiarazione né compare all'udienza, il credito si considera non contestato solo quando l'atto di pignoramento identifica in modo sufficientemente specifico il rapporto da cui nasce il credito: un'indicazione generica non fa scattare l'automatismo e costringe il creditore all'accertamento giudiziale ex art. 549 c.p.c.
  • Stipendi e pensioni restano pignorabili solo entro limiti precisi (art. 545 c.p.c.), con una regola speciale, spesso applicata male, per le somme già accreditate su un conto corrente prima della notifica del pignoramento.
  • Dal 2024 il pignoramento di crediti presso terzi perde efficacia dopo dieci anni se il creditore non rinnova periodicamente il proprio interesse a proseguire, con una regola transitoria che ha già inciso, o rischia di incidere, su procedure pendenti da tempo.
  • Debitore e terzo hanno strumenti di opposizione distinti, ma entrambi restano soggetti al termine perentorio di venti giorni dell'art. 617 c.p.c., che decorre dalla notifica dell'atto o, per il terzo mai correttamente avvisato, dal momento in cui ne ha avuto effettiva conoscenza.

Quando un decreto ingiuntivo diventa esecutivo, perché il giudice ne ha concesso l'esecuzione provvisoria fin dall'emissione (art. 642 c.p.c.) o perché il debitore non si è opposto nei termini e il decreto è stato dichiarato esecutivo (art. 647 c.p.c.), oppure quando viene pronunciata una sentenza di condanna, esecutiva per legge fin dalla pubblicazione anche se non ancora passata in giudicato (art. 282 c.p.c.), il vero lavoro comincia spesso solo allora: bisogna trovare qualcosa da pignorare. Il pignoramento presso terzi è, nella maggior parte dei casi che seguo in studio, lo strumento più rapido ed efficace per farlo, perché non richiede di individuare beni materiali del debitore né di attendere i tempi di un'asta immobiliare. Basta che qualcun altro, una banca, un datore di lavoro, un cliente del debitore, gli debba dei soldi. È anche però una procedura fitta di dettagli tecnici che decidono l'esito prima ancora di arrivare davanti al giudice: come si scrive l'atto, cosa deve fare chi lo riceve, cosa succede se non risponde affatto. In questa guida ricostruisco l'intero meccanismo, con le regole più recenti e alcuni equivoci che vedo ripetersi con una certa costanza, sia tra i creditori sia tra i terzi che si trovano, spesso per la prima volta, a dover gestire un pignoramento arrivato per posta.

Cosa si può pignorare e come si avvia la procedura

Il pignoramento presso terzi presuppone, come ogni esecuzione forzata, un titolo esecutivo e un precetto già notificato, con il decorso del termine minimo di dieci giorni. A quel punto l'atto (art. 543 c.p.c.) si notifica sia al terzo sia al debitore, e deve contenere quattro elementi: l'indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto; l'indicazione, anche solo generica, delle cose o delle somme dovute dal terzo, con l'intimazione a non disporne senza ordine del giudice; il domicilio o l'indirizzo PEC del creditore procedente; e la citazione del debitore a comparire, con l'invito al terzo a comunicare la propria dichiarazione entro dieci giorni. Il percorso che porta fin qui, dal sollecito iniziale al precetto, è quello descritto nella guida Il cliente non paga: come recuperare il credito. Quando il titolo nasce da una fattura insoluta e il debitore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non serve attendere che il giudizio di opposizione si concluda: il decreto resta eseguibile durante l'opposizione se il giudice ne ha concesso l'esecuzione provvisoria, fin dall'emissione (art. 642 c.p.c.) o in corso di causa (art. 648 c.p.c.), a meno che il giudice dell'opposizione non l'abbia poi sospesa per gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Prima di procedere al pignoramento conviene quindi verificare, rileggendo se necessario la guida sull'opposizione al decreto ingiuntivo, lo stato della provvisoria esecuzione: se è stata sospesa, o se non è mai stata concessa e il giudizio di opposizione è ancora pendente, l'esecuzione non può iniziare.

