Micropermanenti · Art. 139 Codice delle Assicurazioni
Micropermanenti: quando si applica l'art. 139 e quando le Tabelle di Milano
Due persone con lo stesso 6% di invalidità possono ricevere somme molto diverse. A decidere è il modo in cui la lesione è stata causata: un urto in auto porta all'art. 139, una caduta su un marciapiede dissestato alle tabelle milanesi. E scegliere il criterio sbagliato, in Cassazione, è un errore di diritto.
Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: 23 settembre 2026
Un perimetro tracciato per materia
L'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private disciplina il risarcimento del danno biologico «per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti». Nella stessa frase ci sono due condizioni. La prima è di gravità: postumi permanenti fino al 9%. La seconda riguarda la fonte del danno, ed è quella che si trascura più spesso.
Quando entrambe ricorrono, la liquidazione segue la formula scritta nella norma: valore del primo punto, coefficiente del grado, riduzione per l'età. Se manca la seconda, la lesione resta lieve ma il criterio legale non opera, e il giudice torna alla valutazione equitativa degli artt. 1226 e 2056 c.c., per la quale il parametro di riferimento sono le Tabelle di Milano.
| Fatto che ha causato la lesione | Criterio per la micropermanente | Fonte |
|---|---|---|
| Sinistro stradale o nautico | Art. 139 CAP, cogente | Art. 139, co. 1 |
| Caduta dentro un mezzo di trasporto | Art. 139 CAP, anche se l'azione è contrattuale | Cass. 13885/2025 |
| Errore medico o della struttura | Art. 139 CAP, per rinvio di legge | Art. 7, co. 4, L. 24/2017 |
| Cose in custodia, insidia stradale | Tabelle di Milano | Cass. 32373/2023 |
| Infortunio sul lavoro non stradale, altri illeciti | Tabelle di Milano | Cass. 10204/2021 |
Circolazione stradale: una norma che il giudice non può scavalcare
Il caso deciso da Cass. n. 22722/2022 è quello che capita più spesso. Invalidità del 7% dopo un incidente, liquidazione con le tabelle milanesi, conferma in appello: secondo la corte territoriale i «rigidi automatismi» dell'art. 139 non permettevano di cogliere il danno effettivo. La Cassazione ha cassato con rinvio.
Le previsioni dell'art. 139, si legge nella sentenza, circoscrivono entro i limiti delle tabelle nazionali l'ambito del potere equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale, «sì da costituire un limite imperativo oltre il quale l'esercizio del potere equitativo del giudice deve ritenersi non consentito». Applicare Milano al suo posto significa violare una «norma imperativa e inderogabile».
La Corte spiega anche il perché: la norma vuole assicurare alle lesioni minime un ristoro che tenga conto di tutti gli aspetti del danno non patrimoniale e, insieme, uniformarne la liquidazione «nel rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i consociati», tenendo conto dei costi che gravano sul sistema delle assicurazioni. Per questo la deroga non è rimessa al singolo giudice, nemmeno quando andrebbe a favore del danneggiato.
Il titolo della domanda non sposta il criterio
Una passeggera cade dentro un autobus di linea per una ripartenza brusca e agisce contro l'azienda di trasporto ex art. 1681 c.c. Tribunale e Corte d'appello liquidano con le tabelle locali: la responsabilità è contrattuale, e nessuno aveva indicato una norma del codice della strada violata dall'autista.
La Cassazione ha rovesciato il ragionamento. Per l'art. 139 conta il collegamento eziologico fra la lesione e la circolazione, e nel trasporto quel collegamento c'è sempre, perché «l'obbligo del trasportare implica necessariamente un'attività di circolazione». Il principio di diritto è netto: le micropermanenti si liquidano con l'art. 139 «quand'anche il danno si verifichi nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore» (Cass. n. 13885/2025). Diversamente, l'importo finirebbe per dipendere da una scelta processuale del creditore.
