Come scegliere un avvocato per l'azienda: che cosa guardare prima di dare l'incarico
- Scegliere un avvocato è una questione di fiducia, e la fiducia si costruisce su poche cose concrete: l'ascolto, la chiarezza su rischi e costi, un perimetro dell'incarico scritto. Un buon avvocato non promette il risultato: spiega che cosa può fare, che cosa è incerto e che cosa conviene evitare.
- Prima dell'incarico il cliente riceve per iscritto la stima del costo, con compenso, spese e oneri distinti (art. 13, comma 5, L. 247/2012).
- Un compenso legato soltanto a quanto si incassa è un segnale da valutare, perché la legge vieta il patto che attribuisce all'avvocato una quota del bene o della ragione litigiosa (art. 13, comma 4, L. 247/2012).
- Un avvocato che non segue una parte dell'incarico lo dice e propone di affiancare un collega (art. 26, comma 2, Codice deontologico forense), e si astiene se c'è un conflitto con un altro cliente (art. 24): conviene chiarire all'inizio se il cliente è la società o l'imprenditore. Il segreto professionale copre anche la consulenza stragiudiziale (art. 6 L. 247/2012).
- Si può cambiare avvocato quando si vuole, rimborsando le spese e pagando il compenso per l'opera svolta (art. 2237 c.c.); se non c'è accordo sul compenso, ciascuna parte può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine per un tentativo di conciliazione (art. 13, comma 9, L. 247/2012).
Scegliere un avvocato per l'azienda è una decisione di fiducia, e la fiducia si costruisce su poche cose concrete più che su siti, elenchi e recensioni. In pratica conviene guardare tre aspetti: come il professionista ascolta e parla del problema dell'azienda, che cosa resta per iscritto, come si lavora insieme nel tempo. In questa guida li metto in ordine, con le norme che aiutano a capire che cosa è ragionevole aspettarsi, senza entrare nei dettagli che interessano solo agli addetti ai lavori.
Come si comincia: ascolto e chiarezza
Il primo incontro dice molto. Un buon avvocato ascolta, fa domande sull'azienda, chiede i documenti e dice anche le cose scomode: quanto è incerto l'esito, che cosa può costare, che cosa conviene non fare. Non promette il risultato, perché l'esito dipende dai fatti e dal giudice: promette impegno, metodo e informazione. Chi garantisce di vincere sta dicendo qualcosa che nessun avvocato può dire.
Un altro segno è sapere che cosa un avvocato non fa. Quando l'incarico richiede competenze diverse dalle sue, il Codice deontologico prevede che prospetti al cliente l'opportunità di affiancare un collega (art. 26, comma 2). Un professionista che dice «questa parte la segue un collega» non sta perdendo il cliente: sta lavorando bene.
Per un'azienda conta anche che ci sia già un metodo sulle questioni che si ripresentano: il cliente che non paga, la gestione di un licenziamento, il procedimento disciplinare, le condizioni generali di vendita. Se per queste il professionista ne ha uno, si sente subito.
Costi e perimetro, per iscritto
Prima di cominciare è normale ricevere per iscritto una stima del costo, con il compenso, le spese, anche forfetarie, e gli oneri distinti (art. 13, comma 5, L. 247/2012), insieme a un'idea della complessità dell'incarico. Come si scrive l'accordo vero e proprio sul compenso, e perché deve avere forma scritta, è nella guida su l'avvocato esterno per l'azienda, che spiega anche le forme di compenso e il recesso: qui basta tenere presente che una stima non firmata non è ancora un accordo.
Nei rapporti che durano nel tempo è utile mettere nero su bianco che cosa rientra nell'assistenza e che cosa no, e con quali tempi di risposta. Dopo un anno nessuno ricorda a memoria che cosa era stato concordato.
Quando fermarsi a riflettere
Alcune risposte, da sole, non dicono molto. Messe insieme, o date in modo evasivo, meritano attenzione:
- promette un risultato garantito;
- chiede un compenso legato solo a quanto si incassa o si ottiene: la legge vieta i patti con cui l'avvocato percepisce una quota del bene o della ragione litigiosa (art. 13, comma 4);
- non vuole mettere per iscritto che cosa è compreso e quanto costa;
- risponde in modo vago sui tempi di risposta e su chi seguirà concretamente il lavoro.
Le recensioni e gli elenchi online sono indizi utili, e come tali vanno trattati. La verifica resta quella di ciò che viene detto, scritto e firmato.
Riservatezza e conflitto di interessi
Il segreto professionale copre anche la consulenza e l'assistenza stragiudiziale, e si estende a collaboratori e dipendenti dello studio (art. 6 L. 247/2012). Un'altra cosa da chiarire presto è il conflitto di interessi: l'avvocato si astiene se l'incarico entra in conflitto con gli interessi di un altro cliente o rischia di violare il segreto su informazioni ricevute da un altro cliente (art. 24 Codice deontologico forense).
Nelle società conviene chiarire all'inizio chi è il cliente: la società, l'imprenditore come persona o entrambi, con interessi che non sempre coincidono. I casi tipici sono descritti nella guida sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Le domande da fare al primo incontro
Un primo incontro serve a capire come lavora il professionista, non a ricevere un parere gratuito. Una traccia, da adattare:
- Quali questioni delle imprese seguite più spesso, e quali affidate a colleghi?
- Chi seguirà concretamente il lavoro, e con quali tempi di risposta?
- Che cosa è compreso nell'incarico e che cosa no?
- Mi date per iscritto una stima del costo, con compenso, spese e oneri distinti?
- Ci sono rapporti con controparti o con altri soci dell'azienda che possano creare un conflitto?
- Come ci si comporta se a un certo punto voglio cambiare avvocato?
L'ultima domanda ha una risposta nella legge: il cliente può recedere in qualsiasi momento, rimborsando le spese e pagando il compenso per l'opera svolta (art. 2237 c.c.), come spiega la guida già citata. Se invece sul compenso non c'è accordo, ciascuna parte può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, che esperisce un tentativo di conciliazione e, su richiesta dell'avvocato, può rilasciare un parere di congruità (art. 13, comma 9, L. 247/2012).
Un caso pratico: due proposte per lo stesso credito
Domande frequenti
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 6 (segreto professionale) e 13 (conferimento dell'incarico e compenso)
- Art. 2237 c.c. (recesso dal contratto d'opera intellettuale)
- Codice deontologico forense, artt. 24 (conflitto di interessi) e 26 (adempimento del mandato)
La normativa e la giurisprudenza citate possono subire modifiche successive alla data di aggiornamento indicata in apertura.
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