Macropermanenti · Art. 138, commi 2 e 3, Codice delle Assicurazioni
Danno morale e personalizzazione nella Tabella Unica
Sopra il 9% la legge tiene separati due aumenti che nella pratica si confondono spesso: quello per la sofferenza interiore e quello per le conseguenze fuori dall'ordinario. Come li disciplinano l'art. 138 e la Tabella Unica, e dove la Cassazione ha tracciato il confine.
Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: 23 settembre 2026
Due aumenti, due norme
L'art. 138 del Codice delle Assicurazioni, riscritto nel 2017, prevede due incrementi distinti. Il primo è nel comma 2, lett. e): per considerare la componente del danno morale, la quota del danno biologico «è incrementata in via percentuale e progressiva per punto». Il secondo è nel comma 3: se la menomazione incide «in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati», il giudice può aumentare l'importo fino al 30 per cento.
A differenza dell'art. 139, il comma 3 non menziona la sofferenza. La sofferenza ha già la sua voce.
| Danno morale | Personalizzazione | |
|---|---|---|
| Norma | Art. 138, co. 2, lett. e) | Art. 138, co. 3 |
| Che cosa ristora | Sofferenza interiore: dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione | Conseguenze dinamico-relazionali anomale e peculiari del caso |
| Misura nella TUN | Livello minimo, medio o massimo (Allegato II, tabella 2) | Fino al 30%, sul solo danno biologico |
| Prova | Anche per presunzioni; la gravità della lesione è un indizio | Circostanze specifiche, allegate per tempo e provate |
Il danno morale nella Tabella Unica
Il d.P.R. 12/2025 traduce la lett. e) in numeri. L'Allegato I contiene le tavole dei coefficienti per il danno biologico e per il danno morale; l'Allegato II ha due tabelle, una del solo danno biologico e una del biologico con il danno morale, quest'ultimo in misura minima, media e massima (art. 1). La tabella del solo biologico serve quando il morale non viene riconosciuto.
Per l'inabilità temporanea l'art. 3, co. 2, stabilisce che l'incremento per il danno morale «è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento» del temporaneo liquidato. Il legislatore ha quindi previsto la sofferenza anche nella fase di malattia, con una forbice propria.
Una voce autonoma, da provare
Per la Cassazione il danno morale, inteso come sofferenza interiore, «mantiene una propria autonomia ontologica» rispetto al biologico e, se accertato, va liquidato in aggiunta, anche con criteri tabellari (Cass. n. 1492/2026, che richiama un indirizzo avviato nel 2018). Lo stesso orientamento esclude gli automatismi: il morale non si riconosce solo perché c'è una lesione (Cass. n. 5547/2024).
La prova può essere data anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, e qui la gravità della lesione conta. Cass. n. 1492/2026 riprende una massima di esperienza: tra gravità della lesione e sofferenza c'è una «corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta». Più alta è l'invalidità, più il ragionamento presuntivo consente di ritenere esistente un danno morale. Nelle lesioni lievi vale il contrario, e la prova deve essere più rigorosa (Cass. n. 5547/2024).
Il caso del 28% liquidato con il 3%
La vicenda decisa da Cass. n. 1492/2026 mostra che cosa succede quando le due voci si confondono. Invalidità del 28% in un quarantaseienne, liquidazione con le tabelle di Roma, che per la fascia tra il 21% e il 30% prevedevano un danno morale standard del 25% del biologico, con oscillazione dal 12,5% al 37,5%. Il Tribunale aveva riconosciuto 2.500 euro, circa il 3%.
La Corte d'appello aveva confermato, spiegando che l'incremento era una legittima personalizzazione, ammessa solo per conseguenze anomale o peculiari. La Cassazione ha cassato. La personalizzazione riguarda «esclusivamente» il danno biologico e non si applica al morale, che si liquida secondo il comma 2, lett. e). Scelta una tabella, poi, il giudice deve motivare in modo coerente con la sua struttura, soprattutto quando si allontana in misura apprezzabile dalle fasce standard.
