Fideiussione: cosa rischia il garante e come si escute la garanzia
- Nella fideiussione ordinaria, quella del codice civile che si firma tra privati, tra imprese e anche con una banca, il garante risponde insieme al debitore, ma mai per più di quanto il debitore deve (artt. 1936 e 1941 c.c.). Può opporre al creditore le stesse difese del debitore principale.
- Un contratto intitolato «fideiussione» può essere in realtà una garanzia autonoma: il garante paga a semplice richiesta e non può discutere il rapporto sottostante. Il nome non conta, conta il testo. Una clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» fa propendere per la garanzia autonoma, ma il giudice legge sempre l'intero contratto (Sezioni Unite n. 3947/2010).
- Nella fideiussione ordinaria, dopo la scadenza del debito il creditore deve agire contro il debitore entro sei mesi e continuare con diligenza, altrimenti perde la garanzia (art. 1957 c.c.). Di regola serve una causa. Se però il contratto prevede il pagamento «a prima richiesta», secondo le Sezioni Unite del 2026 basta una richiesta scritta al garante entro i sei mesi, anche se la clausola che escludeva quel termine è nulla (n. 24825/2026).
- Il garante che paga subentra nei diritti del creditore e può chiedere al debitore quanto ha versato (artt. 1949 e 1950 c.c.). Conviene avvisare il debitore prima di pagare: altrimenti questi può opporgli le difese che avrebbe avuto contro il creditore al momento del pagamento (art. 1952). Se i garanti sono più d'uno, chi paga si rivale sugli altri per la parte di ciascuno (art. 1954).
- Nella fideiussione bancaria, molti contratti «omnibus» riproducono il modulo dell'ABI, l'Associazione bancaria italiana, che nel 2005 la Banca d'Italia ha ritenuto restrittivo della concorrenza. Tre clausole sono nulle se il contratto le riproduce: il rimborso alla banca delle somme che deve restituire, la rinuncia ai sei mesi e la sopravvivenza della garanzia. Il resto del contratto resta valido, salvo la prova che le parti non l'avrebbero concluso senza quelle clausole (Sezioni Unite n. 41994/2021). Il provvedimento del 2005 vale come prova privilegiata, cioè di particolare peso, solo per le fideiussioni omnibus firmate tra il 2002 e il 2005. Per le altre il garante deve portare ulteriori prove (Sezioni Unite n. 24825/2026).
- Sempre nella fideiussione bancaria, se la banca continua a concedere credito a un debitore ormai in difficoltà senza l'autorizzazione del garante, questi può essere liberato dalla garanzia (art. 1956 c.c.), e non si può rinunciare in anticipo a questa tutela. Se però il garante è amministratore o socio della società garantita, le difficoltà si presumono conosciute e di regola la liberazione non scatta.
Chi firma una fideiussione garantisce il debito di un altro. Capita spesso: il socio garantisce la società, un familiare garantisce un mutuo, un'impresa garantisce un fornitore. Anni dopo può arrivare una richiesta di pagamento, o un decreto ingiuntivo, a una persona che ricorda poco di ciò che ha firmato. Chi deve far valere la garanzia scopre invece che il garante ha più difese del previsto. In questa guida teniamo separate due situazioni. La prima è la fideiussione ordinaria, regolata dal codice civile (artt. 1936 e seguenti). Vale tra privati, tra imprese e anche con una banca. La seconda è la fideiussione bancaria «omnibus», cioè la garanzia che si firma con una banca per tutti i debiti presenti e futuri di un'azienda. Ha in più una storia sua, legata al modulo dell'ABI e alle regole sulla concorrenza. Il percorso è questo: prima le regole comuni, poi la parte bancaria. Il 28 agosto 2026 le Sezioni Unite hanno deciso una questione su cui le sezioni semplici si dividevano, quella dei sei mesi quando c'è la clausola «a prima richiesta»: la trovi nella parte sulle regole comuni.
Fideiussione ordinaria: che cosa garantisce il fideiussore, e fino a dove
Il fideiussore è chi si obbliga personalmente verso il creditore a garantire il debito di un altro (art. 1936 c.c.). La garanzia vale anche se il debitore non ne sa nulla. La volontà di prestarla, però, deve essere espressa (art. 1937).
