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Il mantenimento dei figli maggiorenni: quando e come cessa

Avv. Matteo RussoAggiornato al 4 settembre 202612 min di lettura
In sintesi
  • L'obbligo di mantenimento dei genitori non cessa automaticamente al compimento della maggiore età, ma solo quando il figlio raggiunge l'indipendenza economica o avrebbe dovuto raggiungerla per sua colpa (art. 315-bis c.c.); l'art. 337-septies c.c. non è la fonte dell'obbligo, ma ne regola solo le modalità dopo la separazione dei genitori.
  • Superata l'età in cui il percorso di studi è normalmente concluso, l'onere della prova si sposta sul figlio: deve dimostrare di essersi impegnato con serietà nella formazione e, soprattutto, nella ricerca attiva di un lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni.
  • Non basta attendere un'occupazione perfettamente coerente con gli studi fatti: un lavoro precario o non pienamente soddisfacente, se effettivamente svolto, è già indice di capacità reddituale rilevante ai fini della riduzione o della revoca dell'assegno.
  • Per il figlio disabile la regola cambia solo in presenza di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992: in caso contrario, anche il figlio con disabilità non grave è tenuto alla stessa ricerca attiva di un'occupazione confacente.
  • La revoca o la riduzione dell'assegno vanno chieste in giudizio: gli effetti decorrono di regola dalla domanda, non dal momento in cui si sono in concreto verificati i presupposti per la modifica.

Una delle domande più frequenti che arrivano in studio dopo una separazione riguarda proprio questo: fino a quando bisogna versare l'assegno per un figlio che ha già compiuto diciotto anni, e cosa fare se sembra non avere alcuna fretta di rendersi autonomo. La risposta della Cassazione, negli ultimi anni, si è fatta via via più netta: il principio di autoresponsabilità del figlio adulto non è più una clausola di stile, ma un criterio che sposta concretamente l'onere della prova e, in molti casi, porta alla revoca dell'assegno. Vediamo come funziona, con le distinzioni che contano davvero.

La maggiore età non estingue l'obbligo, ma lo trasforma

Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (artt. 147 e 315-bis c.c.) non si estingue automaticamente al compimento dei diciotto anni: prosegue finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica, o non l'avrebbe dovuta raggiungere secondo una condotta diligente, da accertare sempre in concreto (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12121/2025). L'art. 337-septies c.c., che nei giudizi di separazione e divorzio disciplina il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti, non è la fonte di questo obbligo: ne specifica solo le modalità di attuazione quando la coppia genitoriale si è separata, rimettendo al giudice, sulla base delle circostanze del caso concreto, se disporre o meno l'assegno, senza alcun automatismo legato alla sola età (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17947/2023).

Raggiunta la maggiore età si presume, come punto di partenza, l'idoneità del figlio a procurarsi un reddito: chi vuole vincere questa presunzione e continuare a percepire il mantenimento deve provarne le ragioni (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17183/2020). È un cambio di visuale importante rispetto al passato, quando la giurisprudenza tendeva a far gravare sul genitore l'onere di dimostrare la colpevole inerzia del figlio: oggi è quest'ultimo, quando richiede o difende il proprio diritto al mantenimento, a dover fornire la prova positiva delle condizioni che lo giustificano.

Il principio di autoresponsabilità: cosa deve provare il figlio adulto

La Cassazione distingue nettamente due fasi. Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue con diligenza un ordinario percorso di studi superiori o universitari, questa sola circostanza è già sufficiente a fondare il diritto al mantenimento. Diversamente, per il "figlio adulto", cioè chi si è ormai allontanato per età dalla soglia della maggiore età, la prova richiesta si fa via via più rigorosa, in ragione del principio di autoresponsabilità: occorre dimostrare di aver curato con impegno effettivo la propria preparazione professionale o tecnica, e di essersi attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità consona alle proprie ambizioni (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26875/2023; ord. n. 12123/2024).

