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Micropermanenti · Art. 139, co. 2, Codice delle Assicurazioni

Colpo di frusta: quando il danno permanente è risarcibile

La lesione del rachide cervicale è la micropermanente per eccellenza, ed è quella su cui si discute di più. Dal 2012 la legge chiede un accertamento obiettivo; da allora la Cassazione ha spiegato più volte che obiettivo non vuol dire per forza strumentale, ma che per il collo, quasi sempre, lo diventa.

Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: 23 settembre 2026

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Che cosa dice oggi l'art. 139

Il secondo periodo del comma 2 è breve: le lesioni di lieve entità «che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

La formula attuale è il punto d'arrivo di due interventi. Nel 2012 il decreto sulle liberalizzazioni aveva aggiunto all'art. 139 il requisito dell'accertamento clinico strumentale e, con una norma autonoma, aveva chiesto per ogni danno da lesioni lievi un riscontro medico-legale visivo o strumentale della lesione. Nel 2017 la legge annuale sulla concorrenza ha riscritto l'articolo, inserendo l'accertamento visivo, e ha abrogato quella seconda norma.

NormaChe cosa richiedevaStato
Art. 32, co. 3-ter, d.l. 1/2012Accertamento clinico strumentale obiettivo per il danno biologico permanenteConfluito nell'art. 139, co. 2
Art. 32, co. 3-quater, d.l. 1/2012Riscontro medico-legale visivo o strumentale della lesione per il danno alla persona da lesioni lieviAbrogato dalla L. 124/2017
Art. 139, co. 2, testo L. 124/2017Accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, per il danno permanenteVigente

Obiettivo non significa strumentale

La prima lettura della norma, diffusa nei tribunali, era restrittiva: niente esame strumentale, niente danno permanente. Contribuiva un passaggio della Corte costituzionale, che nel 2014, respingendo le questioni sull'art. 139, aveva descritto le nuove regole come necessità di un referto di diagnostica per immagini per il danno permanente. Si trattava però di un inciso, e la stessa Cassazione lo ha poi qualificato come obiter dictum (Cass. n. 26985/2023).

Dal 2016 la Cassazione ha seguito un'altra strada. Le norme del 2012 vanno lette insieme alla definizione di danno biologico come lesione «suscettibile di accertamento medico-legale», e richiamano i criteri tipici della medicina legale, «il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis» (Cass. n. 18773/2016). Ciò che la legge pretende è l'obiettività dell'accertamento, sulle lesioni e sui postumi.

Cass. n. 26985/2023 ha tirato le somme: a impedire il risarcimento della micropermanente «non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa». È quindi risarcibile anche il danno i cui postumi non sono visibili né rilevabili con esami, purché la loro esistenza sia affermata con una criteriologia medico-legale ineccepibile.

Il rachide cervicale: dove l'esame strumentale diventa decisivo

La regola ha un rovescio, e la Cassazione lo ha indicato proprio per il colpo di frusta. L'accertamento strumentale non è l'unico mezzo di prova, «a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale» (Cass. n. 1272/2018, principio di diritto).

Nella stessa sentenza la Corte scende nel concreto. Davanti a una lesione del rachide cervicale il consulente non può dichiararla accertata sulla base del dolore riferito, un dato «in sostanza non verificabile»; in simili casi l'accertamento clinico strumentale sarà, «con ogni probabilità, lo strumento decisivo», fermo il ruolo della visita e dell'esperienza dello specialista. Cass. n. 7753/2020 ha ripreso il passaggio parola per parola, confermando una sentenza che aveva ritenuto provato un 2% al rachide cervicale sulla base di rilievi clinici e di una valutazione complessiva degli esami eseguiti, pur senza un referto che attestasse direttamente la lesione.

Che cosa ne segue in pratica

Per un colpo di frusta conta soprattutto la documentazione. Referti di pronto soccorso, visite successive, esami eseguiti e la loro cronologia sono ciò su cui il medico legale fonda la valutazione, e ciò che il giudice controlla. Una consulenza che si limita a registrare il dolore lamentato espone la liquidazione a essere contestata; una che spiega quali dati obiettivi sostengono il postumo, anche senza immagini, regge.

