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Famiglia e successioni

Avvocato divorzista a Firenze: separazione e divorzio

Lo studio assiste chi deve separarsi o divorziare a Firenze, Prato e Lucca, con o senza accordo con l'altro coniuge: separazione consensuale e giudiziale, negoziazione assistita, divorzio congiunto e giudiziale, mantenimento, assegno divorzile, figli e casa. Spesso chi cerca un divorzista deve prima separarsi: per questo il primo passo è capire in che fase sei e quale strada è la più rapida.

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Che cosa
Separazione consensuale e giudiziale, negoziazione assistita, divorzio, mantenimento e assegno divorzile, figli e casa.
Il percorso
Prima la separazione, poi il divorzio: dopo 6 mesi se la separazione è consensuale, dopo 12 se è giudiziale (art. 3 L. 898/1970).
Senza causa
Con l'accordo: ricorso congiunto in tribunale, negoziazione assistita tra avvocati o, senza figli, accordo davanti al sindaco.
Chi se ne occupa
RussoLegal & Co., studio legale dell'Avv. Matteo Russo (Ordine degli Avvocati di Firenze, n. 2015000128), e i suoi collaboratori.

Richiedi un primo esame della tua posizione

Poche informazioni per capire in che fase sei, quale strada è percorribile e se ci sono termini in scadenza. Richiamiamo entro un giorno lavorativo, con la massima riservatezza. La richiesta non comporta il conferimento di alcun incarico: l'incarico si conferisce solo per iscritto, dopo il preventivo.

L'invio della richiesta non instaura alcun rapporto professionale e non determina l'assunzione di un incarico difensivo, che richiede il conferimento di apposito mandato.

Quando serve

  • Hai deciso di separarti e vuoi capire se conviene una separazione consensuale, con quali condizioni e in quanto tempo.
  • Con l'altro coniuge non c'è accordo, oppure hai ricevuto un ricorso per separazione e c'è un'udienza fissata.
  • Sei già separato o separata e vuoi chiudere definitivamente il matrimonio con il divorzio.
  • Vuoi evitare il tribunale e sapere se è possibile la negoziazione assistita o l'accordo davanti al sindaco.
  • Si discute di mantenimento, assegno divorzile o casa familiare, e vuoi sapere che cosa spetta davvero.
  • Le condizioni già fissate su figli o assegno non sono più sostenibili e vanno modificate.

Cosa facciamo

Separazione consensuale

Accordo su figli, casa e mantenimento, depositato con ricorso congiunto al tribunale; se le parti lo chiedono, l'udienza può essere sostituita da note scritte.

Separazione giudiziale

Ricorso quando l'accordo non c'è, oppure costituzione se il ricorso l'ha depositato l'altro coniuge, entro i termini che precedono l'udienza.

Avvocato per la separazione giudiziale →

Negoziazione assistita e accordo in Comune

Separazione o divorzio senza passare dal giudice: con un avvocato per parte, oppure davanti al sindaco quando non ci sono figli da tutelare.

Guida sulla negoziazione assistita →

Divorzio congiunto o giudiziale

Divorzio con accordo o senza, anche chiesto già insieme alla separazione e procedibile decorso il termine di legge.

Mantenimento e assegno divorzile

Valutazione di che cosa spetta e in che misura, in separazione e dopo il divorzio, anche in un'unica soluzione.

Guida su come si quantifica l'assegno →

Figli, casa e modifica delle condizioni

Affidamento, tempi con i figli, mantenimento e casa familiare; revisione delle condizioni quando le circostanze cambiano.

Guida sul mantenimento dei figli maggiorenni →

Il percorso: separazione, divorzio, assegni

La separazione può essere consensuale o giudiziale. Quella consensuale si chiede con un ricorso firmato da entrambi i coniugi al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due; se lo chiedono, l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte (art. 473-bis.51 c.p.c.). Quella giudiziale si chiede quando la convivenza è diventata intollerabile o dannosa per i figli, anche senza colpa di nessuno; su richiesta, il giudice può dichiarare a quale coniuge è addebitabile la separazione (art. 151 c.c.). La pagina sulla separazione giudiziale spiega il procedimento e i termini per chi ha ricevuto il ricorso.

