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Cessione di quote di S.r.l.: prelazione, gradimento e deposito

Avv. Matteo RussoAggiornato al 30 ottobre 202611 min di lettura
In sintesi
  • Le quote di una S.r.l. si possono vendere liberamente, salvo che lo statuto disponga diversamente (art. 2469 c.c.). Lo statuto può prevedere la prelazione dei soci, il gradimento di un organo della società o di un terzo, oppure un divieto. Per questo il primo documento da leggere, per chi vende e per chi compra, è lo statuto aggiornato.
  • La prelazione non è prevista dalla legge: la legge permette solo che sia lo statuto a introdurla (Cass. nn. 12370/2014 e 24559/2015). Chi vuole vendere deve comunicare l'offerta agli altri soci e preferirli all'estraneo, a parità di condizioni, nei modi e nei termini della clausola.
  • Se la prelazione viene saltata, la vendita non si può opporre alla società e ai soci che dovevano essere interpellati, ma resta valida tra venditore e compratore. Il socio pretermesso non può «riscattare» la quota dal compratore: può chiedere il risarcimento, ma deve provare un suo interesse concreto all'acquisto (Cass. nn. 12370/2014, 24559/2015 e 17761/2025).
  • Il gradimento è il consenso che lo statuto può richiedere a organi sociali, a soci o a terzi. Se manca, la vendita non si può opporre alla società (Cass. n. 9461/2021). Se la clausola non indica condizioni e limiti, il socio può recedere (art. 2469, comma 2), ma per la Cassazione solo se il gradimento è stato davvero negato (Cass. n. 2660/2024).
  • Tra venditore e compratore basta il consenso. Verso la società la vendita vale dal deposito al registro delle imprese, da fare entro trenta giorni con atto a firma autenticata oppure firmato digitalmente (art. 2470 c.c.; art. 36, comma 1-bis, d.l. 112/2008). Prima del deposito il compratore è un estraneo: non può votare né partecipare alle assemblee (Cass. n. 29857/2024).
  • L'ordine pratico è: leggere lo statuto, offrire la quota ai soci, chiedere il gradimento, firmare, depositare. Chi vende resta responsabile, per tre anni dall'iscrizione, dei versamenti ancora dovuti sulla quota (art. 2472 c.c.). Se la vendita non è possibile, resta l'uscita con il recesso e il rimborso della quota.
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Un socio di S.r.l. vuole vendere la propria quota, oppure scopre che un altro socio sta per cederla a un estraneo. La prima domanda è sempre la stessa: lo statuto lo permette, e a quali condizioni? La legge lascia i soci liberi di vendere, ma consente allo statuto di porre dei limiti, e i due più diffusi sono la prelazione e il gradimento. Se non si rispettano, la vendita può non valere nei confronti della società e il compratore rischia di non poter votare in assemblea. In questa guida spiego come funzionano, che cosa succede se vengono saltati e quali passaggi seguire, con le sentenze della Cassazione che li hanno chiariti.

Quando la quota si può vendere liberamente

La regola di partenza è la libertà: le partecipazioni di una S.r.l. si possono trasferire sia con atto tra vivi sia per successione, «salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo» (art. 2469, comma 1, c.c.). Se lo statuto tace, il socio vende a chi vuole e al prezzo che concorda.

Lo statuto può però limitare la vendita. Le clausole più frequenti sono tre:

  • la prelazione, cioè il diritto degli altri soci di comprare prima di un estraneo;
  • il gradimento, cioè il consenso di un organo sociale, di uno o più soci o di un terzo all'ingresso del nuovo socio;
  • il divieto di vendere, totale o per un certo periodo.

Un divieto, o un gradimento senza condizioni e limiti, dà al socio il diritto di recedere (art. 2469, comma 2): ne parlo più avanti e nella guida sul recesso. Negli altri casi il socio resta nella società e deve rispettare la clausola.

Lo statuto da leggere è quello aggiornato, non quello del giorno della costituzione: le clausole possono essere state introdotte o tolte con modifiche successive. Il compratore farà bene a chiederlo prima di versare un acconto.