Il tratto tipico è l'accessorietà, cioè il legame con il debito garantito. Se il debito non è valido, non lo è nemmeno la fideiussione, salvo che sia prestata per l'obbligazione di un incapace (art. 1939). Il garante non può dovere più del debitore, né a condizioni più pesanti (art. 1941). Può opporre al creditore le stesse difese del debitore, tranne l'incapacità (art. 1945). Salvo patto contrario, la garanzia copre anche gli accessori del debito e le spese (art. 1942).
Il fideiussore risponde in solido con il debitore (art. 1944). Il creditore può quindi chiedere il pagamento a lui senza escutere prima il debitore principale. Fa eccezione il caso in cui sia stato pattuito il «beneficio della preventiva escussione»: allora il garante convenuto deve indicare i beni del debitore su cui il creditore può rivalersi. Se i garanti sono più d'uno, ciascuno risponde per l'intero, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1946).
Fideiussione o garanzia autonoma: la differenza decide quasi tutto
Molti contratti si chiamano fideiussione e non lo sono. Le Sezioni Unite (sent. n. 3947 del 18 febbraio 2010) hanno spiegato la differenza. Nella fideiussione il garante risponde della stessa prestazione del debitore, e il suo obbligo segue le sorti del debito. Nel contratto autonomo di garanzia il garante promette di tenere indenne il creditore dal mancato adempimento, pagando una somma stabilita. Non può opporre le eccezioni legate al rapporto sottostante.
La differenza pesa. Il garante autonomo non può dire, per esempio, che la fornitura era difettosa. Gli resta l'eccezione di dolo (exceptio doli generalis), cioè la prova che il creditore agisce in malafede. La Cassazione la ammette solo quando il venir meno del debito garantito, o l'inesistenza del rapporto, sono evidenti, certi e incontestabili e il garante li prova subito (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12311/2026). Alla garanzia autonoma non si applica nemmeno l'art. 1957, il termine dei sei mesi, perché quel termine è legato al carattere accessorio della fideiussione. Vale solo se le parti lo richiamano (Sez. Un. n. 3947/2010, § 10.1).
Come si capisce di quale contratto si tratta? Il nome non conta: contano le clausole lette insieme. Per le Sezioni Unite la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» orienta di per sé verso la garanzia autonoma, salvo un evidente contrasto con il resto del contratto (§ 10). La Cassazione ripete che il giudice deve leggerla alla luce dell'intero testo (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12311/2026).
Se la garanzia è autonoma, chi firma ha rinunciato a quasi tutte le difese tipiche della fideiussione, a cominciare dai sei mesi. Se invece resta una fideiussione, la clausola a prima richiesta da sola non esclude quel termine: il giudice deve accertare che cosa volevano davvero le parti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5598/2020).
Fideiussione ordinaria: i sei mesi dell'art. 1957
Il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza del debito, a una condizione. Il creditore deve aver proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e averle continuate con diligenza (art. 1957, primo comma). Se il garante ha espressamente limitato la fideiussione allo stesso termine del debito principale, l'istanza va proposta entro due mesi. L'istanza contro il debitore interrompe la prescrizione anche verso il garante.
Che cosa vale come «istanza»? Per la giurisprudenza tradizionale è un'iniziativa giudiziale, cioè una causa o un'esecuzione. Non bastano una raccomandata o altri atti fuori dal processo, e nemmeno un precetto rimasto senza seguito.
Se il debitore fallisce, i sei mesi decorrono dalla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5598/2020). Se è ammesso al concordato preventivo, decorrono dalla domanda di concordato, perché i debiti pecuniari si considerano scaduti come nel fallimento. Non valgono come istanza né l'inserimento del credito nell'elenco dei creditori né la partecipazione all'adunanza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8733/2025).
Queste decisioni sono state prese sotto la legge fallimentare. Il codice della crisi d'impresa prevede oggi che, nella liquidazione giudiziale, i crediti pecuniari si considerino scaduti alla data di apertura (art. 154, comma 2, d.lgs. 14/2019). Per il concordato preventivo la regola va verificata sul testo applicabile al caso.