Cosa si può pignorare, in pratica: lo stipendio o il salario dovuto dal datore di lavoro, la pensione erogata dall'ente previdenziale, il saldo di un conto corrente o di un deposito titoli, i canoni che un conduttore deve al debitore proprietario, i crediti commerciali che un cliente o un fornitore del debitore non ha ancora pagato. La legge consente di indicare le somme in modo "almeno generico" proprio perché il creditore, estraneo al rapporto tra debitore e terzo, di solito non conosce l'importo esatto: sarà la dichiarazione del terzo a fornire i dati precisi. Diverso discorso vale invece per l'identificazione del rapporto da cui il credito nasce, un punto su cui torno più avanti, perché è quello che decide se la mancata risposta del terzo produce o no conseguenze automatiche.

Una volta notificato l'atto, il creditore deve iscrivere il processo a ruolo entro trenta giorni, depositando le copie conformi di citazione, titolo e precetto, a pena di inefficacia del pignoramento; entro la data dell'udienza deve poi notificare al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione. Non tutti gli elementi dell'atto hanno lo stesso peso, se qualcosa manca: già una risalente pronuncia della Cassazione ha chiarito che il pignoramento presso terzi è giuridicamente inesistente solo se manca ciò che serve a costituire il vincolo di destinazione sul credito, mentre l'omissione di altri elementi, per esempio gli estremi del titolo esecutivo se già desumibili dal precetto allegato, produce una nullità sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8239/2003).

Gli obblighi del terzo e la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

Dal momento della notifica, il terzo diventa soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, ma non per l'intero patrimonio che gestisce: solo nei limiti dell'importo del credito precettato, aumentato di margini fissi crescenti in base all'entità del credito (art. 546 c.p.c.). È un dettaglio che molte banche e datori di lavoro trascurano quando compilano la dichiarazione, vincolando somme ben superiori a quanto la legge richiede. La dichiarazione vera e propria, quella con cui il terzo specifica cosa deve e quando deve pagarlo, va resa con raccomandata inviata al creditore procedente o tramite PEC, personalmente oppure a mezzo di procuratore speciale o difensore munito di procura ad hoc, ed entro dieci giorni deve arrivare al creditore; nella stessa dichiarazione il terzo deve anche indicare eventuali sequestri già eseguiti presso di lui o cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

La forma non è negoziabile. La Cassazione ha stabilito che una dichiarazione trasmessa via fax, anche se effettivamente ricevuta dal creditore, va considerata tamquam non esset: il terzo pignorato, quando dichiara, non sta semplicemente scrivendo una lettera, ma svolge un'attività di vero e proprio ausiliario del giudice, che concentra l'azione esecutiva sul credito indicato, e per questo la legge pretende esattamente il canale che ha scelto, raccomandata o PEC, non equivalenti di fatto (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16005/2023). Chi gestisce molte pratiche di pignoramento, tipicamente banche e uffici del personale, farebbe bene a trattare questo aspetto come una regola procedurale rigida, non come un dettaglio formale su cui transigere.

Un'altra domanda ricorrente riguarda cosa rischia il terzo se sbaglia la dichiarazione. Finché il terzo non è ancora parte del processo, il suo comportamento non genera automaticamente una responsabilità verso il creditore procedente: solo se, all'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo ex art. 549 c.p.c., la dichiarazione risulta manifestamente reticente o elusiva, tale da favorire il debitore a danno del creditore, il terzo risponde per illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non per inadempimento contrattuale né per responsabilità processuale aggravata (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13611/2025; ord. n. 16576/2024; ord. n. 27266/2024, quest'ultima relativa a una dichiarazione più volte corretta al ribasso). La stessa giurisprudenza ammette che il terzo possa modificare l'importo dichiarato, in aumento o in diminuzione, fino al momento dell'assegnazione, se lo fa per correggere un errore incolpevole; se l'errore emerge dopo, resta solo la via dell'opposizione all'ordinanza già emessa.

La mancata dichiarazione: quando scatta la non contestazione (e quando no)

Se il terzo non comunica la dichiarazione nei dieci giorni, il creditore lo dichiara all'udienza fissata nell'atto di pignoramento, e il giudice ne fissa una nuova, da notificare al terzo almeno dieci giorni prima. Se anche a quella udienza il terzo non compare, o compare e rifiuta di dichiarare, il credito pignorato si considera non contestato, sempre che l'allegazione del creditore consenta di identificare il credito o i beni in possesso del terzo: in questo caso il giudice procede direttamente all'assegnazione, senza bisogno del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.).

