Macropermanenti · d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12
Tabella Unica Nazionale e sinistri anteriori al 5 marzo 2025
La Tabella Unica ha una data di partenza e un perimetro fissati dalla legge. La giurisprudenza, prima con un obiter e poi con un principio di diritto, l'ha estesa oltre quei confini come parametro dell'equità. Che cosa cambia per i sinistri precedenti, e per quelli che con la circolazione non hanno niente a che fare.
Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: 23 settembre 2026
La tabella e il suo perimetro
La Tabella Unica Nazionale è il regolamento previsto dall'art. 138, co. 1, lett. b), del Codice delle Assicurazioni: fissa il valore pecuniario di ogni punto di invalidità tra dieci e cento, con i coefficienti legati all'età. È arrivata con il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ed è entrata in vigore il 5 marzo 2025.
L'art. 1 ne definisce l'oggetto: le lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti e dall'attività sanitaria. L'art. 5 fissa il momento: le disposizioni «si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore». La Cassazione, nel riepilogare il quadro, parla di sinistri verificatisi «a decorrere dalla predetta data del 5 marzo 2025» (Cass. n. 8630/2026, § 1). Il perimetro diretto, quindi, ha due confini, uno per materia e uno per data.
| Sinistro | Materia | Come opera la TUN | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dal 5 marzo 2025 | Circolazione di veicoli e natanti; attività sanitaria | Applicazione diretta, per legge | d.P.R. 12/2025, artt. 1 e 5 |
| Prima del 5 marzo 2025 | Circolazione di veicoli e natanti; attività sanitaria | Parametro indiretto dell'equità | Principio di Cass. n. 8630/2026 |
| Qualunque data | Altri illeciti (cose in custodia, lavoro, altre fonti) | Parametro indiretto dell'equità | Principio di Cass. n. 8630/2026 |
Che cosa contiene
Il regolamento ha due allegati. Il primo raccoglie le tavole dei coefficienti per il danno biologico e per il danno morale; il secondo contiene due tabelle, una del solo danno biologico e una del biologico con il danno morale, quest'ultimo in misura minima, media e massima (art. 1). Il valore del primo punto è agganciato a quello dell'art. 139 (art. 2).
Per l'inabilità temporanea l'art. 3 rinvia ai valori giornalieri dell'art. 139 e aggiunge che l'incremento per il danno morale «è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento» del temporaneo liquidato. Del rapporto tra danno morale e personalizzazione nella TUN si occupa la guida dedicata.
Il problema dei sinistri precedenti
All'entrata in vigore restavano pendenti le cause per sinistri anteriori, che fino ad allora si liquidavano con le tabelle elaborate dai tribunali, di regola quelle di Milano. L'art. 5 escludeva la TUN per quei casi, e nei primi mesi i giudici di merito si sono divisi: alcuni si sono attenuti alla lettera della norma, altri hanno usato la TUN come riferimento equitativo.
La questione non era da poco. Le tabelle milanesi sono di fonte giurisprudenziale e la Cassazione le aveva indicate, dal 2011, come parametro di conformità della liquidazione equitativa (Cass. n. 12408/2011, richiamata da molte pronunce successive). La TUN è una fonte legale: la domanda era se, fuori dal suo campo, potesse prendere il posto di Milano.
L'obiter del 2025
La prima indicazione è arrivata di passaggio, in Cass. n. 11319/2025, una causa di danno alla salute di un detenuto. Il giudice di rinvio doveva usare le Tabelle di Milano per effetto del giudicato interno, ma la Corte ha aggiunto che all'applicazione della TUN «non sarebbero altrimenti d'ostacolo» né il riferimento ai soli sinistri stradali né l'art. 5.
Il motivo: quelle due previsioni valgono «ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento», al fine di assicurare l'uniformità di giudizio che l'art. 1226 c.c. richiede. Era un obiter, e diversi tribunali lo hanno comunque seguito.
Il principio di diritto del 2026
La questione è arrivata alla Cassazione per rinvio pregiudiziale, sollevato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 la Terza Sezione ha enunciato questo principio:
Cass. n. 8630/2026, principio di diritto
«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.»