Il termine si può superare. La decadenza riguarda un diritto disponibile e può essere impedita dal riconoscimento del diritto da parte del garante (art. 2966 c.c.). Il riconoscimento può risultare anche da un comportamento incompatibile con l'intenzione di eccepire la decadenza, per esempio riconoscere il debito e chiedere una dilazione. Conta il riconoscimento del garante, non quello del debitore principale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8733/2025).
Le parti possono anche rinunciare in anticipo ai sei mesi. La Cassazione ha ribadito nel 2026 che la clausola di deroga all'art. 1957 è valida e non vessatoria (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20355/2026, che richiama Cass. n. 3989/2025 e n. 22346/2017). Fa eccezione il caso in cui la clausola sia nulla perché riproduce il modulo ABI: ne parliamo nella parte bancaria.
La clausola «a prima richiesta» e i sei mesi
Resta il caso della fideiussione che contiene una clausola di pagamento «a prima richiesta». Qui le sezioni della Cassazione erano divise. Il 23 luglio 2026 la Terza sezione rimetteva ancora a nuovo ruolo una causa in attesa delle Sezioni Unite (ord. n. 23959/2026). La risposta è arrivata con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa (art. 363-bis c.p.c.). Il principio è formulato in termini generali, ma la sentenza nasce da fideiussioni bancarie.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, se la fideiussione contiene la clausola a prima richiesta, il creditore evita la decadenza anche con una richiesta scritta inviata al garante entro i sei mesi (§ 10.2). Non serve quindi una causa. Vale anche quando è nulla la clausola che esonerava il creditore dal rispetto di quel termine, perché frutto di un'intesa contraria alla concorrenza. Le due clausole hanno scopi diversi. Quella a prima richiesta serve a ottenere un pagamento rapido, lasciando al garante la possibilità di far valere le eccezioni dopo aver pagato.
In concreto: senza la clausola a prima richiesta, e senza una deroga valida, serve un'azione giudiziale entro i sei mesi. Con la clausola basta una richiesta scritta al garante, ma inviata in tempo e con prova della data e del recapito.
Il garante che paga: surrogazione, regresso e avviso al debitore
Il garante che paga ha diritto di recuperare quanto ha versato, in due modi. Con la surrogazione subentra nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949). Con il regresso può chiedere al debitore capitale, interessi e spese, anche se questi non sapeva della garanzia (art. 1950). La Cassazione descrive i due rimedi come complementari: con la surrogazione il garante acquista il credito del creditore, con il regresso chiede ciò che gli è dovuto oltre il limite della surrogazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16163/2024).
C'è un obbligo che molti garanti ignorano: avvisare il debitore prima di pagare. Se il garante paga senza avviso, il debitore può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore «all'atto del pagamento» (art. 1952, secondo comma). La Cassazione ha chiarito che la situazione si fissa in quel momento e non cambia più (ord. n. 16163/2024).
Nel caso deciso il debitore aveva concluso con la banca una transazione che dilazionava il pagamento e aveva pagato la prima rata. Il garante, che aveva pagato senza avviso, si è visto opporre la transazione e non ha potuto far valere gli inadempimenti successivi. Chi subentra per surrogazione, ha aggiunto la Corte, non diventa parte del contratto originario: non può quindi chiederne la risoluzione né avvalersi di una clausola risolutiva espressa.
La mancanza dell'avviso non chiude sempre la porta al regresso. L'art. 1952, primo comma, lo esclude solo se il debitore, non sapendo del pagamento, ha pagato a sua volta. Anche la denuncia al debitore delle istanze del creditore, richiesta dall'art. 1950 per le spese, ha un ambito limitato: riguarda solo le spese sostenute dal garante in proprio. Quelle sopportate dal creditore per l'escussione rientrano negli accessori dell'art. 1942 (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13524/2025). Resta salva, in ogni caso, l'azione del garante per la ripetizione contro il creditore (art. 1952, terzo comma).
Se i garanti sono più d'uno, chi ha pagato ha regresso contro gli altri per la rispettiva parte (art. 1954). Il garante può anche agire contro il debitore prima di pagare, per essere liberato o per ottenere garanzie. Succede, per esempio, quando è convenuto in giudizio per il pagamento o quando il debitore è diventato insolvente (art. 1953).
