Avvocato per cartelle esattoriali e accertamenti a Firenze
RussoLegal & Co., studio legale dell'avvocato Matteo Russo, assiste cittadini, professionisti e imprese nei ricorsi contro cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e altri atti dell'Agenzia delle entrate e della riscossione davanti alle Corti di giustizia tributaria della Toscana. Il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica.
- Che cosa
- Ricorso contro cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, atti di irrogazione di sanzioni, ipoteca e fermo, rifiuto di rimborso.
- Termine
- Sessanta giorni dalla notifica dell'atto, a pena di inammissibilità (art. 21 d.lgs. 546/1992).
- Per chi
- Cittadini, professionisti e imprese, per tutti i tributi, in tutta la Toscana.
- Come si paga
- Preventivo scritto prima di assumere l'incarico.
- Chi se ne occupa
- RussoLegal & Co., studio legale dell'Avv. Matteo Russo (Ordine degli Avvocati di Firenze, n. 2015000128), e i suoi collaboratori.
Richiedi un primo esame dell'atto
Il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto: indicare subito la data permette di capire quanto tempo resta. Richiamiamo entro un giorno lavorativo. La richiesta non comporta il conferimento di alcun incarico: l'incarico si conferisce solo per iscritto, dopo il preventivo.
L'invio della richiesta non instaura alcun rapporto professionale e non determina l'assunzione di un incarico difensivo, che richiede il conferimento di apposito mandato.
Quando serve
- È arrivata una cartella di pagamento e il contribuente non è sicuro che il tributo sia dovuto, o che l'atto sia stato notificato in modo corretto.
- L'Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di accertamento, a un'impresa, a un professionista o a un privato, e i sessanta giorni sono già iniziati.
- La cartella arriva senza che il contribuente ricordi di aver mai ricevuto l'avviso o l'atto che la precede.
- Sull'immobile è stata iscritta un'ipoteca, o sul veicolo un fermo amministrativo, per un debito che si contesta.
- L'Ufficio ha rifiutato un rimborso, o non ha risposto a un'istanza di autotutela.
- Serve chiedere la sospensione dell'atto perché l'esecuzione può causare un danno grave.
Cosa facciamo
Ricorso contro avvisi di accertamento
Analisi dell'atto e della motivazione, ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, difesa nel merito, per imposte sui redditi, IVA, registro, successioni e altri tributi.
Ricorso contro cartelle di pagamento
Verifica della notifica e degli atti precedenti, vizi propri della cartella, difesa davanti alla Corte, anche contro avvisi di mora e ruoli.
Ipoteca e fermo amministrativo
Impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili e del fermo dei beni mobili registrati.
Sospensione dell'atto impugnato
Istanza motivata di sospensione dell'esecuzione quando dall'atto può derivare un danno grave e irreparabile.
Rimborsi e autotutela
Impugnazione del rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi non dovuti e del rifiuto sull'istanza di autotutela.
Appello
Appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado contro la sentenza di primo grado.
Che cosa dice la legge, in sintesi
Quali atti si impugnano. Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili, il fermo di beni mobili registrati, il rifiuto di rimborso e il rifiuto sull'istanza di autotutela nei casi previsti, tra gli altri (art. 19 d.lgs. 546/1992). Ogni atto autonomamente impugnabile si impugna solo per vizi propri, ma se un atto precedente non è mai stato notificato, il contribuente può impugnarlo insieme a quello che gli arriva. Per le imposte sui redditi e per l'IVA, la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione deve essere eccepita in primo grado, a pena di decadenza (art. 61 D.P.R. 600/1973 e art. 59 D.P.R. 633/1972).
Il termine. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato; la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo (art. 21). Per gli atti notificati a mezzo posta il termine decorre dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5), e nel calcolo si tiene conto della sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto. Il ricorso va poi depositato entro trenta giorni dalla proposizione, sempre a pena di inammissibilità (art. 22). È inammissibile anche se mancano o sono assolutamente incerte le indicazioni essenziali, come l'atto impugnato e i motivi, o se non è sottoscritto dal difensore (art. 18). Contro il rifiuto tacito di un rimborso il ricorso si propone dopo il novantesimo giorno dalla domanda, e la domanda non può essere presentata dopo due anni dal pagamento (art. 21).
Che cosa rientra e che cosa no. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie sui tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, con sanzioni e interessi. Restano fuori gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella (art. 2). Le cartelle che riguardano multe stradali o contributi previdenziali, che non sono tributi, non rientrano in generale in questa giurisdizione e non sono oggetto di questa pagina.