La responsabilità sanitaria, per rinvio di legge
Qui il criterio non nasce dal codice delle assicurazioni ma dall'art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24, che riprende l'art. 3, comma 3, del d.l. 158/2012: il danno causato dalla struttura sanitaria o dall'esercente la professione sanitaria «è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139» del codice. Il rinvio comprende entrambe le tabelle, quindi anche quella delle lesioni di lieve entità.
Cass. n. 759/2026 ha deciso proprio su questo. La Corte d'appello aveva escluso l'art. 139 in un caso di responsabilità sanitaria, sia perché riteneva impossibile l'analogia, sia perché i fatti erano del 2012 e 2013, e aveva liquidato con Milano. La sentenza è stata cassata: il criterio tabellare si rivolge al giudice e si applica anche agli illeciti anteriori e ai giudizi pendenti. Restano invece irretroattive le norme della stessa legge che qualificano la responsabilità di medico e struttura, perché quelle incidono sulla fattispecie e non sul modo di liquidarla.
Fuori dal perimetro non si applica nemmeno per analogia
L'errore opposto è altrettanto frequente: usare l'art. 139 per una micropermanente che con la circolazione non ha nulla a che fare. Il danno è piccolo, la formula è comoda e produce subito un numero.
La Cassazione lo esclude da tempo. Già nel 2011 aveva ritenuto preclusa l'applicazione analogica, per la collocazione della norma nel Codice delle Assicurazioni e per la sua ratio settoriale di contenimento dei premi (Cass. n. 12408/2011). Più di recente ha ribadito che i criteri dell'art. 139 «costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali» (Cass. n. 32373/2023). In quel caso una donna era caduta su un marciapiede per l'inclinazione di un tombino: la responsabilità era del Comune come custode, e la sentenza che aveva liquidato con l'art. 139 è stata cassata.
Il secondo esempio merita attenzione. Il veicolo circolava, eppure il danno non derivava dalla circolazione: a causarlo erano le lastre lasciate sulla strada, cioè una cosa in custodia dell'ente proprietario.
Che cosa si applica fuori dal perimetro
In assenza di un criterio legale la liquidazione è equitativa, ma l'equità deve essere uniforme. La Cassazione individua nelle Tabelle di Milano lo strumento per ottenerla: «ciò che occorre scongiurare, infatti, è una asimmetria nella valutazione del danno biologico, quale che sia la fonte del medesimo» (Cass. n. 10204/2021). La stessa ordinanza richiama il proprio precedente del 2011, che riconosce alle tabelle milanesi la valenza di parametro della valutazione equitativa, salvo circostanze concrete che ne giustifichino l'abbandono.
Il calcolatore delle micropermanenti fa entrambi i conti per questa ragione. Scegliendo la materia, il prospetto indica quale dei due valori è quello da chiedere; l'altro serve a misurare la distanza.
Fatti anteriori e cause già pendenti
La domanda torna spesso: vale l'art. 139 anche per un sinistro di anni fa, o per una causa iniziata con altri criteri? La risposta è sì, e la ragione è nella natura della norma.
La disposizione, secondo Cass. n. 22722/2022, «non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità». Il solo limite è il giudicato interno sul quantum. Cass. n. 8867/2025, riprendendo un precedente del 2020, aggiunge un'eccezione per le modifiche normative sopravvenute pochi giorni prima della sentenza: imporle a quel punto significherebbe far regredire il processo e stravolgere le preclusioni.
Quale valore del punto: quello della liquidazione
Diverso è il problema della versione dei valori. Gli importi dell'art. 139 si aggiornano ogni anno con decreto ministeriale, in base all'indice ISTAT, e ci si chiede quale usare. La liquidazione, osserva Cass. n. 5126/2023, non è un elemento della fattispecie dell'illecito ma un giudizio, e come tutti i giudizi si compie con le regole vigenti nel momento in cui viene fatto. Cass. n. 22722/2022 ha rinviato perché il danno fosse liquidato con l'art. 139 «nel testo vigente al momento della liquidazione medesima».