Fideiussione ordinaria: altre vie d'uscita e morte del garante
La fideiussione si estingue anche quando, per fatto del creditore, il garante non può più subentrare nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (art. 1955). Il fatto rilevante è la violazione, almeno colposa, di un dovere imposto dalla legge o dal contratto, da cui derivi un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita della surrogazione o del regresso (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5598/2020, dove il creditore era rimasto inerte nel fallimento del debitore principale).
Se muore il garante, il creditore può rivolgersi ai suoi eredi. Nel 2019 la Cassazione ha esaminato il caso di due figlie, raggiunte da un decreto ingiuntivo per una fideiussione prestata dal padre, che avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Il decreto è stato revocato perché non teneva conto di questa qualità. La Corte ha ricordato che l'accettazione beneficiata va fatta valere già nel giudizio di cognizione: se non viene eccepita in quella sede, non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14359/2019).
Per chi è chiamato all'eredità, il beneficio d'inventario è lo strumento che limita la responsabilità ai beni ereditati. I termini, la forma e i rischi di questa scelta sono nella guida Eredità con debiti: accettare, rinunciare o accettare con beneficio d'inventario, in area Famiglia e successioni.
Fideiussione bancaria «omnibus»: che cosa cambia
Con una banca la fideiussione è quasi sempre «omnibus»: il garante risponde di tutti i debiti, presenti e futuri, che la società ha o avrà verso la banca, come fidi, scoperti e mutui. Le regole viste finora valgono anche qui. Ci sono però due aggiunte. La prima è nel codice civile e riguarda i debiti futuri. La seconda viene dal diritto della concorrenza ed è il modulo dell'ABI.
Sui debiti futuri la legge chiede una cautela in più. Nel testo modificato dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, l'art. 1938 ammette la fideiussione anche per un'obbligazione condizionale o futura. Per quella futura, però, impone di indicare l'importo massimo garantito. Per questo i moduli bancari omnibus indicano di regola un massimale.
Fideiussione bancaria: il modulo ABI e la nullità antitrust
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia accertò che tre clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI erano il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza. La clausola 2 prevede che il garante rimborsi alla banca le somme incassate che debbano poi essere restituite (reviviscenza). La clausola 6 deroga ai termini dell'art. 1957. La clausola 8 fa sopravvivere la garanzia anche se l'obbligazione garantita è invalida. Lo ricostruiscono le stesse Sezioni Unite (sent. n. 24825/2026, § 4).
Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno deciso che i contratti «a valle», cioè stipulati sulla base di intese parzialmente nulle, sono a loro volta parzialmente nulli. La nullità riguarda solo le clausole che riproducono quelle dello schema, salvo che risulti una diversa volontà delle parti (art. 2, comma 3, L. 287/1990, per cui le intese vietate sono nulle «ad ogni effetto», e art. 1419 c.c.). Il contratto sopravvive e cadono le clausole. Il provvedimento dell'autorità vale come prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.
Non ogni fideiussione con quelle clausole rientra però nella nullità. La sentenza n. 24825/2026 ha precisato che il provvedimento del 2005 è prova privilegiata solo entro il suo perimetro, cioè per le fideiussioni omnibus stipulate nel triennio 2002-2005 considerato dall'accertamento. Fuori da quel perimetro resta un elemento di prova, ma da solo non basta. È il caso, per esempio, della fideiussione specifica del 2015 decisa dalla Corte. Chi invoca la nullità deve provare, con ogni mezzo e anche chiedendo alla banca l'esibizione di documenti, che l'intesa riguardava anche quella tipologia di contratti e quel periodo. La banca può a sua volta dimostrare che le clausole furono oggetto di una trattativa libera e individuale.
Dichiarare nulla la clausola 6 non libera automaticamente il garante. La nullità è parziale e non si estende al resto del contratto, se chi ha interesse non prova che le clausole nulle erano essenziali per l'assetto degli interessi. Il giudice non può supplire d'ufficio a questa prova (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21402/2026; ord. n. 21239/2026). La Cassazione ha poi escluso ogni automatismo tra nullità delle clausole ABI e decadenza del creditore. La decadenza dell'art. 1957 va eccepita dal garante in modo tempestivo, e il mancato rilievo equivale a rinuncia (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21239/2026, che richiama Cass. n. 30774/2024 e n. 8023/2024).