Discostarsi dalla TUN: quando e come
Il principio non vieta le tabelle pretorie. Le ammette, ma sposta su di esse l'onere della motivazione: il giudice che preferisce Milano o un'altra tabella deve dare conto «di circostanze del tutto peculiari». Una scelta generica, o motivata solo con la prassi del tribunale, non basta più.
La ragione sta nella natura legale della tabella. Per la Corte la TUN ha «la funzione di parametro di riferimento privilegiato» (§ 11): un modello di equità espresso da un atto normativo, che garantisce la parità di trattamento tra danneggiati meglio delle tabelle di elaborazione giudiziaria.
L'ultima parte della formula collega le circostanze peculiari all'ambito che la TUN regola ratione materiae, cioè circolazione e sanità, e la motivazione ne spiega la portata (§ 14.2). Lo scostamento è «tendenzialmente e maggiormente ammissibile» quando il danno è estraneo per materia a quell'ambito, come una caduta su una strada comunale o un infortunio sul lavoro. Per i sinistri stradali e sanitari anteriori al 5 marzo 2025, che dal campo diretto differiscono solo per la data, la motivazione dovrà invece essere «molto più accurata e specifica», al punto da restare limitata a casi del tutto particolari.
La tabella si sceglie al momento della decisione
Il principio si innesta su una regola più antica. Per la Cassazione la stima del danno va fatta secondo i criteri praticati al momento della liquidazione, e il giudice, anche d'appello, deve usare i parametri vigenti quando decide, non quelli del giorno in cui la causa è iniziata (Cass. n. 13539/2026). In quel caso la Corte d'appello di Firenze aveva liquidato nel 2022 con le Tabelle di Milano del 2014, e la sentenza è stata cassata. Il danneggiato, precisa l'ordinanza, ha interesse a impugnare anche quando la tabella è stata applicata correttamente ma nel frattempo è stata sostituita da una più idonea a garantire un adeguato ristoro.
Cass. n. 8352/2025 aveva deciso allo stesso modo per una sentenza del 2023 che applicava ancora le tabelle milanesi del 2014, anche per il danno dei congiunti.
Il limite del giudicato interno
Il parametro di riferimento si può cambiare solo finché la questione è aperta. Se la scelta della tabella fatta in primo grado non viene impugnata, si forma il giudicato interno e la TUN non può più entrare in gioco. È successo in Cass. n. 11319/2025, dove il giudice di rinvio è rimasto vincolato alle Tabelle di Milano, e in Cass. n. 1492/2026, dove l'uso delle tabelle romane non era stato impugnato: ogni questione sulla TUN è stata dichiarata preclusa.
In una causa ancora aperta, quindi, la questione della tabella va posta nei motivi di impugnazione, e per tempo.
Nel calcolatore
Il calcolatore delle macropermanenti calcola sempre in parallelo la TUN e le Tabelle di Milano, così da mostrare lo scarto tra i due criteri. In base alla data dell'evento e alla materia indica anche il regime: TUN applicata per legge, per circolazione e sanità dal 5 marzo 2025, oppure TUN come parametro indiretto negli altri casi.
Quadro giurisprudenziale di riferimento
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8630 del 7 aprile 2026
Principio di diritto su rinvio pregiudiziale: la TUN si applica in via indiretta, come parametro dell'equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e a quelli estranei a circolazione e sanità. Il giudice può discostarsene solo motivando su circostanze del tutto peculiari: con più facilità per gli illeciti estranei per materia, con una motivazione molto più accurata e specifica per circolazione e sanità.
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11319 del 29 aprile 2025
Obiter: né il riferimento ai sinistri stradali né l'art. 5 del d.P.R. impediscono l'uso indiretto della TUN come parametro di riferimento per l'uniformità di giudizio. Nel caso, giudice di rinvio vincolato a Milano per giudicato interno.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8352 del 30 marzo 2025
Cassata la sentenza del 2023 che aveva applicato le Tabelle di Milano del 2014: il giudice deve usare i parametri vigenti al momento della decisione, anche per il danno dei congiunti.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1492 del 22 gennaio 2026
Scelta la tabella di Roma in primo grado senza impugnazione, il criterio è coperto da giudicato interno: preclusa ogni questione sull'applicabilità della TUN.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13539 del 10 maggio 2026
Anche il giudice d'appello deve applicare le tabelle vigenti al momento della decisione. Cassata la sentenza del 2022 che aveva liquidato con le Tabelle di Milano del 2014.
