Le quote dei legittimari: cosa spetta per legge a coniuge, figli e genitori
- I legittimari — coniuge (o unito civilmente), figli e, in assenza di figli, gli ascendenti — hanno diritto a una quota del patrimonio del defunto anche contro la volontà espressa nel testamento (artt. 536 e ss. c.c.).
- Le quote variano in base alla composizione della famiglia: ad esempio, con coniuge e due o più figli, ai figli spetta complessivamente la metà del patrimonio e al coniuge un quarto.
- Al coniuge spettano, oltre alla quota, il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano: dal 2023 la Cassazione li riconosce anche al coniuge separato senza addebito, salvo che la casa abbia perso ogni collegamento con la destinazione familiare.
- Nel calcolo della legittima non conta solo ciò che il defunto lascia alla morte: si sommano anche le donazioni fatte in vita, secondo un ordine di riduzione preciso che parte dalle disposizioni testamentarie e solo dopo, in ordine cronologico inverso, coinvolge le donazioni (artt. 555 e 559 c.c.).
Nel diritto italiano la libertà di testare non è assoluta. Una parte del patrimonio, la cosiddetta legittima, o quota di riserva, è destinata per legge ai familiari più stretti, e nessun testamento può privarli di questo diritto. Sapere chi sono i legittimari e quanto spetta a ciascuno è essenziale sia per chi scrive un testamento, sia per chi teme di essere stato ingiustamente escluso.
Chi sono i legittimari
L'art. 536 del codice civile individua i legittimari: il coniuge, i figli e, solo se non ci sono figli, gli ascendenti (genitori, nonni). Alla posizione del coniuge è equiparata quella della parte dell'unione civile, perché l'art. 1, comma 21, della legge 76/2016 estende alle unioni civili le norme del codice sui legittimari. Il convivente di fatto non è legittimario: senza testamento o altri strumenti di tutela, non ha diritti sulla successione del partner. Attenzione, poi, a non confondere la successione dei legittimari con la successione "legittima": la prima riguarda le quote intangibili che spettano ai familiari stretti anche contro il testamento, la seconda è semplicemente la successione che si apre quando un testamento non c'è.
Le quote di riserva, caso per caso
Le quote riservate dipendono dalla composizione della famiglia al momento dell'apertura della successione. Questi i casi previsti dal codice civile (artt. 537-544):
- Solo coniuge, senza figli né ascendenti: al coniuge è riservata la metà del patrimonio.
- Un solo figlio, senza coniuge: al figlio è riservata la metà del patrimonio.
- Più figli, senza coniuge: ai figli sono riservati complessivamente i due terzi, da dividere in parti uguali.
- Coniuge e un solo figlio: un terzo al coniuge e un terzo al figlio.
- Coniuge e più figli: un quarto al coniuge e la metà complessivamente ai figli.
- Solo ascendenti, senza figli né coniuge: agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio.
- Coniuge e ascendenti, senza figli: la metà al coniuge e un quarto agli ascendenti.
Ciò che resta dopo le quote di riserva è la disponibile: la parte di patrimonio di cui il testatore può disporre liberamente, a favore di chiunque.
I diritti del coniuge sulla casa familiare
Oltre alla quota di riserva, l'art. 540 del codice civile attribuisce al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, se la casa era di proprietà del defunto o comune. Sono diritti che si aggiungono alla quota e gravano anzitutto sulla disponibile. Il coniuge superstite, in altre parole, non può essere messo alla porta della casa familiare, nemmeno se il testamento assegna l'immobile ad altri. Fino a pochi anni fa la Cassazione escludeva questo diritto per il coniuge separato, ritenendo che con la separazione venisse meno la stessa nozione di casa familiare. Nel 2023 quell'orientamento è stato abbandonato: oggi il principio è che i diritti di abitazione e uso spettano anche al coniuge separato senza addebito, perché l'art. 548 c.c. parifica i suoi diritti successori a quelli del coniuge non separato e la norma non richiede la convivenza al momento della morte. C'è una sola eccezione, ma va conosciuta: il diritto non sorge se, dopo la separazione, la casa è stata lasciata da entrambi i coniugi o ha comunque perso ogni collegamento, anche solo potenziale, con l'originaria destinazione familiare (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22566/2023, poi confermata da Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18000/2026). Resta fermo che l'addebito della separazione fa perdere i diritti successori, e con essi anche questo.
Come si calcola davvero la legittima: la riunione fittizia
Un errore frequente è calcolare le quote solo su ciò che il defunto lascia alla morte. Il codice impone invece la cosiddetta riunione fittizia (art. 556 c.c.): al valore dei beni lasciati, il relictum, dedotti i debiti, si somma il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto, il donatum, comprese le donazioni indirette. Su questo totale si calcolano legittima e disponibile.