Che cosa si intende per accertamento visivo

La legge del 2017 ha aggiunto l'accertamento visivo, riferito alle lesioni «oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni», e ha fatto l'esempio delle cicatrici. Si è discusso se l'esempio limitasse la categoria alle lesioni che si vedono a occhio nudo.

Per la Cassazione no. L'accertamento visivo non riguarda soltanto l'ispezione, «ma anche la palpazione, l'esame della mobilità, la percussione e l'auscultazione» (Cass. n. 26985/2023). Nel caso deciso il consulente aveva descritto lesioni «clinicamente obiettivate», con quadro algico e disfunzionalità articolare, precisando che non erano suscettibili di accertamento strumentale. Il Tribunale aveva negato il danno permanente proprio per l'assenza di esami; la sentenza è stata cassata.

I dubbi di costituzionalità

Chi ha sollevato dubbi di costituzionalità non ha avuto fortuna. La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull'art. 139 nel 2014 e, con l'ordinanza n. 242 del 2015, ha dichiarato manifestamente infondata quella che investiva insieme l'art. 139, co. 2, e il comma 3-quater. La Cassazione ha poi spiegato perché il problema non si pone: l'art. 32 non limita i mezzi di prova, né lascia senza ristoro i danni sotto una certa soglia; ribadisce un principio già presente nell'ordinamento, quello per cui un danno va dimostrato (Cass. n. 26249/2019).

Il corollario è netto. Un corretto accertamento medico-legale può negare il danno permanente anche in presenza di esami positivi, e può riconoscerlo in loro assenza quando vi siano indizi gravi, precisi e concordanti. Ma se è impossibile stabilire l'esistenza stessa dei postumi, quel danno «non è nemmeno un danno in senso giuridico». Nel caso deciso il Tribunale, facendo propria l'opinione del consulente, aveva ritenuto impossibile stabilire se esistessero postumi permanenti; il richiamo alla norma del 2012 era quindi superfluo.

Il peso della consulenza tecnica

Tutto questo sposta il baricentro sul medico legale. La normativa vigente, osserva Cass. n. 26985/2023, ne valorizza il ruolo e insieme lo grava di maggiore responsabilità, imponendogli una corretta applicazione di tutti i criteri di valutazione del danno alla persona.

Sul piano processuale la consulenza, quando servono cognizioni tecniche anche solo per individuare i fatti, è percipiente e può costituire fonte oggettiva di prova (Cass. n. 10816/2019). Resta alle parti l'onere di allegare i fatti su cui si fonda la domanda. Nel caso deciso la lesione al rachide era stata accertata dal consulente d'ufficio nel contraddittorio di parti e consulenti, e tanto bastava a ritenerla provata.

L'inabilità temporanea e il referto di pronto soccorso

Il requisito dell'art. 139, co. 2, riguarda il danno biologico permanente. Per il temporaneo il problema si è posto con il comma 3-quater, oggi abrogato, e la Cassazione lo aveva già risolto nello stesso senso: contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale diagnosticate in un referto ospedaliero con prognosi di sette giorni non potevano essere trattate come affezioni asintomatiche non apprezzabili clinicamente (Cass. n. 18773/2016). Il danno temporaneo era l'unico chiesto, e la sentenza che lo aveva negato è stata cassata con rinvio.

Il danno temporaneo si liquida con l'importo giornaliero fissato dall'art. 139, co. 1, lett. b, in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Nel calcolatore si possono inserire più periodi di inabilità parziale con percentuali diverse, come li indica la consulenza.

Cause iniziate prima delle nuove regole

Le norme del 2012, secondo la Corte costituzionale, riguardano il momento dell'accertamento del danno e non la consistenza del diritto, e si applicano quindi ai giudizi in corso, anche per sinistri precedenti (Corte cost. n. 235/2014; Cass. n. 18773/2016).