Vale la pena essere precisi sull'origine di questa regola, perché la si vede spesso attribuita, in modo impreciso, alla riforma Cartabia. Il meccanismo della non contestazione nasce con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), che ha abrogato l'obbligo generalizzato di comparizione personale del terzo e lo ha sostituito con la dichiarazione scritta; la condizione che qui interessa di più, cioè che l'automatismo operi solo se l'atto consente l'identificazione del credito, è stata inserita l'anno successivo dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132). La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) non ha toccato l'art. 548 c.p.c.: il suo intervento sul pignoramento presso terzi si è concentrato altrove, soprattutto nella riscrittura integrale dell'art. 492-bis c.p.c. sulla ricerca telematica dei beni (di cui parlo nella guida sul recupero del credito) e in alcuni aggiustamenti dell'art. 543 c.p.c. su domicilio digitale e iscrizione a ruolo, confermati e affinati dal correttivo del 2024 (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164).

L'effetto pratico della condizione introdotta nel 2015 è però tutt'altro che secondario, ed è il punto su cui si concentra quasi tutta la giurisprudenza più recente. Un'indicazione generica come "rapporti finanziari" risultanti dall'anagrafe tributaria non basta a far scattare la non contestazione, perché quell'archivio censisce rapporti di varia natura, non necessariamente crediti del cliente verso l'intermediario (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12470/2023). Non è bastata nemmeno, in un altro caso, l'indicazione cumulativa di "conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli" presso una banca, per importi milionari: la Cassazione ha ritenuto la formula troppo generica per consentire l'identificazione del credito pignorato (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11864/2024). E quando un pignoramento nasce generico, non lo salva un successivo "atto integrativo" con cui il creditore prova a specificarlo dopo: la legge non prevede un simile adempimento, e ciò che conta è solo l'allegazione contenuta nell'atto originario (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31354/2025, relativa a un pignoramento di crediti da lavoro dipendente).

Il pignoramento presso terzi vive quindi di un equilibrio preciso, che vale la pena tenere a mente quando si redige l'atto: l'importo può restare generico, perché la legge stessa lo consente (art. 543, secondo comma, n. 2, c.p.c.), ma il rapporto da cui il credito nasce (quale banca, quale tipo di conto, quale datore di lavoro) deve essere specificato con la massima precisione possibile. Gli obblighi di collaborazione del terzo, ha ricordato la Cassazione, riguardano solo l'individuazione dell'oggetto del pignoramento così come definito dal creditore: non è corretto pretendere che sia il terzo a colmare le lacune di un atto redatto in modo vago (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16576/2024).

I limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti

I crediti alimentari non si pignorano, salvo che il credito da recuperare sia esso stesso di natura alimentare e con l'autorizzazione del presidente del tribunale; sussidi di povertà, di maternità, di malattia o funebri erogati da enti assistenziali restano sempre fuori dall'aggressione esecutiva. Per gli stipendi e i salari, il limite ordinario per i crediti diversi da quelli alimentari, compresi i crediti commerciali e i tributi, è di un quinto; quando concorrono più cause di pignoramento sulla stessa somma, il limite cumulativo non può comunque superare la metà. Le pensioni godono di una soglia di impignorabilità assoluta pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro: solo la parte eccedente quella soglia è aggredibile, e sempre nei limiti ordinari appena visti (art. 545 c.p.c.).

La regola più fraintesa riguarda i conti correnti o postali su cui viene accreditato lo stipendio o la pensione. Se l'accredito avviene prima della notifica del pignoramento, quelle somme restano impignorabili fino al triplo dell'assegno sociale, e solo la parte eccedente si assoggetta ai limiti ordinari; se invece l'accredito avviene alla data del pignoramento o dopo, quella soglia di favore non si applica affatto, e valgono da subito i limiti ordinari dell'art. 545 c.p.c. (art. 546 c.p.c.). È una distinzione puramente temporale, non legata all'importo in sé, ed è la ragione per cui due pignoramenti identici sullo stesso conto, notificati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro rispetto all'accredito, possono produrre risultati economicamente molto diversi. Il pignoramento eseguito oltre questi limiti è parzialmente inefficace per la parte eccedente, e l'art. 545, ultimo comma, c.p.c. prevede espressamente che questa inefficacia sia rilevata dal giudice anche d'ufficio, senza bisogno di un'eccezione del debitore. Nella pratica questo conta soprattutto nel momento in cui il giudice dell'esecuzione calcola l'assegnazione: se invece un'ordinanza già emessa non ha rispettato i limiti, farla correggere richiede comunque una delle opposizioni viste più avanti, proposta nei termini di legge, perché il rilievo d'ufficio non riapre termini già scaduti.