L'età rileva secondo un rapporto di proporzionalità inversa: più il figlio è avanti negli anni, più stringente diventa l'onere probatorio, fino a rendere sempre più difficile giustificare la persistente mancanza di autonomia con ragioni diverse dalla propria condotta (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22813/2023; ord. n. 19623/2025). Contano, in questa valutazione complessiva, anche elementi che a prima vista sembrano estranei al tema economico: la Cassazione ha per esempio chiarito che il matrimonio contratto dal figlio è un indice rilevante di autonomia di vita raggiunta, che il giudice non può liquidare come irrilevante, perché segnala una scelta di vita difficilmente compatibile con la pretesa di restare a carico dei genitori a oltranza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22813/2023).

Cosa non basta a giustificare l'inerzia

Non è sufficiente, per mantenere il diritto all'assegno, la sola dichiarazione di essersi attivati genericamente: la Cassazione ha cassato una decisione che aveva riconosciuto il mantenimento a una figlia quasi trentacinquenne sulla base delle sole affermazioni di svolgere lavori saltuari "in nero", senza alcun riscontro probatorio concreto sull'effettivo impegno nella ricerca di un'occupazione stabile (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27904/2021). Anche l'esigenza di assistere un genitore convivente affetto da grave patologia, per quanto comprensibile sul piano umano, può giustificare solo dei ritardi nel percorso verso l'autonomia, non l'azzeramento totale dell'impegno del figlio adulto verso se stesso e il proprio futuro, che anzi dovrebbe attivarsi con ancora maggiore determinazione proprio in vista della propria indipendenza (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26875/2023, relativa a una figlia trentaquattrenne che da dieci anni non riusciva a concludere gli studi universitari).

Specularmente, anche un'occupazione precaria o non continuativa, se effettivamente svolta e coerente con la formazione conseguita, è un indice di capacità reddituale che il giudice deve valutare ai fini della riduzione o della revoca dell'assegno, tenendo conto delle condizioni concrete del mercato del lavoro locale: la legge non richiede affatto un impiego stabile e definitivo per considerare raggiunta l'autosufficienza, quando quel lavoro rientra comunque tra le opportunità reali offerte al figlio (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22075/2024; ord. n. 17183/2020, che ha confermato la revoca dell'assegno per un supplente scolastico precario ma con redditi non trascurabili).

Il figlio con disabilità: quando la regola cambia davvero

L'equiparazione ai figli minori, prevista in via generale dall'art. 337-septies, secondo comma, c.c., con conseguente esonero dal dover dimostrare l'impegno nella ricerca di un lavoro, non scatta per qualunque forma di disabilità, ma solo in presenza di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, richiamato dall'art. 37-bis disp. att. c.c.: occorre cioè che la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, un accertamento che il giudice deve compiere in concreto e non può presumere dalla sola esistenza di un'invalidità (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21819/2021). In assenza di questo presupposto specifico, anche il figlio maggiorenne con una disabilità non grave resta soggetto allo stesso onere di ricerca attiva di un'occupazione confacente alle proprie condizioni, dato che nella società attuale anche chi convive con una disabilità ha concrete possibilità di inserimento lavorativo, nei limiti compatibili con le proprie capacità (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18451/2022, relativa a due fratelli gemelli con invalidità al 34%).

A chi si versa l'assegno

La regola generale dell'art. 337-septies c.c. prevede che l'assegno per il figlio maggiorenne non autosufficiente sia versato direttamente a lui, salvo diversa determinazione del giudice. Nella prassi, però, resta molto diffuso il versamento al genitore con cui il figlio convive, che conserva una legittimazione propria e concorrente rispetto a quella del figlio: è la coabitazione, con le spese che il genitore convivente sostiene mensilmente nell'interesse del figlio, a giustificare questa deroga (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24316/2013). Se non c'è più coabitazione, il genitore può restare legittimato solo se risulta in modo univoco essere comunque il genitore di riferimento del figlio, una qualità che non si desume dalla sola intestazione del contratto di locazione dell'abitazione del figlio o dal pagamento di alcune spese occasionali, ma richiede una valutazione complessiva e concreta del ruolo effettivamente svolto (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13986/2026).