Una regola di coerenza
Il principio è stato affermato per le tabelle romane, che graduano il morale per fasce. La Tabella Unica ha una struttura simile, con tre livelli per ogni punto: una liquidazione del morale molto lontana da quei livelli, senza una spiegazione legata al caso, si espone alla stessa critica.
La personalizzazione: solo conseguenze fuori dall'ordinario
Il grado di invalidità esprime già tutte le conseguenze ordinarie che una menomazione produce sulle attività comuni a chiunque. Per questo la Cassazione ammette l'aumento solo in presenza di circostanze «specifiche ed eccezionali», tempestivamente allegate, che rendano il danno più grave di quello subito da persone della stessa età con la stessa invalidità, e chiede una motivazione «analitica e non stereotipata» (Cass. n. 7513/2018).
Le conseguenze che qualunque persona con quella invalidità «non potrebbe non subire» non giustificano alcun aumento (sempre Cass. n. 7513/2018). Le circostanze che la giustificano sono un fatto costitutivo della domanda: vanno allegate in modo circostanziato e provate, anche con presunzioni, ma non possono ridursi a enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.
Su quale importo si calcola
Il comma 3 parla di aumento dell'«ammontare del risarcimento del danno» calcolato con la tabella. La Cassazione ha precisato che, con tabelle che contemplano sia il biologico sia il morale, la personalizzazione fino al 30% si applica al valore del solo danno biologico, «con esclusione, dunque, della componente morale» (Cass. n. 13383/2025, § 6.3, che richiama un indirizzo consolidato dal 2018).
Nella stessa ordinanza la Corte ricorda l'altra metà della regola: se il danno morale risulta insussistente, il valore del punto va depurato dall'aumento previsto per quella voce. Nella TUN la depurazione non richiede calcoli: basta usare la tabella del solo danno biologico.
La maggiore fatica nel lavoro
Un caso frequente di richiesta di personalizzazione riguarda il lavoro. Cass. n. 16372/2026, su una lesione vertebrale del 20% subita da una trasportata in moto, ha ribadito che la lesione della cenestesi lavorativa, cioè la maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgere l'attività, non incide sul reddito. È una compromissione biologica e si liquida nell'ambito del danno alla salute, «se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità».
Diverso è il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di guadagno, che è una voce autonoma e non entra nei calcoli della tabella.
Evitare le duplicazioni
Il rischio opposto è pagare due volte la stessa sofferenza. Se la tabella applicata comprende già il danno morale, e il giudice lo liquida anche a parte, la duplicazione è evidente. In Cass. n. 11319/2025 il morale era stato liquidato separatamente con una statuizione non impugnata: il giudice di rinvio, rifacendo il calcolo del biologico con le Tabelle di Milano, deve usare «la sola parte» dei valori riferibile al danno dinamico-relazionale.
Allo stesso modo Cass. n. 8352/2025 ha ritenuto corretta una liquidazione che considerava insieme il danno dinamico-relazionale e quello morale compreso nelle tabelle milanesi, in assenza di una prova specifica di particolarità del caso.
Il confronto con le micropermanenti
Sotto il 10% il sistema cambia: l'art. 139 prevede un solo aumento fino al 20% per le ricadute relazionali e per la sofferenza, e il morale si presume assorbito se la personalizzazione è già al massimo. Per le lesioni più gravi la Cassazione ha sempre escluso che il morale provato possa presumersi assorbito nella personalizzazione (Cass. n. 13383/2025, § 6.7). I dettagli sono nella guida sul danno morale nelle micropermanenti.
Nel calcolatore
Nel calcolatore delle macropermanenti il danno morale della TUN parte dal livello medio, che si può portare al minimo, al massimo o a un coefficiente libero entro la forbice della tabella. Il livello medio è un punto di partenza del conteggio, non una presunzione: in giudizio il morale va allegato e provato. La personalizzazione si inserisce come percentuale, fino al 30%, e si calcola sul solo biologico permanente; l'incremento per il morale sul temporaneo, tra il 30 e il 60%, ha un campo proprio.