Cass. n. 1272/2018 ha posto un limite a questa conclusione. In una causa iniziata nel 2006 e decisa in primo grado nel 2011, il Tribunale in appello aveva respinto la domanda perché mancava un accertamento strumentale che all'epoca nessuno chiedeva. La sentenza è stata cassata anche per questo: non si può porre a carico del danneggiato un onere probatorio che non esisteva quando il giudizio fu promosso. Un'alternativa, osserva la Corte, era riconvocare il consulente per chiarimenti o per un accertamento supplementare.

Il permanente non riconosciuto non trascina con sé ogni altra voce. Nel caso di Cass. n. 26985/2023 il Tribunale aveva negato anche il danno morale perché mancava l'invalidità permanente, e la Cassazione ha cassato pure su questo punto. Il tema è sviluppato nella guida sul danno morale nelle micropermanenti.

Quadro giurisprudenziale di riferimento

Corte cost., sent. n. 235 del 16 ottobre 2014

Respinte le questioni di legittimità sull'art. 139 CAP. Le norme del 2012 sull'accertamento si applicano ai giudizi in corso perché riguardano l'accertamento del danno, non la consistenza del diritto. Il riferimento al referto per immagini come condizione del danno permanente è un inciso, poi qualificato come obiter dalla Cassazione.

Corte cost., ord. n. 242 del 26 novembre 2015

Manifestamente infondata la questione sull'art. 139, co. 2, e sul comma 3-quater dell'art. 32 d.l. 1/2012. Il rigore sull'accertamento del permanente evita una discrezionalità eccessiva, con il rischio di riconoscere postumi inesistenti o enfatizzati, nel bilanciamento con l'interesse degli assicurati a premi sostenibili.

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18773 del 26 settembre 2016

Criteri visivo, clinico e strumentale non gerarchicamente ordinati né unitariamente intesi, da usare secondo le leges artis per un accertamento obiettivo di lesioni e postumi. Negare il danno temporaneo a fronte di contusioni diagnosticate al pronto soccorso, con prognosi di sette giorni, è un errore di diritto.

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1272 del 19 gennaio 2018

L'accertamento strumentale non è l'unico mezzo di prova della micropermanente, salvo che la patologia sia verificabile oggettivamente solo con quell'esame. Per il colpo di frusta il consulente non può basarsi sul dolore riferito e l'esame strumentale sarà con ogni probabilità decisivo. Non si può imporre un onere di prova inesistente quando la causa fu iniziata.

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10816 del 18 aprile 2019

Postumi del 2% al rachide cervicale e lombare accertati dal consulente nel contraddittorio delle parti: prova sufficiente, senza vincolo al referto per immagini. La consulenza tecnica può essere percipiente e fonte oggettiva di prova. L'aumento per la sofferenza nelle micropermanenti non può essere applicato in via automatica.

Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 26249 del 16 ottobre 2019

L'art. 32 d.l. 1/2012 non limita i mezzi di prova né la risarcibilità del danno: ribadisce che il danno va dimostrato con corretta criteriologia medico-legale. Un danno di cui è impossibile stabilire l'esistenza non è un danno in senso giuridico. Nessun dubbio di costituzionalità.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7753 dell'8 aprile 2020

Confermato il riconoscimento di un 2% al rachide cervicale fondato su rilievi clinici e sulla valutazione complessiva delle verifiche strumentali eseguite. Per le patologie di questo tipo l'accertamento strumentale sarà con ogni probabilità lo strumento decisivo, fermo il ruolo della visita medico-legale.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26985 del 21 settembre 2023

Lesioni clinicamente obiettivate ma non suscettibili di accertamento strumentale: il danno permanente non può essere negato per la sola assenza di esami. L'accertamento visivo comprende palpazione, esame della mobilità, percussione e auscultazione. Il danno morale va valutato anche se l'invalidità permanente è esclusa.

Domande frequenti

Senza una risonanza o una radiografia il colpo di frusta non viene risarcito?

Non è una regola assoluta. La legge chiede un accertamento clinico strumentale obiettivo oppure visivo, e la Cassazione ritiene che i criteri visivo, clinico e strumentale non siano gerarchicamente ordinati (Cass. n. 18773/2016; n. 26985/2023). Per il rachide cervicale, però, il medico legale non può fondarsi sul solo dolore riferito, e l'esame strumentale sarà «con ogni probabilità» lo strumento decisivo (Cass. n. 1272/2018; n. 7753/2020).