Un punto su cui conviene essere chiari perché genera spesso incomprensioni in famiglia: le parti non possono modificare tra loro, per semplice accordo informale, chi debba ricevere l'assegno stabilito da una sentenza di separazione o divorzio, nemmeno con il consenso del figlio ormai maggiorenne. La determinazione dell'assegno risponde a un interesse superiore dei figli, non disponibile dalle parti: il pagamento diretto al figlio maggiorenne, in luogo del genitore convivente indicato nel titolo giudiziale, richiede sempre un provvedimento del giudice, non essendo sufficiente un accordo trilaterale tra i genitori e il figlio (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9700/2021).

Come e da quando decorre la revoca dell'assegno

Il diritto a percepire l'assegno nella misura fissata dal provvedimento giudiziale, e il correlativo obbligo di versarlo, restano efficaci finché non intervenga una modifica giudiziale: resta del tutto irrilevante il momento in cui, di fatto, si sono maturati i presupposti per la riduzione o la revoca, per esempio il giorno in cui il figlio ha trovato lavoro. Gli effetti della decisione di revisione decorrono, secondo l'orientamento consolidato, dalla data della domanda giudiziale di modifica, e non da quello, spesso anteriore, in cui si sono realizzate in concreto le condizioni per la revoca (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3543/2025; ord. n. 298/2026). Chi si accorge che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, quindi, ha tutto l'interesse ad agire in giudizio senza indugio: le somme versate prima della domanda restano di regola dovute, e non sono ripetibili, salvo il caso, diverso, in cui si accerti che i presupposti per l'assegno mancavano fin dall'origine.

Un'ultima precisazione pratica: se un genitore ottiene la revoca dell'assegno per un figlio divenuto autosufficiente, questo non fa scattare in automatico un aumento del contributo dovuto per un altro figlio ancora a carico. Serve sempre un accertamento giudiziale autonomo, con la prova di fatti sopravvenuti che giustifichino la modifica, come un peggioramento del reddito del genitore onerato o esigenze nuove e maggiori dell'altro figlio (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17885/2023).

Errori frequenti e checklist operativa

L'errore più comune, da entrambe le parti, è affidarsi a valutazioni generiche sull'età o sulla situazione lavorativa del figlio, senza raccogliere prove concrete: curriculum inviati, colloqui sostenuti, buste paga anche di lavori saltuari, certificazioni di iscrizione a corsi di studio con relativo andamento degli esami. Un secondo errore frequente è agire con ritardo, lasciando che passino mesi o anni dal momento in cui il figlio ha raggiunto l'autonomia prima di presentare la domanda di revoca, perdendo così il diritto a recuperare quanto versato nel frattempo.

  • Raccogliere prove concrete, non dichiarazioni generiche, sull'impegno del figlio nella ricerca di lavoro o nel percorso di studi.
  • Verificare se un'occupazione precaria o saltuaria del figlio, anche se non pienamente soddisfacente, sia già indice di capacità reddituale rilevante.
  • Distinguere sempre, per un figlio con disabilità, se ricorra un handicap grave ai sensi della l. 104/1992 o una condizione diversa, che comporta oneri probatori differenti.
  • Agire in giudizio non appena si verificano i presupposti per la revoca o la riduzione, perché gli effetti decorrono di regola dalla domanda.
  • Non modificare mai per semplice accordo informale il soggetto a cui versare l'assegno: serve un provvedimento del giudice.
  • Non dare per scontato che la revoca per un figlio comporti l'aumento automatico del contributo per un altro.