Per capire quanto conta il momento giusto, aiuta un caso arrivato in Cassazione: un conto pignorato aveva un saldo di appena 1,55 euro al momento della notifica, ma tra la notifica e la dichiarazione del terzo erano arrivati accrediti che avevano portato il saldo a oltre 21.000 euro. I giudici di merito avevano limitato l'accertamento dell'obbligo del terzo alla cifra esistente al momento della notifica; la Cassazione ha corretto il tiro, chiarendo che il credito pignorato deve esistere al momento della dichiarazione del terzo (o, se la dichiarazione è negativa e si apre il giudizio di accertamento, al momento della sentenza che accerta l'obbligo), non a quello, spesso casuale, della notifica dell'atto (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 7581/2022). Un pignoramento su un conto scarico al momento della notifica, insomma, non è automaticamente un pignoramento a vuoto.

Un'ultima precisazione riguarda i vincoli che il debitore ha eventualmente concordato con la propria banca prima del pignoramento, per esempio un "vincolo di operatività" collegato a una cessione di crediti futuri a garanzia di un finanziamento. Questi accordi restano efficaci solo tra le parti che li hanno stipulati e non sono opponibili al creditore procedente: rendono impignorabile, se notificati e accettati prima del pignoramento, solo il singolo credito ceduto, non automaticamente l'intero saldo del conto corrente su cui quel credito confluisce (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28625/2023). Il terzo che invoca un vincolo del genere per rendere una dichiarazione negativa rischia quindi di vedersela disattesa in blocco.

L'assegnazione, e per quanto tempo resta valido il pignoramento

Se il terzo dichiara, o si considera dichiarato, debitore di somme esigibili subito o entro novanta giorni, il giudice le assegna direttamente al creditore, salvo esazione (art. 553 c.p.c.); se le somme sono esigibili più avanti nel tempo, o si tratta di rendite, si applicano invece le regole della vendita dei beni mobili. L'ordinanza di assegnazione deve essere notificata al terzo entro novanta giorni dalla pronuncia, insieme ai dati per il pagamento: se il termine scade senza notifica, il credito smette di produrre interessi fino a quando la notifica non viene finalmente eseguita.

Una novità recente, poco nota fuori dagli addetti ai lavori, riguarda quanto a lungo un pignoramento presso terzi può restare pendente. Dal 2024 (art. 551-bis c.p.c., introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), il pignoramento perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione o il processo si sia già estinto. Per evitarlo, nei due anni precedenti la scadenza il creditore procedente, o chi è intervenuto nella procedura, può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo, con contenuti tassativi (data del pignoramento, ufficio giudiziario, parti, titolo esecutivo, numero di ruolo), da depositare nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notifica. In mancanza, il terzo si libera dagli obblighi sei mesi dopo la scadenza del decennio, e il processo esecutivo si estingue di diritto.

La norma porta con sé una regola transitoria che merita un controllo immediato dei fascicoli più vecchi: i pignoramenti già pendenti da almeno otto anni all'entrata in vigore del decreto (2 marzo 2024) perdono efficacia se non viene notificata la dichiarazione di interesse entro due anni da quella data, quindi entro inizio marzo 2026, termine ormai trascorso. Chi ha in carico esecuzioni presso terzi rimaste ferme per anni, magari perché il credito era esigibile a rate o il fascicolo era stato accantonato in attesa di sviluppi, farebbe bene a verificare subito se quella dichiarazione è stata notificata per tempo: se non lo è stata, il vincolo potrebbe essersi già estinto senza che nessuno se ne sia accorto.

