RussoLegal & Co.Firenze

Micropermanenti · Art. 139 d.lgs. 209/2005 e D.M. 20 luglio 2026

Come si calcola il danno biologico dell'art. 139: punto, coefficienti, età e inabilità

Per le lesioni fino al 9% la legge contiene l'intera formula: non c'è una tabella di valori da consultare. Servono il valore del punto, che cambia ogni anno, nove coefficienti e una riduzione per età. Qui il calcolo passo per passo, con i valori in vigore dal 1° aprile 2026.

Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: 28 ottobre 2026

Calcola la micropermanente

La formula in una riga

Per le lesioni fino al 9% la legge dà tutta la formula (art. 139, comma 1, lettera a). Ogni punto di invalidità si moltiplica per un coefficiente, e il totale cresce più che proporzionalmente al crescere dei punti. Poi il risultato si riduce con l'età. In formula:

Danno biologico permanente

valore del primo punto × coefficiente del grado di invalidità × numero di punti × (1 − 0,5% × anni di età oltre il decimo)

Il coefficiente non è quello del singolo punto: è quello del grado complessivo. Con un'invalidità del 3%, ognuno dei tre punti si moltiplica per 1,2. Il totale è quindi 3 × 1,2 × il valore del punto. È la lettura del comma 6 seguita dal calcolatore, coerente con le tabelle comunemente pubblicate.

Il grado di invalidità non lo stabilisce la formula: lo accerta la valutazione medico-legale (art. 139, comma 2), che si fonda sulla tabella delle menomazioni prevista dal comma 4. Questa guida parte dal grado già accertato.

I nove coefficienti

Il comma 6 fissa un coefficiente per ogni grado da 1 a 9. La tabella mostra l'importo base, cioè quello per un soggetto fino a dieci anni di età, con il valore del punto in vigore da aprile 2026 (€ 988,45).

InvaliditàCoefficienteImporto base (età fino a 10 anni)
1%1,0€ 988,45
2%1,1€ 2.174,59
3%1,2€ 3.558,42
4%1,3€ 5.139,94
5%1,5€ 7.413,38
6%1,7€ 10.082,19
7%1,9€ 13.146,39
8%2,1€ 16.605,96
9%2,3€ 20.460,92

Gli importi sono arrotondati al centesimo sul risultato finale. La progressione non è lineare: passare da 8 a 9 punti aggiunge circa 3.850 euro, passare da 1 a 2 circa 1.190.

L'età: mezzo punto percentuale per anno dopo il decimo

L'importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo (art. 139, comma 1, lettera a). Il calcolatore legge la norma così: nessuna riduzione fino ai dieci anni compiuti, poi 0,5% per ogni anno oltre i dieci. A 11 anni la riduzione è dello 0,5%, a 30 anni del 10%, a 50 del 20%. Per una persona di 30 anni con invalidità del 3%, l'importo base di € 3.558,42 diventa € 3.558,42 × 0,90 = € 3.202,58.

La legge dice «età del soggetto» senza precisare a quale data. Il calcolatore assume l'età compiuta al momento dell'evento. È una scelta di metodo: un diverso riferimento andrebbe motivato.

Il valore del punto: quanto è cambiato e perché

Il comma 5 prevede che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale, secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'ultimo è il D.M. 20 luglio 2026 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2026). Dal mese di aprile 2026 il primo punto vale € 988,45 e ogni giorno di inabilità assoluta € 57,64, il 2,6% in più rispetto al decreto del 2025.

Dal mese di aprilePrimo puntoGiorno di inabilità assolutaDecreto
2022€ 870,97€ 50,79D.M. 8 giugno 2022
2023€ 939,78€ 54,80D.M. 16 ottobre 2023
2024€ 947,30€ 55,24D.M. 16 luglio 2024
2025€ 963,40€ 56,18D.M. 18 luglio 2025
2026€ 988,45€ 57,64D.M. 20 luglio 2026

Il testo dell'articolo porta ancora in chiaro il valore originario (€ 795,91 e € 39,37). Gli importi vigenti si leggono nelle note di aggiornamento. Il calcolatore sceglie la tavola in base alla data di liquidazione: per una liquidazione del 31 marzo 2026 usa il decreto 2025, da aprile 2026 quello del 2026. Ha le tavole dal decreto 2025 in poi: per liquidazioni anteriori ad aprile 2025 non calcola. I valori precedenti sono riportati nella tabella per riferimento. Con invalidità del 3%, età 30 anni e dieci giorni di inabilità assoluta, il risultato passa da € 3.121,42 + € 561,80 a € 3.202,58 + € 576,40.

L'inabilità temporanea

Il danno biologico temporaneo si liquida con l'importo giornaliero per ogni giorno di inabilità assoluta: € 57,64 dal 1° aprile 2026. Se l'inabilità è inferiore al 100%, per ciascun giorno si liquida la percentuale riconosciuta (art. 139, comma 1, lettera b). Non c'è riduzione per età: il calcolo è giorni × importo × percentuale. Dieci giorni al 50% valgono € 288,20, cioè cinque giorni interi.

I gradi frazionari

Il comma 6 fissa i coefficienti solo per punti interi, da 1 a 9. I periti però indicano spesso gradi come 2,5%. Il calcolatore accetta i quarti di punto (0,25, 0,50, 0,75) e calcola il valore per interpolazione lineare tra i due punti interi adiacenti, secondo la prassi medico-legale. Lo segnala sempre con un'avvertenza. Non è un criterio scritto nella norma: chi lo usa in un atto dovrebbe dichiararlo.

L'aumento fino al 20%

Il comma 3 consente al giudice di aumentare l'importo, calcolato secondo la tabella, fino al 20%. Servono due condizioni alternative: la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati; oppure causa o ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. L'aumento non è automatico: va chiesto negli atti, indicando fatti concreti, e il giudice deve motivarne la misura.