Dove si fa ricorso. La Corte di giustizia tributaria di primo grado competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente che ha emesso l'atto o l'agente della riscossione; l'appello va alla Corte di secondo grado (art. 4). Per la Toscana la Corte di secondo grado ha sede a Firenze.
Quando serve il difensore. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, calcolato sul tributo al netto di interessi e sanzioni, le parti possono stare in giudizio da sole; sopra quella soglia serve un difensore abilitato, e tra questi ci sono gli avvocati (art. 12). Per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 le controversie fino a 10.000 euro sono decise dalla Corte in composizione monocratica (art. 4-bis).
La sospensione. Se dall'atto può derivare un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Corte la sospensione dell'esecuzione, con istanza motivata nel ricorso o con atto separato. Il presidente fissa la trattazione entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, e in caso di eccezionale urgenza può sospendere con decreto. La sospensione può essere parziale o subordinata a una garanzia (art. 47).
Chi deve provare. Nel processo l'amministrazione prova le violazioni contestate con l'atto impugnato, e il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni su cui si fonda la pretesa. La Corte può ammettere anche la prova testimoniale, in forma scritta, se la ritiene necessaria (art. 7). Il soccombente è condannato a rimborsare le spese del giudizio, salvo i casi di compensazione previsti (art. 15).
L'appello. Contro la sentenza di primo grado il termine per impugnare è di sessanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte; se nessuna parte la notifica si applica il termine lungo del codice di procedura civile (artt. 51 e 38). Le regole del processo tributario saranno riordinate nel Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024), con una nuova numerazione degli articoli, che si applicherà dal 1° gennaio 2027.
Gli errori che vediamo più spesso
Aspettare che passino i sessanta giorni
È un termine di inammissibilità: scaduto, il ricorso non si può più proporre, anche se l'atto è sbagliato. Per gli atti notificati a mezzo posta il termine decorre dalla data in cui l'atto è ricevuto: va controllata sulla ricevuta o sulla PEC, e può essere anteriore al giorno in cui il contribuente lo legge. Il periodo dal 1° al 31 agosto non si conta.
Non verificare l'atto che precede la cartella
La cartella si impugna solo per vizi propri, ma se l'avviso di accertamento o un altro atto precedente non è stato notificato, si può contestare insieme alla cartella. Prima di decidere conviene ricostruire tutta la sequenza delle notifiche.
Dimenticare il difetto di motivazione
Per le imposte sui redditi e per l'IVA, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento va eccepito in primo grado, a pena di decadenza: non si può recuperare in appello.
Notificare il ricorso e non depositarlo
Il ricorso va depositato entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità, per via telematica. Non basta averlo notificato.
Fare da soli sopra i 3.000 euro
Oltre quella soglia serve un difensore abilitato. Un ricorso proposto senza assistenza tecnica, o con errori nelle indicazioni essenziali, rischia l'inammissibilità.
Come si parte
Si comincia dall'atto e dalla data in cui è stato notificato, perché da quella data decorrono i sessanta giorni. Servono l'atto con la busta o la ricevuta della PEC, gli atti precedenti che si ricordano e, se ci sono, le dichiarazioni dei redditi o i documenti contestati. In pochi giorni si capisce se c'è un ricorso utile, con quali motivi e se conviene chiedere la sospensione; prima di assumere l'incarico si riceve un preventivo scritto. Se il termine è vicino, scriveteci subito: il tempo che resta è la prima cosa che guardiamo.
Come lavoriamo
Lo studio è del Foro di Firenze e segue contribuenti, professionisti e imprese di tutta la Toscana, comprese Prato e la Lucchesia. Il ricorso si notifica all'ufficio e si deposita per via telematica nel processo tributario, firmato digitalmente, quindi la distanza non è un ostacolo: la consulenza si svolge per telefono, email e videoconferenza. Ci occupiamo della fase di impugnazione: la consulenza fiscale, le dichiarazioni e la contabilità restano al commercialista, con cui lavoriamo abitualmente. Per le aziende che hanno bisogno di un avvocato con continuità c'è l'assistenza a canone fisso.
Il nostro metodo di lavoro, nel dettaglio →Domande frequenti
Parliamo del tuo caso.
Una prima valutazione, da remoto o in trasferta, per capire come muoverti.