La regola vale per qualunque tabella: il giudice, anche d'appello, deve usare i parametri in vigore quando decide (Cass. n. 13539/2026). Il calcolatore seleziona per questo i valori in base alla data di liquidazione indicata nel form, e ogni prospetto dichiara la versione applicata.
Chiedere Milano per una micropermanente stradale
Capita ancora di leggere atti che, per un sinistro stradale sotto il 10%, chiedono la liquidazione con le tabelle milanesi perché più favorevoli, magari aggiungendo il danno morale come forma di personalizzazione. Nel caso deciso da Cass. n. 18398/2025, con un'invalidità del 9%, la ricorrente ha ottenuto una declaratoria di inammissibilità: accertato che il grado non supera il 9%, la liquidazione avviene con l'art. 139 e «vanamente» si invocano le tabelle milanesi. La Corte ha anche rilevato la confusione fra personalizzazione, che riguarda il danno biologico, e danno morale.
La strada corretta, quando il caso lo giustifica, è l'aumento fino al 20% previsto dal comma 3 dell'art. 139, motivato su circostanze concrete. Ne parla la guida sul danno morale nelle micropermanenti.
Quadro giurisprudenziale di riferimento
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22722 del 20 luglio 2022
Invalidità del 7% da sinistro stradale liquidata con le tabelle milanesi: sentenza cassata. L'art. 139 è norma imperativa e inderogabile che pone un limite al potere equitativo del giudice. Il criterio tabellare si applica anche ai fatti anteriori e ai giudizi pendenti, salvo il giudicato interno sul quantum, nel testo vigente al momento della liquidazione.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 32373 del 21 novembre 2023
Caduta su un marciapiede per un tombino inclinato, responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. I criteri dell'art. 139 sono previsione eccezionale, non applicabile per analogia ai danni che non derivano da sinistri stradali. Le tabelle milanesi non devono essere prodotte in giudizio: basta chiederne l'applicazione.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10204 del 16 aprile 2021
Motociclista colpito da una sbarra all'ingresso di un porto. Escluso l'art. 139, la liquidazione equitativa deve usare le Tabelle di Milano come parametro, per evitare asimmetrie nella valutazione del danno biologico al di fuori della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13885 del 25 maggio 2025
Passeggera caduta all'interno di un autobus. L'art. 139 si applica anche quando il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su veicolo a motore: rileva il collegamento causale con la circolazione, non il titolo della responsabilità azionata.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 759 del 14 gennaio 2026
Responsabilità sanitaria per fatti del 2012 e 2013. Il criterio delle tabelle degli artt. 138 e 139, richiamato dall'art. 3, co. 3, d.l. 158/2012 e dall'art. 7, co. 4, L. 24/2017, si applica anche agli illeciti anteriori e ai giudizi pendenti. Restano irretroattive le norme sostanziali sulla responsabilità di medico e struttura.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8867 del 3 aprile 2025
Pedone investito, invalidità del 9% liquidata con Milano: sentenza cassata. L'art. 139 si applica ai giudizi in corso anche per sinistri anteriori, salvo che la modifica normativa preceda di pochi giorni la pubblicazione della sentenza.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5126 del 17 febbraio 2023
Terzo trasportato con invalidità del 7%, liquidazione con le tabelle milanesi del 2018: sentenza cassata. La liquidazione è un giudizio che si compie secondo le regole vigenti nel momento in cui viene effettuato.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 18398 del 7 luglio 2025
Accertata un'invalidità non superiore al 9%, la liquidazione segue l'art. 139 e le tabelle milanesi sono invocate invano. Personalizzazione, legata al danno biologico, e danno morale sono concetti diversi.
Domande frequenti
L'art. 139 CAP si applica a tutte le lesioni fino al 9%?
No. Si applica alle lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti e, per il rinvio dell'art. 7, co. 4, della legge 24/2017, a quelle causate dall'attività sanitaria. Per ogni altro fatto illecito la Cassazione esclude anche l'applicazione analogica, trattandosi di una previsione eccezionale (Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 32373/2023).
