L'assegno divorzile: come si quantifica
- L'assegno divorzile, previsto dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, non serve più a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio: dal 2018 la Cassazione a Sezioni Unite lo ancora a una funzione composita, insieme assistenziale, compensativa e perequativa.
- È un errore diffuso confondere l'assegno divorzile con l'assegno di mantenimento nella separazione: quest'ultimo resta legato al tenore di vita perché il vincolo coniugale non si è ancora sciolto, il primo no.
- La quantificazione tiene conto della durata del matrimonio, dell'età e della salute dei coniugi, e soprattutto del contributo dato da ciascuno alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro.
- Le parti possono concordare la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione, la cosiddetta liquidazione una tantum, con controllo di equità del tribunale: dopo, nessuna ulteriore pretesa economica è più proponibile.
- La nuova convivenza stabile del beneficiario con un terzo non fa cadere automaticamente l'intero assegno: le Sezioni Unite del 2021 hanno chiarito che si perde solo la componente assistenziale, non quella compensativa se effettivamente provata.
Chi affronta un divorzio, specialmente dopo aver già vissuto una separazione, si porta dietro spesso un'idea sbagliata di come funzioni l'assegno divorzile: che serva a mantenere lo stile di vita di un tempo, o che una nuova convivenza dell'ex coniuge cancelli automaticamente ogni obbligo economico. Nessuna delle due cose è vera, e non lo è da tempo. Negli ultimi anni la Cassazione ha riscritto più volte i criteri con cui si stabilisce se un assegno è dovuto e in che misura, arrivando a un assetto che oggi valorizza la storia concreta della coppia più di ogni formula astratta. In questa guida ricostruiamo il percorso, dal tenore di vita all'autosufficienza economica fino al criterio attuale, e chiariamo i punti che più spesso generano equivoci in studio: la differenza con l'assegno di mantenimento della separazione, la liquidazione in un'unica soluzione, e l'incidenza di una nuova convivenza sul diritto all'assegno.
Che cos'è l'assegno divorzile e da dove nasce
Quando un matrimonio si scioglie, la legge non lascia ciascun coniuge semplicemente alla propria sorte economica. L'art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (la legge sul divorzio) affida al tribunale il compito di stabilire se, e in quale misura, un coniuge debba versare periodicamente all'altro un assegno, quando questi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. È l'assegno divorzile: uno degli aspetti più discussi, e più fraintesi, di ogni causa di divorzio, perché il suo fondamento e i suoi criteri sono cambiati profondamente negli ultimi anni, al punto che orientamenti solo di qualche anno fa vanno oggi maneggiati con cautela.
Fino al 2017 la giurisprudenza applicava un criterio rimasto sostanzialmente fermo per tre decenni: il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Poi, in pochi mesi, la Cassazione ha cambiato rotta due volte, prima verso un principio più rigido di autosufficienza economica, poi verso l'assetto attualmente vigente, un criterio composito che tiene insieme più funzioni. Capire questo percorso non è un esercizio storico: serve a capire perché, ancora oggi, capita di sentire raccontare da conoscenti o leggere in rete un calcolo dell'assegno che non corrisponde più al diritto vivente.
Il tenore di vita e la rottura del 2017
Per un trentennio, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990, l'assegno divorzile è stato ancorato al parametro del tenore di vita: il coniuge economicamente più debole aveva diritto a un assegno che gli garantisse un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, quale che fosse la sua situazione economica autonoma. Il criterio aveva il pregio della prevedibilità, ma anche un difetto strutturale: prescindeva quasi del tutto dalla capacità reddituale effettiva del richiedente, finendo per prolungare indefinitamente un legame economico con il coniuge che, nel frattempo, aveva ricostruito la propria vita.
La rottura arriva con la sentenza della Cassazione, Sezione Prima civile, n. 11504 del 10 maggio 2017 (relatore Lamorgese). È una pronuncia spesso ricordata in modo impreciso come una sentenza delle Sezioni Unite: non lo è, è una decisione di sezione semplice, e la distinzione non è un dettaglio formale, perché è proprio la sua natura di sezione semplice ad aver reso possibile, l'anno seguente, l'intervento correttivo delle Sezioni Unite di cui parliamo nel prossimo paragrafo. La sentenza del 2017 abbandona il tenore di vita e lo sostituisce con il principio di autoresponsabilità economica: il coniuge richiedente, ormai persona singola dopo lo scioglimento del vincolo, deve dimostrare la propria condizione di non autosufficienza economica, sulla base di indici oggettivi come il possesso di redditi e di beni, la capacità lavorativa effettiva in rapporto a età, salute e mercato del lavoro, la disponibilità di un'abitazione. Solo se questa soglia è superata si passa, in una fase distinta, a quantificare l'assegno secondo gli altri criteri della norma (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11504/2017).