È un'unica voce. L'art. 139 non prevede un danno morale a parte: la sofferenza si valuta come voce autonoma, ma si traduce in denaro dentro questo solo aumento. L'importo complessivo riconosciuto ai sensi dell'articolo è infatti esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Per questo il calcolatore ha una sola voce, «Personalizzazione», con tetto al 20%. La applica al solo danno biologico permanente e non alla temporanea. Nell'esempio che segue il massimo sarebbe di € 640,52. Prova, misura e limiti sono trattati nella guida sul danno morale nelle micropermanenti.

Un esempio completo

Un uomo di 30 anni ha un'invalidità permanente del 3%, dieci giorni di inabilità assoluta e dieci giorni di inabilità al 50%. Liquidazione dopo il 1° aprile 2026, nessun aumento.

VoceCalcoloImporto
Danno biologico permanente988,45 × 1,2 × 3 × 0,90€ 3.202,58
Inabilità assoluta57,64 × 10 giorni€ 576,40
Inabilità parziale57,64 × 50% × 10 giorni€ 288,20
Totale€ 4.067,18

Da questo totale partono le altre operazioni. Il concorso di colpa (guida sul concorso di colpa) si applica al subtotale di tutte le voci. L'eventuale indennizzo INAIL si scorpora poi dal solo biologico permanente, già ridotto per il concorso: per l'indennizzo c'è la guida sul danno differenziale INAIL.

Quando la formula non basta

Prima di calcolare occorre stabilire che l'art. 139 sia applicabile. Riguarda le lesioni di lieve entità da sinistri della circolazione di veicoli a motore e natanti e, per il rinvio dell'art. 7, comma 4, della legge 24/2017, quelle da responsabilità sanitaria. Si applica se il postumo accertato non supera il 9%. Per gli altri illeciti, come la caduta su un marciapiede, l'art. 139 non si estende per analogia. Il postumo permanente, inoltre, deve essere accertabile con criteri medico-legali rigorosi (art. 139, comma 2): le lesioni non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, non danno luogo a risarcimento del danno biologico permanente. Su questi due nodi ci sono le guide su quando si applica l'art. 139 e sul colpo di frusta.

Nel calcolatore

Il calcolatore delle micropermanenti applica la formula con i valori della tavola vigente alla data di liquidazione e mostra ogni passaggio con il coefficiente, il fattore d'età e l'importo arrotondato. Per i gradi oltre il 9% l'art. 139 non è applicabile e serve la Tabella unica nazionale o quella di Milano.

Domande frequenti

Qual è la formula del danno biologico permanente per le micropermanenti?

Si moltiplica il valore del primo punto (988,45 euro dal 1° aprile 2026) per il coefficiente corrispondente al grado di invalidità (art. 139, comma 6) e per il numero di punti; il risultato si riduce dello 0,5% per ogni anno di età dall'undicesimo in poi (art. 139, comma 1, lettera a).

Quanto vale oggi il punto di invalidità e il giorno di inabilità assoluta?

Dal mese di aprile 2026, per il D.M. 20 luglio 2026 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2026), il primo punto vale 988,45 euro e ogni giorno di inabilità assoluta 57,64 euro. Gli importi si aggiornano ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 139, comma 5).

Come si calcola l'inabilità temporanea parziale?

Si liquida l'importo giornaliero dell'inabilità assoluta in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno (art. 139, comma 1, lettera b). Dieci giorni al 50% valgono quindi cinque giorni interi.

Come si calcola l'invalidità con i decimali, per esempio 2,5%?

La legge fissa i coefficienti solo per punti interi da 1 a 9. Per i gradi frazionari il calcolatore interpola in modo lineare tra i due punti interi adiacenti, secondo la prassi medico-legale, e lo segnala con un'avvertenza: è una convenzione e non un criterio scritto nella norma.

Si può aumentare l'importo?

Sì, fino al 20%, se la menomazione incide in maniera rilevante su aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, oppure causa una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. L'aumento è deciso dal giudice con equo e motivato apprezzamento (art. 139, comma 3). Non è automatico: va chiesto e provato con fatti concreti. Il danno morale non ha una voce separata: se provato, si valuta dentro questo stesso aumento.

L'art. 139 vale per qualunque lesione sotto il 9%?

No. L'art. 139 riguarda le lesioni di lieve entità da sinistri della circolazione di veicoli a motore e di natanti e, per il rinvio dell'art. 7, comma 4, della legge 24/2017, quelle da responsabilità sanitaria. Per gli altri illeciti sotto il 9% la scelta della tabella è un problema diverso, trattato nella guida sul perimetro dell'art. 139.

Prova la formula con i tuoi numeri

Inserisci età, percentuale di invalidità e giorni di inabilità: il calcolatore mostra il conto riga per riga e usa gli importi del D.M. 20 luglio 2026.

Apri il calcolatore

Testi di riferimento

D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139 · Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità: criteri, coefficienti e aggiornamento annuale

D.M. 20 luglio 2026 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2026) · Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico di lieve entità, anno 2026

Sinistri stradali e lesioni lievi

Dal referto alla consulenza medico-legale, il conto finale dipende dalla prova dei postumi. Per un esame della documentazione si può scrivere allo studio.

Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.

I testi di questo sito sono redatti con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e sottoposti a revisione umana dell'Avv. Matteo Russo, che ne detiene la responsabilità editoriale. Hanno finalità informativa e non costituiscono parere professionale: restano ferme le esclusioni di responsabilità indicate nelle Note legali.

Cookie analitici e di marketing, previo consenso. Chiudendo restano solo i tecnici. Cookie Policy