La prelazione: come funziona e come si rispetta

La prelazione è il diritto dei soci di essere preferiti a un estraneo, a parità di condizioni, quando uno di loro vuole vendere. Il codice civile non la prevede: l'art. 2469 si limita a permettere che lo statuto la introduca. La Cassazione ne ha tratto una conseguenza precisa: la prelazione ha fonte negoziale e si disciplina con le regole del contratto e con ciò che dice la clausola (Cass. nn. 12370/2014 e 24559/2015).

Dalla clausola nascono un obbligo e un diritto. Chi vuole vendere deve comunicare l'intenzione agli altri soci e preferirli a ogni altro acquirente, a parità di condizioni. Gli altri soci hanno il diritto di ricevere la comunicazione e di essere preferiti (Cass. n. 24559/2015). Il resto lo decide lo statuto, ed è per questo che le clausole sono molto diverse tra loro. In una causa del 2014 la clausola prevedeva un'offerta con lettera raccomandata, trenta giorni ai soci per rispondere, con il silenzio che valeva rinuncia, e altri trenta giorni al venditore per concludere con l'estraneo (Cass. n. 12370/2014).

Conta anche chi è tenuto a rispettarla. Nello statuto esaminato in quella causa la prelazione valeva anche per le vendite tra soci e lasciava libere solo quelle a favore del coniuge e dei parenti in linea retta. Anche la vendita a un altro socio o a un familiare va quindi controllata sul testo dello statuto.

Per rispettare la clausola, chi vende deve di solito fare così:

  • individuare chi ha diritto alla prelazione, in che proporzione e con quali termini;
  • inviare a tutti l'offerta nella forma prevista dallo statuto, con il prezzo, le condizioni e il nome del compratore. Se lo statuto non precisa la forma, conviene un mezzo che provi la ricezione, come la PEC o la raccomandata;
  • attendere la scadenza del termine e conservare le risposte o la prova del silenzio;
  • vendere all'estraneo solo dopo la rinuncia o la scadenza del termine, e non a condizioni più favorevoli al compratore di quelle offerte ai soci.

Se la prelazione viene saltata

Può accadere che un socio venda all'estraneo senza interpellare gli altri. La Cassazione ha chiarito più volte che cosa ne segue (Cass. nn. 12370/2014, 24559/2015 e 17761/2025). Il quadro è questo:

  • la vendita non si può opporre alla società e ai soci titolari della prelazione: nei loro confronti è come se non ci fosse stata;
  • la vendita resta invece valida tra venditore e compratore: la violazione della prelazione non la rende nulla (Cass. n. 25468/2010);
  • il socio saltato non può «riscattare» la quota, cioè farsela trasferire dal compratore pagando il prezzo. Il riscatto è previsto dalla legge solo per alcune prelazioni, come quella dei coeredi (art. 732 c.c.), e la Cassazione ha escluso che si possa estendere per analogia alla prelazione prevista dallo statuto;
  • resta il risarcimento del danno, secondo le regole generali dell'inadempimento.

Il risarcimento non è automatico. Il danno non si presume: il socio deve indicare e provare un interesse concreto all'acquisto, rimasto pregiudicato dalla vendita, per esempio il progetto di rafforzare la propria posizione nella società o di evitare l'ingresso di un concorrente. Senza questa prova il giudice non liquida nulla, e una consulenza tecnica non può sostituire la prova che spetta alla parte (Cass. nn. 12370/2014 e 24559/2015).

Il socio che scopre una vendita fatta senza offerta non può quindi prendersi la quota. Può far valere che la vendita non gli è opponibile, per esempio contestando in assemblea la legittimazione del compratore. Se c'è un danno che si può provare, può chiedere il risarcimento.

Per il compratore il rischio è serio. Resta titolare della quota verso il venditore, ma la società e gli altri soci possono non riconoscerlo come socio. Se sa che la prelazione è stata elusa, risponde del danno in solido con il venditore, perché concorre alla violazione (Cass. n. 25468/2010).