Il nuovo criterio ebbe un'eco enorme, non sempre positiva. Applicato alla lettera, rischiava di penalizzare proprio i matrimoni di lunga durata in cui un coniuge, tipicamente la moglie, aveva rinunciato da giovane a una carriera per dedicarsi alla famiglia: bastava un impiego qualunque, anche modesto, per far scattare l'autosufficienza e negare ogni assegno, senza tener conto di ciò che quel coniuge aveva perso lungo il percorso. È proprio questa criticità a portare, l'anno successivo, alle Sezioni Unite.
Il criterio composito delle Sezioni Unite del 2018
Con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, questa volta sì delle Sezioni Unite, la Cassazione compone il contrasto. Il caso di partenza è emblematico: una donna aveva ottenuto in primo grado un assegno di 4.000 euro mensili, poi negato in appello proprio applicando il criterio dell'autosufficienza del 2017, sebbene la sperequazione patrimoniale rispetto al marito fosse evidente. Le Sezioni Unite correggono la rotta senza tornare indietro: né il tenore di vita né la sola autosufficienza economica possono bastare da soli a governare l'assegno divorzile (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 18287/2018).
Il principio enunciato attribuisce all'assegno divorzile una funzione composita: assistenziale, quando il coniuge richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma insieme compensativa e perequativa, perché occorre anche tenere conto del contributo che quel coniuge ha dato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, e di quello personale dell'altro, con eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Il giudice non applica più due fasi separate, prima l'an e poi il quantum, ma un giudizio unitario, condotto attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei due ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 18287/2018).
È un equivoco frequente, e va sgombrato subito: le Sezioni Unite del 2018 non hanno affatto resuscitato il tenore di vita matrimoniale. Lo hanno anzi escluso espressamente, insieme al criterio della sola autosufficienza, proponendo una terza via che valorizza la storia concreta della coppia. La giurisprudenza successiva lo ha ribadito con costanza: l'assegno non è finalizzato a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, ma a riconoscere il ruolo e il contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio, proprio e dell'altro (tra le tante, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16696/2020).
La differenza, spesso fraintesa, con l'assegno di mantenimento in separazione
Chi ha già affrontato una separazione prima di arrivare al divorzio si aspetta spesso, per abitudine, che l'assegno funzioni allo stesso modo. Non è così, ed è uno dei punti su cui in studio conviene soffermarsi con più attenzione, perché la confusione è comprensibile ma può costare caro nella strategia processuale. Nella separazione giudiziale il vincolo matrimoniale non si è ancora sciolto: i coniugi restano tali, e con essi restano, sia pure attenuati, i doveri di assistenza materiale reciproca previsti dall'art. 143 c.c. L'assegno di mantenimento dell'art. 156 c.c., proprio per questo, resta ancorato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, un criterio che il divorzio ha abbandonato da anni ma che nella separazione conserva piena cittadinanza.
Lo ha ribadito la Cassazione in modo netto, cassando una decisione che aveva applicato all'assegno divorzile lo stesso metro usato in separazione: i criteri di determinazione dell'assegno divorzile sono di natura diversa rispetto a quelli dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., perché quest'ultimo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, ed è per questo rapportato ai redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27905/2021). Costituisce un errore metodologico, ha aggiunto la Corte nello stesso caso, verificare i mutamenti delle condizioni patrimoniali dei coniugi rispetto al momento della separazione anziché applicare i criteri propri, e diversi, dell'assegno divorzile.
Nella pratica questo significa una cosa molto concreta, che è bene spiegare con chiarezza a chi si rivolge allo studio dopo aver già vissuto una separazione: l'importo che si percepiva, o si versava, come assegno di mantenimento durante la separazione non si trasferisce automaticamente al divorzio nella stessa misura. Al momento del divorzio l'assegno va riquantificato da capo, con i criteri propri dell'art. 5, comma 6: può risultare più basso, talvolta assente del tutto, se il coniuge richiedente ha nel frattempo raggiunto un'autonomia reddituale, oppure più alto, se emerge un contributo compensativo alla vita familiare che il giudizio di separazione non aveva valorizzato allo stesso modo.
I criteri pratici: cosa guarda davvero il giudice
L'art. 5, comma 6, elenca gli elementi che il tribunale deve valutare: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, il tutto rapportato anche alla durata del matrimonio. Dopo le Sezioni Unite del 2018 questi criteri non sono più letti in sequenza, prima quelli per l'an e poi quelli per il quantum, ma come parametri pari-ordinati, da applicare insieme in un giudizio comparativo unitario (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26520/2024).