Il tema si inserisce spesso nel più ampio percorso della separazione giudiziale o della negoziazione assistita, dove le condizioni economiche relative ai figli, comprese quelle per i figli maggiorenni, si negoziano o si accertano fin dall'inizio: prevedere fin da subito criteri chiari, e non solo un importo fisso senza condizioni, riduce sensibilmente il contenzioso futuro.

Un caso pratico: dalla laurea mai conseguita alla revoca dell'assegno

FattiUn padre versa da anni un assegno di mantenimento per la figlia, che ha compiuto trentadue anni, si è iscritta a un corso universitario dieci anni prima senza mai laurearsi, sostenendo pochi esami l'anno, e non ha mai lavorato.
DomandaIl padre chiede la revoca dell'assegno per raggiunta età adulta e per l'inerzia della figlia nel completare gli studi o nel cercare un'occupazione.
Difesa della figliaSostiene di essere ancora impegnata nel percorso di studi e di non aver trovato occasioni di lavoro compatibili con la laurea in corso di conseguimento.
Applicazione del principio di autoresponsabilitàA trentadue anni, con un percorso di studi trascinato per un decennio senza risultati proporzionati all'impegno richiesto, l'onere di provare le ragioni specifiche dell'inerzia grava sulla figlia, non sul padre.
Valutazione del giudiceL'andamento degli esami, non commisurato al tempo trascorso, e la totale assenza di attività lavorativa, anche saltuaria, non superano il test di diligenza richiesto al figlio adulto.
EsitoL'assegno viene revocato con decorrenza dalla domanda giudiziale del padre, restando dovute le somme versate fino a quel momento.
Fonti normative e giurisprudenza
  • Art. 147 c.c. (obbligo dei coniugi di mantenere, istruire ed educare i figli)
  • Art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio)
  • Art. 337-septies c.c. (disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
  • Art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 (nozione di handicap grave)
  • Art. 37-bis disp. att. c.c. (rinvio alla nozione di handicap grave dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 ai fini dell'art. 337-septies, secondo comma, c.c.)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12121/2025 (l'art. 337-septies c.c. non è fonte dell'obbligo di mantenimento, ne disciplina solo le modalità)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17947/2023 (nessun automatismo nell'attribuzione del mantenimento al figlio maggiorenne)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17183/2020 (presunzione di idoneità reddituale al raggiungimento della maggiore età)
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26875/2023 (onere della prova rigoroso per il figlio adulto; assistenza al genitore convivente giustifica solo ritardi)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12123/2024 (elementi rilevanti: preparazione professionale e impegno nella ricerca di lavoro)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22813/2023 (proporzionalità inversa tra età e diritto al mantenimento; il matrimonio come indice di autonomia raggiunta)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19623/2025 (rigore probatorio crescente con l'età del figlio)
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27904/2021 (insufficienza delle sole dichiarazioni non supportate da prove concrete)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22075/2024 (occupazione precaria come indice di capacità reddituale)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21819/2021 (equiparazione ai figli minori solo in presenza di handicap grave accertato in concreto)
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18451/2022 (onere di ricerca attiva di occupazione anche per il figlio con disabilità non grave)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24316/2013 (legittimazione del genitore convivente a ricevere l'assegno)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13986/2026 (legittimazione del genitore non convivente solo se genitore di riferimento in modo univoco)
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9700/2021 (indisponibilità per le parti del soggetto creditore dell'assegno, salvo provvedimento del giudice)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3543/2025 (decorrenza della revoca dalla domanda giudiziale, non dai presupposti di fatto)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 298/2026 (conferma della decorrenza dalla domanda di revisione)
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17885/2023 (nessun automatismo tra revoca per un figlio e aumento del contributo per l'altro)
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Avv. Matteo Russo
Autore
Avv. Matteo Russo — Ordine degli Avvocati di Firenze, n. 2015000128 →

Questo approfondimento ha finalità esclusivamente informative e divulgative: non costituisce parere legale né sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto. La normativa e la giurisprudenza possono subire modifiche successive alla data di aggiornamento indicata.

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