Il giudice può usare le Tabelle di Milano se danno un importo più alto?
Non per una micropermanente da sinistro stradale. La Cassazione ha cassato la sentenza che, per un'invalidità del 7%, aveva liquidato con le tabelle milanesi: l'art. 139 è una norma imperativa e inderogabile che fissa un limite al potere equitativo del giudice (Cass. n. 22722/2022). Invocare Milano in questi casi è inutile, come ha ribadito Cass. n. 18398/2025.
Quale criterio vale per una caduta su un marciapiede o per un danno da cose in custodia?
Le Tabelle di Milano, come parametro della liquidazione equitativa. Nel caso di una caduta per un tombino inclinato, la Cassazione ha cassato la sentenza che aveva applicato l'art. 139 a una responsabilità da custodia (Cass. n. 32373/2023). Fuori dalla circolazione e dalla sanità le tabelle milanesi servono a evitare che danni uguali siano liquidati in modo diverso (Cass. n. 10204/2021).
Se agisco contro il vettore per inadempimento del contratto di trasporto, cambia qualcosa?
No. Conta il collegamento causale fra la lesione e la circolazione, non il titolo della domanda: l'art. 139 si applica anche al passeggero caduto dentro un autobus di linea che agisce ex art. 1681 c.c. (Cass. n. 13885/2025). Diversamente l'importo dipenderebbe da una scelta processuale del danneggiato.
Per un errore medico si usa l'art. 139 o Milano?
L'art. 139, per le invalidità fino al 9%. L'art. 7, co. 4, della legge 24/2017 dispone che il danno da attività sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle degli artt. 138 e 139 CAP, e la Cassazione ha cassato una sentenza che in materia sanitaria aveva liquidato con Milano (Cass. n. 759/2026).
L'art. 139 si applica a un sinistro avvenuto prima della norma o a una causa già iniziata?
Sì. Il criterio di liquidazione non tocca gli elementi della responsabilità: si rivolge al giudice e si applica anche ai fatti anteriori e ai giudizi pendenti, con il solo limite del giudicato interno sul quantum (Cass. n. 22722/2022; Cass. n. 8867/2025). In materia sanitaria vale lo stesso, mentre restano irretroattive le norme che qualificano la responsabilità di medico e struttura (Cass. n. 759/2026).
Quale valore del punto si usa: quello della data del sinistro o quello della sentenza?
Quello vigente quando si liquida. La liquidazione è un giudizio che si compie con le regole in vigore nel momento in cui viene fatta (Cass. n. 5126/2023), e l'art. 139 va applicato nel testo vigente al momento della liquidazione (Cass. n. 22722/2022). Gli importi si aggiornano ogni anno con decreto ministeriale in base all'indice ISTAT.
Il calcolatore mostra anche Milano per un sinistro stradale: posso usare quel valore?
Solo come termine di confronto. Il calcolatore esegue entrambi i conti per far vedere lo scarto, e il blocco «Perché queste tabelle» del prospetto dice quale criterio è applicabile alla materia scelta. Per la RC auto e la sanità il valore da chiedere è quello dell'art. 139; per gli altri illeciti, quello milanese.
Calcola la micropermanente con il criterio giusto
Scegli la materia e il calcolatore applica l'art. 139 o le Tabelle di Milano, mostrando comunque entrambi i valori. Il prospetto e la perizia sono esportabili in PDF e Word.
Testi di riferimento
D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139 · Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione
L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7 · Responsabilità sanitaria e rinvio alle tabelle degli artt. 138 e 139 CAP
Codice civile, artt. 1226 e 2056 · Valutazione equitativa del danno
Codice civile, art. 1681 · Responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore
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Decidere da quale fatto nasce la lesione, chi ne risponde e a quale titolo è la prima scelta difensiva, e da lì dipendono criterio di liquidazione, prove e legittimazione passiva. Per una valutazione del caso concreto si può scrivere allo studio.
Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.