Che cosa intende la legge per accertamento «visivo»?

L'art. 139, co. 2, riscritto nel 2017, parla di lesioni «oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni», con l'esempio delle cicatrici. Per la Cassazione il riferimento non è alla sola ispezione ma a tutta la semeiotica medico-legale: palpazione, esame della mobilità, percussione, auscultazione (Cass. n. 26985/2023).

La regola vale anche per l'inabilità temporanea?

Il secondo periodo dell'art. 139, co. 2, riguarda il danno biologico permanente. Il comma 3-quater dell'art. 32 d.l. 1/2012, che per il danno alla persona da lesioni lievi chiedeva un riscontro visivo o strumentale della lesione, è stato abrogato dalla legge 124/2017. Resta l'esigenza generale di un accertamento medico-legale obiettivo. Quando era ancora in vigore, la Cassazione aveva escluso che contusioni diagnosticate in pronto soccorso, con prognosi di sette giorni, potessero essere trattate come affezioni non apprezzabili clinicamente (Cass. n. 18773/2016).

Se il consulente dice che i postumi non sono dimostrabili, posso contestare la norma?

Difficilmente con successo. La Cassazione ha escluso dubbi di costituzionalità e ha precisato che un danno di cui non si riesce a provare l'esistenza non è un danno in senso giuridico (Cass. n. 26249/2019). La strada è contestare il metodo della consulenza, se non ha applicato con rigore i criteri medico-legali.

Le nuove regole si applicano alle cause iniziate prima del 2012?

La Corte costituzionale le ha ritenute applicabili ai giudizi in corso, perché riguardano l'accertamento del danno e non la consistenza del diritto (Corte cost. n. 235/2014; Cass. n. 18773/2016). Cass. n. 1272/2018 ha però escluso che si possa porre a carico del danneggiato un onere di prova che non esisteva quando il giudizio fu promosso.

La consulenza tecnica d'ufficio può essere la prova del danno?

Sì. Quando per accertare il fatto servono cognizioni tecniche specialistiche, la consulenza è percipiente e può costituire fonte oggettiva di prova, fermo l'onere delle parti di allegare i fatti (Cass. n. 10816/2019).

Se il permanente non viene riconosciuto, perdo anche il danno morale?

Non automaticamente. Cass. n. 26985/2023 ha cassato una sentenza che aveva negato il danno morale per il solo fatto che era stata esclusa l'invalidità permanente: la sofferenza, se dedotta e provata, va valutata. Nelle micropermanenti la sua liquidazione passa per l'aumento fino al 20% dell'art. 139, co. 3.

Qual è lo scopo della norma del 2012?

Evitare che l'accertamento diventi una discrezionalità eccessiva, con il rischio di riconoscere postumi inesistenti o enfatizzati, anche nell'interesse degli assicurati a premi sostenibili (Corte cost. ord. n. 242/2015). La Cassazione vi ha letto anche un richiamo al rigore contro il «superficiale lassismo nell'accertamento dei microdanni» (Cass. n. 26249/2019).

Dal grado di invalidità all'importo

Il calcolatore riceve il grado accertato dal medico legale, anche in quarti di punto, e i periodi di inabilità temporanea, e restituisce il conteggio secondo l'art. 139 con il confronto milanese.

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Testi di riferimento

D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139 · Definizione di danno biologico e requisito dell'accertamento clinico strumentale o visivo

D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32 · Commi 3-ter e 3-quater, introdotti dalla legge di conversione n. 27/2012

L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 19 e 30 · Riscrittura dell'art. 139 CAP e abrogazione del comma 3-quater

Quando la consulenza non convince

Per contestare una consulenza medico-legale bisogna guardare al metodo: quali dati obiettivi il consulente ha considerato, quali ha trascurato, se il grado attribuito è coerente con la documentazione. Per un esame del caso si può scrivere allo studio.

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