L'opposizione: cosa può fare il debitore, cosa può fare il terzo

Il debitore che contesta il diritto stesso del creditore di procedere all'esecuzione, per esempio perché il credito è già estinto o i beni pignorati sono impignorabili, propone opposizione all'esecuzione (artt. 615-616 c.p.c.); chi lamenta invece vizi formali degli atti del procedimento propone opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto, oppure dal giorno in cui il singolo atto contestato è stato compiuto o notificato, secondo quanto quella norma impone. Se il debitore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo posto a base del pignoramento e ha ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., l'intera esecuzione va arrestata. Non è un dato che il creditore debba andare a scoprire con una verifica autonoma: essendo parte del giudizio di opposizione, se la sospensione viene decisa in udienza gliela comunica la cancelleria, e se viene concessa inaudita altera parte gli viene comunque notificato il decreto di fissazione dell'udienza che la dispone. Il punto è non ignorare quella comunicazione e arrestare tempestivamente l'esecuzione, non andarla a cercare (se ne parla nella guida sull'opposizione al decreto ingiuntivo).

Per il terzo che non ha reso alcuna dichiarazione, la legge prevede un rimedio specifico e stretto: può opporsi all'ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. solo provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore (art. 548, ultimo comma, c.p.c.). La giurisprudenza più recente ha però riconosciuto al terzo, anche fuori da quella ipotesi ristretta, un'altra strada: può sempre opporsi ex art. 617 c.p.c. per far valere vizi propri dell'ordinanza, in particolare la scorretta applicazione del meccanismo di non contestazione quando il pignoramento era generico. In questi casi il terzo conserva un interesse ad agire concreto, riconosciuto anche a chi non ha mai dichiarato nulla, perché serve a stabilire a chi va davvero pagato il debito e a ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32376/2025; sent. n. 11864/2024). Anche questa seconda via, però, non sfugge al termine perentorio di venti giorni dell'art. 617, primo comma, c.p.c.: la Cassazione esonera il terzo dal dover provare l'incolpevole ignoranza del procedimento come condizione di ammissibilità, non dal rispettare il termine, che decorre dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione. È solo quando quella notifica manca del tutto o è irregolare, secondo l'ipotesi speciale dell'art. 548, ultimo comma, c.p.c., che il termine può iniziare a decorrere molto più tardi, dal momento della conoscenza effettiva.

Un aspetto tecnico, ma decisivo per chi imposta l'atto di opposizione: il giudizio ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione ha natura solo rescindente. Se il giudice accoglie l'opposizione perché il pignoramento era troppo generico, si limita ad annullare l'ordinanza, senza poter accertare nel merito quanto sia realmente dovuto dal terzo: quell'accertamento spetta al giudice dell'esecuzione, in sede di eventuale riassunzione della procedura, tramite il procedimento ex art. 549 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11864/2024). Chi cita in opposizione chiedendo, nello stesso giudizio, anche una pronuncia sull'ammontare effettivo del credito, chiede quindi qualcosa che il giudice dell'opposizione non può dargli.

Errori frequenti e checklist operativa

L'errore più costoso, lato creditore, è redigere l'atto di pignoramento indicando il rapporto in modo vago, magari perché la ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c. ha restituito solo l'istituto bancario senza il numero di conto: l'importo può restare generico, ma il tipo di rapporto e l'istituto vanno indicati con la massima precisione consentita dalle informazioni disponibili, altrimenti la mancata risposta del terzo non produce alcun automatismo e resta solo la strada, più lunga, dell'accertamento ex art. 549 c.p.c. Conoscere i limiti di impignorabilità di stipendi, pensioni e conti resta comunque utile: non per calcolarli prima di notificare l'atto, che pignora nella misura consentita dalla legge quale che sia, restando così sempre valido, ma per leggere correttamente la dichiarazione del terzo, che è tenuto ad applicare quei limiti, e per dare fin da subito al cliente un'aspettativa realistica su quanto potrà effettivamente recuperare. Lato terzo, capita spesso di vedere dichiarazioni inviate con mezzi diversi dalla raccomandata o dalla PEC, o rese oltre il termine, con conseguenze che nessuno si aspetta finché non arriva l'ordinanza di assegnazione.

  • Nell'atto di pignoramento, specificare sempre il tipo di rapporto e l'istituto o il datore di lavoro coinvolto, anche quando l'importo esatto non è noto.
  • Conoscere i limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e conti, e la distinzione tra accredito anteriore o successivo al pignoramento, per leggere correttamente la dichiarazione del terzo e informare il cliente sull'importo realmente recuperabile.
  • Rispondere sempre con raccomandata o PEC entro dieci giorni, quando si riceve un atto di pignoramento come terzo: nessun altro canale è equivalente.
  • Per le procedure presso terzi pendenti da anni, verificare se sia stata notificata la dichiarazione di interesse ex art. 551-bis c.p.c. richiesta dal 2024, prima che il vincolo si estingua per decorso del termine.
  • Se l'opposizione riguarda la genericità del pignoramento, non chiedere anche l'accertamento del credito nello stesso giudizio: quel giudizio è solo rescindente.