Sul piano processuale la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ma i fatti che la fondano, il contratto e il provvedimento compresi, devono essere stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3989/2025; Sez. III, ord. n. 16822/2024). Il provvedimento della Banca d'Italia non è un atto normativo: appartiene alla sfera del fatto e deve essere prodotto dalla parte interessata (Cass. n. 3989/2025). Chi lo dimentica in primo grado difficilmente rimedia dopo.
Fideiussione bancaria: se la banca continua a finanziare, l'art. 1956
Il fideiussore per un'obbligazione futura, come tipicamente nella fideiussione omnibus, è liberato in un caso. Il creditore, senza speciale autorizzazione, ha fatto credito al debitore pur sapendo che le sue condizioni patrimoniali erano peggiorate al punto da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. La legge aggiunge che non è valida la rinuncia preventiva del garante a questa liberazione (art. 1956). È la norma pensata per il garante che non può controllare le concessioni di credito successive alla firma.
Nella pratica la liberazione è difficile da ottenere. La Cassazione riconosce che la banca viola i doveri di correttezza e buona fede se concede credito conoscendo le difficoltà del debitore, senza informare il garante né chiedergli l'autorizzazione. Ma la mancata richiesta non libera il garante se la conoscenza di quelle difficoltà è comune a lui o può presumersi. Accade così quando il garante è amministratore della società garantita (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3989/2025). Accade anche quando è solo socio, pure di minoranza, e ha la possibilità concreta di informarsi con le prerogative dell'assemblea (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16822/2024, che richiama Cass. n. 20713/2023; nello stesso senso Sez. III, ord. n. 21239/2026).
Sull'onere della prova le pronunce non sono uniformi. Secondo l'ord. n. 16822/2024 spetta al garante dimostrare che la banca, quando ha concesso il credito, era consapevole del peggioramento in misura tale da far temere l'insolvenza. Non basta il saldo negativo del conto. Più di recente la Terza sezione ha affermato che il creditore deve provare di aver informato il garante o di averne ottenuto la speciale autorizzazione (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29933/2025). In ogni caso conviene allegare fin dall'opposizione quando la banca ha concesso nuovo credito e che cosa sapeva, offrendo le prove disponibili.
La stessa ord. n. 29933/2025 aggiunge che la violazione dell'art. 1956, quando si accompagna a quella dei doveri di buona fede, può portare alla nullità della fideiussione e non solo alla liberazione del garante. Il dovere di buona fede dura per tutta la vita della garanzia e non viene meno per una clausola che dispensa la banca dal chiedere l'autorizzazione.
Fideiussione bancaria: il recesso non cancella il passato
Chi vuole uscire da una fideiussione omnibus deve tenere conto di un limite importante. Il recesso non ha efficacia retroattiva: non incide sulle obbligazioni già sorte, o riconducibili al rapporto garantito, prima della sua formalizzazione. Per quelle la garanzia continua entro il massimale. In un caso deciso nel 2026 il socio aveva ceduto le quote e comunicato il recesso, ma il mutuo era stato stipulato prima e la banca ha ottenuto il decreto per l'intero massimale (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21239/2026). Il recesso, da solo, non cancella il passato.
Errori frequenti e checklist operativa
L'errore più diffuso sul lato del creditore è contare male i sei mesi, oppure contarli quando il contratto non li rende più necessari, senza averlo verificato. Sul lato del garante è il contrario: pensare che la nullità delle clausole ABI, dichiarata in astratto, basti da sola a liberarlo. Servono prova, tempestività e, per l'art. 1957, un'eccezione sollevata a tempo debito. In entrambi i casi il punto di partenza è lo stesso: leggere il testo della garanzia prima di ogni altra carta.
- Per ogni fideiussione, prima di firmare: controllare se la garanzia è omnibus o specifica, quale massimale indica e se contiene le clausole «a prima richiesta» e «senza eccezioni». Cambiano la natura del contratto e le difese disponibili.
- Per ogni fideiussione: verificare se il testo rinuncia ai sei mesi dell'art. 1957 o al beneficio della preventiva escussione, e scrivere quali effetti si vogliono davvero.