Con l'accordo si può evitare il giudice. La negoziazione assistita richiede almeno un avvocato per parte e il nulla osta o, in presenza di figli, l'autorizzazione del pubblico ministero (art. 6 d.l. 132/2014). L'accordo davanti al sindaco è possibile solo senza figli minorenni, incapaci o economicamente non autosufficienti, non può contenere trasferimenti patrimoniali e va confermato in una seconda comparizione, non prima di trenta giorni (art. 12 d.l. 132/2014). Entrambe le strade valgono sia per la separazione sia per il divorzio.

Il divorzio si può chiedere quando la separazione si è protratta senza interruzioni per dodici mesi dall'udienza di comparizione nella separazione giudiziale, o per sei mesi se la separazione è consensuale o conclusa con negoziazione o davanti al sindaco (art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970). Il divorzio si può chiedere anche nel ricorso di separazione: la domanda diventa procedibile decorso il termine e passata in giudicato la sentenza di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.), e secondo la Cassazione il cumulo è ammesso anche nel ricorso congiunto (Cass. n. 28727/2023). Se l'altro coniuge non è d'accordo, si può comunque chiedere il divorzio giudiziale.

Mantenimento e assegno divorzile sono cose diverse. In separazione il coniuge a cui la separazione non è addebitabile, se non ha redditi adeguati propri, ha diritto al mantenimento, determinato in base alle circostanze e ai redditi dell'altro (art. 156 c.c.). Dopo il divorzio l'assegno spetta a chi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, valutando condizioni dei coniugi, contributo alla famiglia e al patrimonio, redditi e durata del matrimonio (art. 5, comma 6, L. 898/1970); per le Sezioni Unite ha funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa (Cass. n. 18287/2018). L'assegno divorzile cessa se chi lo riceve si risposa, e se versato in un'unica soluzione chiude ogni domanda economica successiva.

Gli errori che vediamo più spesso

Pensare di poter divorziare subito

Senza una separazione e senza che sia trascorso il tempo di legge il divorzio non si può pronunciare, salvo casi eccezionali. Se c'è accordo, conviene impostare subito separazione e divorzio nello stesso ricorso.

Dare per scontato che l'assegno resti uguale

Il mantenimento della separazione e l'assegno divorzile hanno presupposti diversi: chi lo riceve rischia di vederlo ridurre o venir meno, chi lo versa può chiederne la rivalutazione.

Accettare un'unica soluzione senza fare i conti

Con l'assegno versato in un'unica soluzione non si possono più proporre domande economiche successive. Prima di accettarla va confrontata con ciò che si otterrebbe nel tempo.

Scegliere la strada sbagliata per la presenza di figli

Con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti l'accordo davanti al sindaco non si può fare, e la negoziazione assistita richiede l'autorizzazione del pubblico ministero.

Firmare un accordo che lascia fuori casa e beni comuni

Un accordo che regola figli e assegno ma lascia in sospeso la casa o i beni in comune spesso diventa una seconda lite, più costosa della prima.

Come si parte

Si parte dalla situazione concreta: se siete già separati, se c'è accordo, se ci sono figli e su che cosa si discute. Servono di solito le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, gli estremi della casa familiare e dei beni comuni e, se c'è, la sentenza o l'accordo di separazione. Nel primo colloquio, per telefono o in videoconferenza e con la massima riservatezza, indichiamo la strada più rapida e sostenibile, con tempi e costi prevedibili. Il preventivo è sempre scritto e arriva prima dell'incarico. Quando c'è margine per un accordo, è la prima strada che proviamo.

Come lavoriamo

Nelle crisi familiari il primo obiettivo è chiudere il rapporto con regole chiare e sostenibili, soprattutto quando ci sono figli: andiamo in causa quando l'accordo non è possibile o non tutela abbastanza il cliente. Lo studio è del Foro di Firenze e segue clienti anche a Prato, nella Lucchesia e nel resto della Toscana.

Il nostro metodo di lavoro, nel dettaglio →

Il tribunale competente

Il ricorso congiunto si presenta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi (art. 473-bis.51 c.p.c.). Nelle cause senza accordo, se ci sono figli minorenni è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; altrimenti quello del luogo di residenza o di domicilio del coniuge convenuto (artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c.). Per chi vive a Firenze e nella Città Metropolitana il riferimento è il Tribunale di Firenze; per Prato e Lucca i rispettivi tribunali.

Domande frequenti

Approfondimenti

Separazione giudiziale: come funzionaLa separazione con negoziazione assistitaCome si quantifica l'assegno divorzileI documenti per separazione e divorzioMantenimento dei figli maggiorenni

Parliamo del tuo caso.

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