Se dalla ricerca dei beni emerge che il debitore, prima ancora del pignoramento, si è spogliato dei crediti o dei conti aggredibili, per esempio cedendoli a un familiare o a una società a lui riconducibile, il pignoramento presso terzi da solo non basta: conviene valutare se ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria, descritta nella guida Il debitore si spoglia dei beni? L'azione revocatoria ordinaria.

Un caso pratico: quando il pignoramento è troppo generico

FattiUn creditore munito di titolo esecutivo pignora presso una banca "conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli" intestati al debitore, per un importo rilevante. La banca non rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. né compare all'udienza fissata.
Ordinanza di assegnazioneIl giudice dell'esecuzione, ritenuto operante il meccanismo della non contestazione, assegna al creditore l'intero importo indicato nell'atto di pignoramento.
Opposizione della bancaLa banca impugna l'ordinanza ex art. 617 c.p.c., sostenendo che l'indicazione cumulativa dei rapporti pignorati non consentiva di identificare uno specifico credito.
Principio applicatoLa non contestazione ex art. 548 c.p.c. opera solo se l'atto di pignoramento consente l'identificazione del credito pignorato: una formula generica come quella usata non basta (Cass. 12470/2023; Cass. 11864/2024).
EsitoL'ordinanza di assegnazione viene annullata. Il giudizio di opposizione ha però natura solo rescindente: non accerta l'importo realmente dovuto, che il creditore dovrà far accertare riassumendo la procedura davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Fonti normative e giurisprudenza
  • Artt. 543, 546, 547, 548, 549, 550, 551-bis, 552, 553 c.p.c. (pignoramento presso terzi, dichiarazione del terzo, mancata dichiarazione, assegnazione ed efficacia del vincolo)
  • Art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili e limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e conti correnti)
  • Artt. 615-618 c.p.c. (opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi)
  • Art. 492-bis c.p.c. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, riscritto dalla riforma Cartabia, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)
  • D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (introduzione del meccanismo della non contestazione nell'art. 548 c.p.c.)
  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (condizione dell'identificazione del credito per l'operatività della non contestazione; limiti di pignorabilità su conti con accredito di stipendio o pensione)
  • D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 25, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (introduzione dell'art. 551-bis c.p.c. sull'efficacia decennale del pignoramento di crediti presso terzi)
  • Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8239 del 24 maggio 2003 (elementi essenziali dell'atto di pignoramento presso terzi: inesistenza o nullità sanabile)
  • Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 7581 del 8 marzo 2022 (il credito pignorato deve esistere al momento della dichiarazione del terzo, non a quello della notifica)
  • Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12470 del 9 maggio 2023 (indicazione generica di "rapporti finanziari": non consente la non contestazione)
  • Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16005 del 7 giugno 2023 (la dichiarazione del terzo via fax è tamquam non esset)
  • Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28625 del 13 ottobre 2023 (vincoli bancari convenzionali non opponibili al creditore procedente)
  • Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11864 del 2 maggio 2024 (genericità del pignoramento; natura rescindente dell'opposizione all'ordinanza di assegnazione)
  • Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16576 del 13 giugno 2024 (limiti degli obblighi di collaborazione del terzo; responsabilità aquiliana per dichiarazione reticente)
  • Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27266 del 21 ottobre 2024 (modifica della dichiarazione fino all'assegnazione; responsabilità del terzo ex art. 2043 c.c.)
  • Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13611 del 21 maggio 2025 (il terzo non è parte del processo; responsabilità solo se la dichiarazione risulta reticente in esito all'accertamento ex art. 549 c.p.c.)
  • Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31354 del 1 dicembre 2025 (un pignoramento generico non è sanato da un successivo atto integrativo)
  • Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 32376 del 11 dicembre 2025 (interesse ad agire del terzo pignorato anche se non ha reso la dichiarazione)
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Avv. Matteo Russo
Autore
Avv. Matteo Russo — Ordine degli Avvocati di Firenze, n. 2015000128 →

La normativa e la giurisprudenza citate possono subire modifiche successive alla data di aggiornamento indicata in apertura.

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