- Da creditore: contare i sei mesi dalla scadenza del debito garantito, o dal fallimento del debitore, e agire in giudizio. Se la garanzia ha la clausola a prima richiesta, inviare comunque nel semestre una richiesta scritta al garante, con data certa.
- Da garante: eccepire subito la decadenza, e non riconoscere il debito né chiedere dilazioni prima di aver valutato la propria posizione. Il riconoscimento può valere come rinuncia.
- Da garante che paga: avvisare per iscritto il debitore prima del pagamento, per non trovarsi opposte eccezioni già maturate.
- Solo per le fideiussioni bancarie: se si invoca la nullità per il modulo ABI, produrre fin dal primo grado il contratto e il provvedimento, e allegare con le prove l'essenzialità delle clausole e il collegamento con l'intesa.
- Solo per le fideiussioni bancarie: se la banca ha concesso nuovo credito a un debitore in difficoltà, allegare fin dall'opposizione quando e che cosa sapeva (art. 1956).
Il garante chiamato a rispondere verso una banca o un fornitore riceve di solito un decreto ingiuntivo: per l'opposizione, i termini e i rischi vale la guida sul decreto ingiuntivo per fatture e sulle opposizioni. Se il garante è una persona fisica, la questione se possa essere considerato consumatore è trattata in consumatori e professionisti: discipline diverse. Il percorso complessivo del credito insoluto è in Il cliente non paga: come recuperare il credito. Se il garante, dopo la richiesta, si spoglia dei beni, completano il quadro l'azione revocatoria e il pignoramento presso terzi.
Un caso pratico con una banca: la raccomandata dopo la revoca del fido
Domande frequenti
- Artt. 1936-1957 c.c. (fideiussione: nozione, limiti, solidarietà, eccezioni, surrogazione e regresso, estinzione, decadenza)
- Art. 1957 c.c. (scadenza dell'obbligazione principale)
- Art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore per obbligazione futura)
- Art. 1938 c.c. (fideiussione per obbligazioni future o condizionali, importo massimo garantito)
- Art. 1419 c.c. (nullità parziale)
- Art. 2966 c.c. (impedimento della decadenza)
- Art. 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287 (intese restrittive della libertà di concorrenza; nullità ad ogni effetto)
- Art. 154 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa: crediti pecuniari scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale)
- Art. 363-bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione)
- Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 (rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa: fideiussioni conformi allo schema ABI, fideiussioni specifiche, clausola a prima richiesta e art. 1957)
- Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 (nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI)
- Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010 (contratto autonomo di garanzia e fideiussione; clausola a prima richiesta e senza eccezioni; exceptio doli)
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20355 del 17 giugno 2026 (rinuncia preventiva all'art. 1957: clausola valida e non vessatoria)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 23959 del 23 luglio 2026 (ordinanza interlocutoria: causa rimessa a nuovo ruolo in attesa delle Sezioni Unite)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21402 del 23 giugno 2026 (nullità parziale delle clausole ABI: onere della prova dell'essenzialità)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21239 del 22 giugno 2026 (recesso dalla fideiussione omnibus; nessun automatismo tra nullità ABI e decadenza; art. 1956 e socio garante)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12311 del 2 maggio 2026 (garanzia autonoma e fideiussione; exceptio doli)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29933 del 12 novembre 2025 (art. 1956, buona fede della banca e nullità della fideiussione; onere della prova)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13524 del 20 maggio 2025 (regresso del fideiussore e avviso al debitore)
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8733 del 2 aprile 2025 (art. 1957: istanza giudiziale, concordato preventivo, riconoscimento del fideiussore)
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3989 del 17 febbraio 2025 (art. 1956 e fideiussore amministratore; natura di fatto del provvedimento della Banca d'Italia)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16822 del 17 giugno 2024 (art. 1956 e socio garante; onere della prova)
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16163 dell'11 giugno 2024 (art. 1952: eccezioni opponibili al garante che paga senza avviso; limiti della surrogazione)
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5598 del 28 febbraio 2020 (art. 1957 e fallimento del debitore principale; art. 1955; clausola a prima richiesta)
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14359 del 27 maggio 2019 (beneficio d'inventario da eccepire nel giudizio di cognizione)
La normativa e la giurisprudenza citate possono subire modifiche successive alla data di aggiornamento indicata in apertura.
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