Domande frequenti
Da quando si applica la Tabella Unica Nazionale?
Il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, è entrato in vigore il 5 marzo 2025. L'art. 5 lo rende applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a quella data; la Cassazione lo riferisce ai sinistri verificatisi «a decorrere dalla predetta data del 5 marzo 2025» (Cass. n. 8630/2026, § 1), e il calcolatore segue questa lettura.
A quali danni si applica in via diretta?
Alle lesioni di non lieve entità, cioè dal 10% in su, derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti e dall'attività sanitaria (art. 1 del d.P.R.). Sotto il 10% resta l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Per un incidente stradale del 2023 si usa la TUN o Milano?
Il sinistro è fuori dall'applicazione diretta, ma secondo il principio di diritto di Cass. n. 8630/2026 la TUN si applica in via indiretta, come parametro della valutazione equitativa degli artt. 1226 e 2056 c.c. Il giudice può scegliere un'altra tabella solo spiegando quali circostanze del tutto peculiari lo giustificano.
La TUN vale anche per una caduta su una strada comunale o per un infortunio sul lavoro?
Come parametro indiretto sì: il principio riguarda espressamente anche i sinistri non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti né dalla responsabilità sanitaria. Per questi danni, estranei per materia a circolazione e sanità, la sentenza considera lo scostamento «tendenzialmente e maggiormente ammissibile» (Cass. n. 8630/2026, § 14.2): il giudice può preferire Milano con meno difficoltà, ma sempre dando conto delle circostanze peculiari del caso.
Le Tabelle di Milano non si applicano più?
Restano utilizzabili, ma per gli ambiti coperti dal principio di Cass. n. 8630/2026 il giudice che vi ricorre deve motivare puntualmente lo scostamento dalla TUN. Resta anche il caso del giudicato interno: se la scelta della tabella non è stata impugnata, non si può più rimetterla in discussione (Cass. n. 11319/2025; n. 1492/2026).
Se la causa è iniziata prima del 2025, quale tabella deve usare il giudice?
La Cassazione ribadisce che il giudice, anche d'appello, deve usare i parametri vigenti al momento della decisione e non quelli dell'inizio della causa (Cass. n. 13539/2026; n. 8352/2025). Il principio sulla TUN riguarda proprio i sinistri anteriori al 5 marzo 2025.
Che cosa succede se in primo grado nessuno ha contestato la tabella applicata?
Si forma il giudicato interno sul criterio. In Cass. n. 11319/2025 il giudice di rinvio è rimasto vincolato alle Tabelle di Milano, e in Cass. n. 1492/2026 la questione della TUN è stata dichiarata preclusa perché il criterio romano non era stato impugnato.
La TUN comprende anche il danno morale?
Sì. L'Allegato II contiene una tabella del solo danno biologico e una del biologico con il danno morale, in misura minima, media e massima. Per l'inabilità temporanea l'art. 3, co. 2, fissa l'incremento per il danno morale tra il 30 e il 60 per cento.
TUN e Milano a confronto sul tuo caso
Indica data del sinistro, materia, età e grado di invalidità: il calcolatore individua il regime della TUN e mostra accanto il conteggio con le Tabelle di Milano.
Testi di riferimento
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 · Tabella unica del valore pecuniario dei punti di invalidità tra dieci e cento
D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 138 · Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
Codice civile, artt. 1226 e 2056 · Valutazione equitativa del danno
L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7 · Il comma 4 rinvia alle tabelle degli artt. 138 e 139 per il danno da attività sanitaria
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Se il giudizio è pendente e la liquidazione è stata impostata su tabelle pretorie, conviene verificare subito se e come porre la questione della TUN. Per un esame degli atti si può scrivere allo studio.
Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.