È per questo che donazioni anche remote, la casa donata a un figlio vent'anni prima, ad esempio, possono rientrare nel conto e rivelarsi decisive per stabilire se un legittimario è stato leso. Rientrano nella riunione fittizia anche le liberalità informali difficili da documentare, come i bonifici e i prelievi ingiustificati da conti correnti, quando ne sia dimostrato lo spirito di liberalità.
Su quanto debba essere dettagliata la domanda, la Cassazione è meno severa di quanto molti temano: non serve quantificare in termini numerici la lesione, né usare formule sacramentali, ed è sufficiente una rappresentazione del patrimonio che renda verosimile la lesione, anche per presunzioni. La documentazione ipocatastale non è richiesta a pena di inammissibilità, e la consulenza tecnica d'ufficio non è uno strumento esplorativo vietato, ma il mezzo con cui si accerta una lesione già compiutamente dedotta (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15342/2025 e sent. n. 27580/2024). Un limite però esiste, ed è processuale: beni e donazioni vanno dedotti nella fase introduttiva del giudizio, perché non è consentito allegarne di nuovi per la prima volta in appello (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14881/2024).
L'ordine di riduzione: prima il testamento, poi le donazioni
La legge non lascia al legittimario la scelta di quale disposizione aggredire per prima. L'art. 555 c.c. stabilisce che le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento: si riducono prima le disposizioni testamentarie, proporzionalmente tra loro, salva diversa volontà del testatore, e solo se questo non basta a reintegrare la legittima si passa alle donazioni. Tra più donazioni, l'art. 559 c.c. impone di ridurre prima l'ultima in ordine di tempo, risalendo via via alle anteriori.
Questo ordine ha conseguenze pratiche rilevanti. Un legittimario non può agire direttamente contro una donazione remota se esistono disposizioni testamentarie sufficienti a coprire la lesione, e nemmeno può scegliere di aggredire una donazione più recente saltando quelle intermedie. L'azione va inoltre diretta contro il beneficiario dell'attribuzione lesiva: se questo non è erede né chiamato all'eredità, occorre comunque che il legittimario abbia accettato l'eredità, eventualmente con beneficio d'inventario quando la riduzione riguardi anche donazioni a favore di soggetti non coeredi (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8174/2022).
Simulazione e donazioni dissimulate
Nella prassi molte liti ereditarie nascono da atti che, sotto la veste di una compravendita, dissimulano in realtà una donazione: il genitore vende, solo sulla carta, un immobile a un figlio, senza che il prezzo sia mai stato versato, per favorirlo rispetto agli altri eredi. In questi casi il legittimario può provare la simulazione anche per presunzioni, senza i limiti che normalmente valgono per i terzi estranei all'atto, purché la simulazione sia dedotta in funzione della tutela della sua quota di riserva tramite la riunione fittizia; e non serve che la domanda di riduzione riguardi proprio quella donazione, se dagli atti di causa emerge comunque, come antecedente logico necessario, la volontà di ottenere la reintegrazione della legittima (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1553/2026). Resta comunque la scelta più prudente formulare la domanda di riduzione in modo esplicito, e non lasciarla come conseguenza implicita del solo accertamento della simulazione.
Se la legittima è stata lesa
Il testamento che lede la legittima non è nullo: resta valido ed efficace finché il legittimario leso non agisce. Lo strumento è l'azione di riduzione, con cui si chiede al giudice di ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni eccedenti, fino a reintegrare la quota di riserva. Ne parliamo in dettaglio nella guida su come si impugna un testamento.
Un caso pratico: la donazione che assottiglia l'eredità
- Artt. 536-544 c.c. (dei legittimari e delle quote loro riservate)
- Art. 548 c.c. (perdita dei diritti successori del coniuge cui è addebitata la separazione)
- Art. 556 c.c. (riunione fittizia e determinazione della porzione disponibile)
- Art. 555 c.c. (riduzione delle donazioni: priorità delle disposizioni testamentarie)
- Art. 559 c.c. (ordine di riduzione delle donazioni, dall'ultima alla più remota)
- L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 21 (unioni civili: estensione delle norme sui legittimari)
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22566/2023 (principio: i diritti di abitazione e uso spettano anche al coniuge separato senza addebito, salvo perdita del collegamento con la destinazione familiare)
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18000/2026 (conferma e applicazione del principio del 2023)
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8174/2022 (riduzione di donazione a favore di soggetto non coerede)
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1553/2026 (simulazione della donazione dissimulata e riduzione)
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15342/2025 e sent. n. 27580/2024 (onere di allegazione del legittimario: non serve quantificare la lesione; la CTU non è esplorativa)
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14881/2024 (preclusioni: beni e donazioni vanno dedotti nella fase introduttiva)
Questo approfondimento ha finalità esclusivamente informative e divulgative: non costituisce parere legale né sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto. La normativa e la giurisprudenza possono subire modifiche successive alla data di aggiornamento indicata.
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