Il venditore, a sua volta, inadempie al contratto se dichiara di aver offerto la quota ai soci e non è vero (stessa sentenza). Inadempie anche se garantisce la «libera disponibilità» della quota e poi emergono limiti al trasferimento che non aveva dichiarato: la Cassazione ha considerato quella dichiarazione una garanzia specifica, che può giustificare la risoluzione del contratto (Cass. n. 19833/2024).

Prima di comprare conviene perciò chiedere la prova che la prelazione sia stata offerta, o che i soci vi abbiano rinunciato per iscritto.

Il gradimento: chi decide e cosa succede se è negato

Il gradimento è il consenso che lo statuto può richiedere, prima della vendita, a un organo della società (l'assemblea o gli amministratori), a uno o più soci o anche a un terzo. Serve a decidere chi entra nella società: non riguarda il prezzo né la prelazione.

Il codice prevede una tutela per il socio. Se lo statuto subordina la vendita al gradimento «senza prevederne condizioni e limiti», cioè lo lascia alla pura discrezione di chi decide, il socio può recedere (art. 2469, comma 2). La Cassazione ha precisato che il recesso spetta solo se il gradimento è stato davvero negato, e non per il solo fatto che la clausola esista (Cass. n. 2660/2024). Il socio che vuole vendere deve quindi prima chiedere il gradimento e, se arriva il rifiuto, valutare l'uscita con il recesso, che ho spiegato nella guida su Il recesso del socio di S.r.l..

Il gradimento va chiesto e dato nelle forme dello statuto. In una causa decisa nel 2021 lo statuto richiedeva che l'ingresso del nuovo socio fosse «preventivamente approvato dall'assemblea con maggioranza assoluta». Due cessioni erano state fatte senza quella delibera, e la società ha chiesto di dichiararle inopponibili. La Corte d'appello ha accolto la domanda, escludendo che altri comportamenti potessero sostituire la delibera formale. La Cassazione ha respinto il ricorso del compratore: la lettura dello statuto era una di quelle possibili e le critiche proposte erano inammissibili (Cass. n. 9461/2021). La regola pratica è semplice: se lo statuto parla di assemblea, serve una delibera, e il verbale va conservato.

Resta aperta una questione. Secondo un orientamento che la Corte ricorda, la vendita senza il gradimento richiesto dallo statuto sarebbe inefficace anche tra venditore e compratore, e non solo verso la società. Il motivo è che le quote di S.r.l. non sono fatte per circolare liberamente, salvo prova che le parti volessero il trasferimento a prescindere (Cass. n. 9461/2021, che richiama la n. 19203/2005). Nel caso deciso si discuteva solo del rapporto con la società, quindi la Corte non ha deciso sul rapporto tra le parti. Per la prelazione, invece, la vendita resta valida tra le parti. Chi compra una quota soggetta a gradimento non dovrebbe contare sulla validità del solo contratto: può subordinarlo al rilascio del gradimento.

Anche la maggioranza ha dei limiti. In una causa decisa nel 2024 l'assemblea aveva eliminato dallo statuto le clausole di gradimento e di prelazione e, subito dopo, un socio di maggioranza aveva ceduto quote alla moglie. La Cassazione ha ricordato che l'abuso della maggioranza può portare all'annullamento della delibera e ha rinviato al giudice del merito per verificare se la maggioranza avesse agito con intento fraudolento. Ha inoltre escluso che alla S.r.l. si applichi, per analogia, il recesso che la legge prevede per le società per azioni quando cambiano i limiti alla circolazione (Cass. n. 2660/2024).

Forma dell'atto, deposito e primi effetti

Tra venditore e compratore la vendita è valida con il semplice consenso. La Cassazione lo ripete da anni: la forma dell'art. 2470 serve a rendere la vendita efficace verso la società, non a farla nascere (Cass. n. 29902/2019). Un accordo firmato in privato vincola quindi chi lo ha firmato, ma non basta a far entrare il compratore nella società.