Quadro giurisprudenziale di riferimento
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7513 del 27 marzo 2018
Le conseguenze ordinarie della menomazione sono già comprese nella misura standard. La personalizzazione richiede circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate, e motivazione analitica. La sofferenza interiore va valutata e liquidata separatamente se dedotta e provata.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5547 dell'1 marzo 2024
Danno dinamico-relazionale e danno morale vanno valutati distintamente. Nessun automatismo nel riconoscere il morale; il valore presuntivo della lesione cresce con la sua gravità.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8352 del 30 marzo 2025
Legittima la liquidazione con le tabelle milanesi che considera insieme il danno dinamico-relazionale e il morale compreso nei valori, in assenza di prova specifica di particolarità. Obbligo di usare la versione vigente alla decisione.
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11319 del 29 aprile 2025
Liquidato separatamente il danno morale, il biologico va ricalcolato con i soli valori tabellari riferibili al danno dinamico-relazionale.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13383 del 20 maggio 2025
Con tabelle che comprendono biologico e morale: se il morale manca, il punto va depurato; la personalizzazione fino al 30% si calcola sul solo biologico. Fuori dalle micropermanenti il morale provato non si presume assorbito nella personalizzazione.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1492 del 22 gennaio 2026
Il danno morale ha autonomia ontologica e si liquida secondo l'art. 138, co. 2, lett. e), non come personalizzazione. Cassata la liquidazione del 3% a fronte di uno standard del 25% delle tabelle di Roma, senza motivazione coerente con la struttura della tabella.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16372 del 26 maggio 2026
La lesione della cenestesi lavorativa è danno alla salute: si liquida nel biologico, se del caso appesantendo il valore del punto, e non incide sul reddito.
Domande frequenti
Danno morale e personalizzazione sono la stessa cosa?
No. Nell'art. 138 il danno morale ha un incremento proprio (co. 2, lett. e), mentre la personalizzazione fino al 30% (co. 3) riguarda solo gli aspetti dinamico-relazionali, cioè il danno biologico. Liquidare il morale come se fosse una personalizzazione è un errore di diritto (Cass. n. 1492/2026).
Su quale base si calcola la personalizzazione?
Sul solo danno biologico. Se la tabella usata comprende anche il morale, l'aumento fino al 30% va applicato al valore del biologico, esclusa la componente morale (Cass. n. 13383/2025, § 6.3).
Il danno morale spetta in automatico con la lesione?
No, va allegato e provato. La prova può però essere data per presunzioni, e la gravità della lesione è un indizio che pesa di più quanto più alta è l'invalidità (Cass. n. 1492/2026; n. 5547/2024).
Quando si ottiene la personalizzazione?
Solo per conseguenze anomale e peculiari del caso, tempestivamente allegate e provate. Le conseguenze che chiunque avrebbe con la stessa invalidità sono già pagate dall'importo tabellare (Cass. n. 7513/2018).
Se il danno morale non c'è, si usa comunque la tabella con il morale?
No. Se la tabella comprende entrambe le voci e il morale risulta insussistente, il valore del punto va depurato dalla quota del morale (Cass. n. 13383/2025, § 6.3). Nella TUN esiste per questo una tabella del solo danno biologico.
La maggiore fatica nel lavoro si risarcisce a parte?
La lesione della cenestesi lavorativa è danno alla salute: si liquida nell'ambito del biologico, se del caso appesantendo il valore del punto, e non incide sul reddito (Cass. n. 16372/2026).
Nella TUN c'è il danno morale anche per l'inabilità temporanea?
Sì. L'art. 3, co. 2, del d.P.R. 12/2025 prevede un incremento per il danno morale compreso tra il 30 e il 60 per cento del temporaneo liquidato.
Perché nelle micropermanenti funziona diversamente?
Perché l'art. 139 prevede un solo aumento fino al 20% per entrambi i pregiudizi. Lì il morale si presume assorbito se la personalizzazione è già al massimo; nelle macropermanenti invece il morale provato non si presume assorbito nella personalizzazione (Cass. n. 13383/2025, § 6.7).
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Testi di riferimento
D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 138 · Comma 2, lett. e): danno morale; comma 3: personalizzazione fino al 30%
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 · Artt. 1 e 3: tabelle del biologico e del morale, incremento sul temporaneo
Codice civile, art. 2059 · Danni non patrimoniali
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Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.