In concreto, gli elementi che pesano di più nella valutazione sono questi:
- La durata del matrimonio, considerata dalla giurisprudenza in relazione a tutta la vita coniugale, non al solo periodo di convivenza effettiva.
- L'età e le condizioni di salute di ciascun coniuge, che incidono sulla concreta capacità di procurarsi un reddito adeguato in futuro.
- Il contributo dato alla conduzione della vita familiare e alla cura della casa e dei figli, provabile anche per presunzioni quando non risulta da accordi scritti.
- Il sacrificio di occasioni di lavoro o di crescita professionale accettato da un coniuge per dedicarsi alla famiglia, e il correlativo vantaggio di carriera goduto dall'altro.
- I redditi e il patrimonio effettivi di entrambi, comprese utilità come il godimento della casa familiare, valutabile in base al risparmio di spesa che ne deriva.
L'onere di provare questi elementi grava sul coniuge che chiede l'assegno, il quale deve allegare e dimostrare non solo la propria situazione reddituale ma il nesso causale tra lo squilibrio economico attuale e le scelte fatte insieme durante il matrimonio. Lo ha ribadito di recente la Cassazione in un caso in cui la moglie aveva scelto il part-time per crescere i figli mentre il marito costruiva la propria carriera: non basta la disparità reddituale in sé, occorre che sia riconducibile a quelle scelte comuni (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19617/2025). Un punto che va chiarito subito ai clienti, perché genera equivoci frequenti in studio: l'assegno divorzile riguarda esclusivamente l'ex coniuge, non i figli, la cui posizione, anche una volta maggiorenni, segue regole proprie e in parte distinte, di cui parliamo nella guida sul mantenimento dei figli maggiorenni.
L'assegno in un'unica soluzione: la liquidazione una tantum
L'art. 5, comma 8, della legge sul divorzio consente alle parti di sostituire l'assegno periodico con un'unica corresponsione in capitale, la cosiddetta liquidazione una tantum, purché siano d'accordo e il tribunale la ritenga equa. È una soluzione che molte coppie preferiscono, perché chiude ogni rapporto economico in un solo momento, senza lasciare un legame che si protrae per anni: una volta versata la somma, e passata in giudicato la decisione, nessuna delle parti può più proporre alcuna domanda di contenuto economico, nemmeno per sopravvenienze future (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 126/2001).
L'accordo tra le parti, però, non chiude automaticamente la questione: il tribunale mantiene un controllo di equità sulla congruità della somma concordata, proprio perché le conseguenze per il coniuge beneficiario sono definitive e non più rimediabili in seguito. Il parametro di verifica è lo stesso dell'assegno periodico, calato però in un'unica soluzione: la somma deve essere idonea a soddisfare, per intero e in anticipo, la stessa funzione equilibratrice e perequativa che l'assegno avrebbe svolto nel tempo (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3662/2020).
C'è un limite temporale importante da conoscere: l'accordo sulla liquidazione una tantum non può collocarsi al di fuori del giudizio di divorzio, perché richiede sempre una verifica giudiziale contestuale. Un impegno preso in anticipo, magari già in sede di separazione, per liquidare in un'unica soluzione quanto sarà dovuto in sede di divorzio non vincola le parti se non viene sottoposto al controllo del tribunale nel giudizio di divorzio stesso, pena la nullità per violazione del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4764/2018). Chi vuole raggiungere questo risultato senza affrontare un intero giudizio contenzioso può farlo attraverso la negoziazione assistita, che prevede espressamente questa possibilità con la stessa valutazione di equità, questa volta certificata dagli avvocati delle parti.
La nuova convivenza del beneficiario: cosa cambia davvero
Una delle domande più ricorrenti in studio riguarda cosa succede quando l'ex coniuge che riceve l'assegno inizia una nuova convivenza stabile. Per anni la giurisprudenza distingueva questa situazione dal nuovo matrimonio, che fa cessare l'assegno per legge (art. 5, comma 10, l. 898/1970), trattando invece la convivenza di fatto come una situazione da accertare caso per caso, ma con un orientamento che tendeva, una volta provata la stabilità del legame, a far cadere l'intero assegno, ritenendo che il progetto di vita con il nuovo partner assorbisse ogni residua solidarietà post-coniugale.