Per valere verso la società, l'atto di trasferimento deve avere la sottoscrizione autenticata ed essere depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese della sede, a cura del notaio che autentica (art. 2470, commi 1 e 2, c.c.). In alternativa l'atto può essere firmato con firma digitale e depositato, sempre entro trenta giorni, da un intermediario abilitato: un commercialista iscritto alle sezioni A o B dell'albo (art. 36, comma 1-bis, d.l. 112/2008, come chiarito dall'art. 14, comma 8, l. 183/2011; art. 31, comma 2-quater, l. 340/2000).

Il deposito è il momento che conta. Il trasferimento «ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito». Fino ad allora il compratore è, per la società, un estraneo: non può esercitare i diritti di socio e non può votare né partecipare alle assemblee. La Cassazione lo ha affermato in una causa in cui un notaio era stato sanzionato per avere inserito negli atti clausole che permettevano ai compratori di partecipare alle assemblee prima del deposito (Cass. n. 29857/2024). Una delibera approvata con il voto di chi non era ancora iscritto rischia di essere contestata.

Se la stessa quota è venduta con più contratti a persone diverse, prevale chi per primo ha ottenuto in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se il suo contratto è più recente (art. 2470 c.c.).

Per chi vende c'è un'ultima cautela. Se la quota non è stata versata per intero, il venditore risponde in solido con il compratore, per tre anni dall'iscrizione del trasferimento, dei versamenti ancora dovuti, ma solo dopo che la richiesta al socio moroso è rimasta senza esito (art. 2472 c.c.).

I passaggi da seguire, in ordine

Mettendo insieme le regole, per vendere una quota di S.r.l. senza sorprese conviene procedere così:

  • leggere lo statuto aggiornato e individuare prelazione, gradimento, divieti, termini e forme;
  • inviare ai soci l'offerta di prelazione nella forma dello statuto, con prezzo, condizioni e nome del compratore, e aspettare la scadenza del termine;
  • chiedere il gradimento all'organo indicato dallo statuto e conservare la delibera o la risposta scritta;
  • firmare il contratto, meglio se subordinato a due condizioni: la prelazione non esercitata o rinunciata e il gradimento ottenuto;
  • far autenticare l'atto o firmarlo digitalmente e farlo depositare al registro delle imprese entro trenta giorni;
  • far esercitare i diritti di socio al compratore solo dopo il deposito.

Se la vendita non è possibile, perché lo statuto la vieta o perché il gradimento è stato negato, resta la strada del recesso e del rimborso della quota, di cui parla la guida già citata.

Un caso pratico: la vendita del 30% con prelazione e gradimento

FattiEsempio di fantasia. Una S.r.l. ha tre soci: Anna (50%), Bruno (30%) e Carla (20%). Lo statuto prevede la prelazione degli altri soci, con offerta per raccomandata e trenta giorni per rispondere, e il gradimento dell'assemblea per l'ingresso di nuovi soci. Bruno trova un compratore, Dario, che offre 150.000 euro per il suo 30%.
PrelazioneBruno scrive ad Anna e Carla con raccomandata, indicando il prezzo, le condizioni e il nome di Dario. Alla scadenza dei trenta giorni nessuno ha risposto, e per lo statuto il silenzio vale come rinuncia.
GradimentoBruno chiede all'assemblea di approvare l'ingresso di Dario. L'assemblea delibera con la maggioranza richiesta e il verbale viene conservato.
Atto e depositoBruno e Dario firmano il contratto, subordinato alla prelazione non esercitata e al gradimento. L'atto è autenticato dal notaio, che lo deposita al registro delle imprese entro trenta giorni. In alternativa sarebbe bastata la firma digitale e il deposito da parte di un commercialista.
EffettoDal deposito Dario è socio anche verso la società: può votare e partecipare alle assemblee. Fino ad allora per la società era un estraneo.
Se si fosse saltato un passaggioSenza offerta ad Anna e Carla, la vendita non sarebbe opponibile a loro e alla società. Non potrebbero riscattare la quota da Dario, ma potrebbero chiedere i danni, provando di avere un interesse concreto a comprare. Senza la delibera sul gradimento, la società potrebbe rifiutarsi di riconoscere Dario.

Domande frequenti

Fonti normative e giurisprudenza
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Autore
Avv. Matteo Russo — Ordine degli Avvocati di Firenze, n. 2015000128 →

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