Le Sezioni Unite sono intervenute nuovamente sul punto con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, in un caso in cui la Corte d'appello aveva escluso ogni assegno a una donna che, dopo nove anni di matrimonio in cui aveva rinunciato alla propria attività professionale per i figli, aveva poi instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno. Il principio che ne è derivato distingue con precisione le due componenti dell'assegno: la nuova convivenza stabile, giudizialmente accertata, fa venir meno la componente assistenziale, perché il progetto di vita con il terzo comporta reciproci doveri di assistenza morale e materiale che sostituiscono quelli, ormai cessati, verso l'ex coniuge; ma non fa venir meno, di per sé, la componente compensativa, se il beneficiario prova di aver dato un contributo effettivo alla vita familiare, di aver rinunciato a occasioni di lavoro o di crescita professionale, di aver contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 32198/2021).
La giurisprudenza successiva applica questo principio con rigore crescente, ed è utile conoscerne alcuni sviluppi pratici. Non basta una relazione stabile, con pernottamenti frequenti, per parlare di convivenza more uxorio rilevante: serve la prova di un vero progetto di vita comune, con reciproche contribuzioni economiche, e l'onere di provarlo grava su chi nega il diritto all'assegno, non su chi lo rivendica (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16051/2024). Anche una relazione a distanza, tra partner con residenze in città o Stati diversi, può integrare gli estremi della convivenza rilevante se dal complesso degli indizi emerge un progetto di vita condiviso, e il giudice non può escluderla sulla base della sola distanza fisica (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13175/2024). Chi chiede la revoca totale dell'assegno allegando solo l'esistenza di una nuova relazione, senza altro, rischia quindi di vedersi riconoscere al più una riduzione, mai un azzeramento automatico, perché la componente compensativa, quando è provata, resiste alla nuova convivenza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5510/2023 e n. 3761/2024).
Checklist operativa per chi chiede o contesta l'assegno
Alcuni controlli pratici aiutano a impostare correttamente la domanda, o la difesa, fin dal primo atto del giudizio di divorzio.
- Raccogliere fin da subito la documentazione sul contributo dato alla vita familiare: chi ha lasciato un lavoro, chi ha rinviato una carriera, con quali prove concrete (buste paga precedenti, curriculum, testimonianze).
- Documentare i redditi e il patrimonio di entrambi i coniugi, comprese le utilità indirette come il godimento della casa familiare.
- Non fondare la richiesta sul tenore di vita matrimoniale: è un criterio abbandonato per il divorzio dal 2018, e insistervi indebolisce la domanda invece di rafforzarla.
- Valutare per tempo l'opportunità di una liquidazione una tantum, tenendo presente che chiude definitivamente ogni pretesa futura, comprese le sopravvenienze indesiderate.
- Se si sospetta una nuova convivenza stabile dell'ex coniuge beneficiario, raccogliere elementi concreti sul progetto di vita comune, non sulla sola frequentazione: utenze, residenza anagrafica, testimonianze, eventuali relazioni investigative.
- Ricordare che la componente compensativa dell'assegno può sopravvivere anche a una nuova convivenza stabile, se il beneficiario prova il proprio contributo storico alla vita familiare.
Un caso pratico: la convivenza che riduce ma non azzera l'assegno
- L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, commi 6, 8 e 10 (assegno divorzile: criteri di quantificazione, liquidazione una tantum, cessazione per nuove nozze)
- L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9 (revisione delle condizioni di divorzio)
- Artt. 143 e 156 c.c. (doveri coniugali e assegno di mantenimento nella separazione personale)
- Art. 473-bis.49 c.p.c. (cumulo delle domande di separazione e di divorzio nel rito unificato famiglia)
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia: abrogazione del previgente art. 5, comma 9, e dell'art. 9, comma 1, L. 898/1970)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11504/2017 (abbandono del tenore di vita: principio di autoresponsabilità e autosufficienza economica)
- Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 18287/2018 (criterio composito assistenziale, compensativo e perequativo dell'assegno divorzile)
- Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 32198/2021 (nuova convivenza stabile del beneficiario: perdita della sola componente assistenziale)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27905/2021 (distinzione tra i criteri dell'assegno divorzile e quelli dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16696/2020 (l'assegno divorzile non ricostituisce il tenore di vita endoconiugale)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26520/2024 (criteri pari-ordinati; prova per presunzioni del contributo alla vita familiare)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19617/2025 (nesso causale tra squilibrio economico e sacrificio delle aspettative professionali)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 126/2001 (assegno una tantum: preclusione di ogni ulteriore pretesa economica)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3662/2020 (assegno una tantum: controllo di equità del tribunale sulla congruità della somma)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4764/2018 (assegno una tantum: necessaria verifica giudiziale nel giudizio di divorzio)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16051/2024 e n. 13175/2024 (convivenza more uxorio: onere della prova e rilevanza anche a distanza)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5510/2023 e n. 3761/2024 (persistenza della componente compensativa nonostante la nuova convivenza)
La normativa e la giurisprudenza citate possono subire modifiche successive alla data di aggiornamento indicata in apertura.
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