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Il cliente è in liquidazione giudiziale: come insinuare il credito al passivo

Avv. Matteo RussoAggiornato al 30 ottobre 202613 min di lettura
In sintesi
  • Dal giorno in cui il tribunale apre la liquidazione giudiziale del cliente, il creditore non può più iniziare né proseguire pignoramenti sui beni compresi nella procedura. Il credito va accertato davanti al giudice delegato con una domanda di ammissione al passivo (artt. 150 e 151 d.lgs. 14/2019).
  • La domanda si presenta con ricorso trasmesso per PEC al curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza di esame dello stato passivo, che la sentenza di apertura fissa di regola entro centoventi giorni. L'avvocato non è obbligatorio, ma il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno dei requisiti essenziali: dati del creditore, somma richiesta, fatti e ragioni della domanda (artt. 200 e 201).
  • Dopo quel termine la domanda è tardiva, ma si può presentare ancora per sei mesi dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (dodici nelle procedure complesse). Poi è ammessa solo se il ritardo non dipende dal creditore e la domanda arriva entro sessanta giorni dalla fine dell'impedimento (art. 208; Cass. n. 12096/2026).
  • Il curatore è un terzo rispetto al rapporto tra il creditore e il cliente: fatture e contratti devono avere data certa anteriore all'apertura (art. 2704 c.c.). È uno dei punti più delicati, e conviene procurarsi per tempo documenti che la diano (Trib. Milano, sent. n. 8566/2025). Se il contratto è a forma libera, come una fornitura, la sua esistenza si può provare anche con altri mezzi.
  • Un decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione di esecutività del giudice (art. 647 c.p.c.) al momento dell'apertura, rischia di non essere opponibile alla procedura: lo ha affermato il Tribunale di Taranto applicando il Codice della crisi (sent. n. 1988/2024). L'esecutività va quindi chiesta appena scadono i quaranta giorni per l'opposizione.
  • L'esito non è scontato. Se il curatore prevede che non ci sarà attivo da distribuire ai creditori che hanno chiesto l'ammissione, il giudice può disporre che non si faccia luogo all'accertamento del passivo (art. 209). Prima di sostenere costi conviene chiedere al curatore le prospettive di riparto.
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Il cliente non paga da mesi e poi arriva una comunicazione: il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale, la procedura che prima del 2022 si chiamava fallimento. Per chi aspettava il pagamento di una fattura le domande sono subito pratiche. Si può ancora pignorare? Che cosa bisogna fare, e entro quando? Quanto si recupererà? In questa guida ricostruisco il percorso del creditore: i termini da rispettare, le prove che i giudici pretendono davvero e i casi in cui un titolo che sembrava solido si rivela inutile.

Cosa cambia il giorno dell'apertura: niente più pignoramenti

La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore (art. 151 d.lgs. 14/2019). Da quel giorno nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, neppure per crediti maturati durante la procedura (art. 150), salvo le eccezioni previste dalla legge. Il pignoramento già avviato non può quindi andare avanti.

Anche il credito assistito da privilegio, o prededucibile, deve passare dall'accertamento del passivo (art. 151, comma 2). La fattura, il decreto ingiuntivo e la sentenza non bastano da soli: il creditore deve chiedere di essere ammesso e il giudice delegato decide domanda per domanda.

Il percorso ordinario del credito, dalla diffida al pignoramento, è nella guida Il cliente non paga: come recuperare il credito. Qui parlo del caso in cui quel percorso si interrompe perché il debitore è entrato in una procedura concorsuale.

La sentenza che apre la procedura nomina il curatore e il giudice delegato. Fissa l'udienza di esame dello stato passivo entro centoventi giorni dal deposito (centocinquanta se la procedura è particolarmente complessa) e stabilisce il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per presentare le domande (art. 49, comma 3). Il curatore avvisa i creditori che risultano dalle scritture del debitore, per PEC se hanno un domicilio digitale, altrimenti con raccomandata (art. 200). Chi non riceve l'avviso non deve però aspettarlo: la sentenza è pubblicata nel registro delle imprese e il termine è fissato dalla sentenza stessa.

Come si presenta la domanda di ammissione

La domanda si propone con ricorso, che il creditore può sottoscrivere anche personalmente, senza avvocato (artt. 200 e 201, comma 2). Si trasmette per PEC all'indirizzo del curatore indicato nell'avviso, insieme ai documenti che provano il credito. L'assistenza di un legale non è imposta dalla legge. Conviene quando il credito è rilevante, quando ci sono garanzie o contestazioni, o quando le prove sono incomplete.

Il ricorso deve contenere:

  • la procedura a cui si intende partecipare, le generalità del creditore e il codice fiscale;
  • la somma che si chiede di insinuare al passivo;
  • una breve esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda il credito;
  • l'eventuale titolo di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca), con la descrizione del bene se la prelazione è speciale;
  • l'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni della procedura;
  • le coordinate bancarie.

Se manca o è assolutamente incerto uno dei primi tre elementi, il ricorso è inammissibile (art. 201, comma 4). Se manca l'indicazione della prelazione, il credito è trattato come chirografario, cioè senza preferenza sugli altri: chi ha un'ipoteca, un pegno o un privilegio deve dirlo nella domanda. La PEC va tenuta aggiornata. Se non la si indica, o se il messaggio non viene consegnato per cause imputabili al creditore, le comunicazioni si considerano eseguite con il deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3).

Che cosa si chiede e perché va scritto nel ricorso: non basta che si possa ricavare dai documenti allegati (Cass. n. 11893/2026). Nel caso deciso una società cessionaria di crediti bancari chiedeva circa 2,5 milioni di euro per due finanziamenti concessi da un gruppo di banche, senza indicare per ciascuno quanto fosse capitale e quanto interessi. Il giudice delegato ha respinto la domanda e il tribunale ha confermato; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La domanda produce gli effetti di una domanda giudiziale per tutta la durata della procedura (art. 202).

Il termine: trenta giorni prima dell'udienza

Il ricorso va trasmesso almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo (art. 201, comma 1). È il termine che conta di più, perché oltre quella data la domanda è tardiva. La legge dice che il procedimento introdotto dalla domanda è soggetto alla sospensione feriale (art. 201, comma 10), ma sull'effetto sul termine di trenta giorni conviene non fare affidamento: meglio contare i giorni come se la sospensione non ci fosse.

Nella pratica conviene non arrivare all'ultimo giorno. Raccogliere i documenti richiede tempo, e come si vedrà sono proprio i documenti a decidere l'esito. Va conservata la ricevuta di consegna della PEC, che prova la data di trasmissione.

Domanda tardiva e ultratardiva

Una domanda trasmessa oltre il termine ordinario è tardiva, ma resta ammissibile se arriva entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Nelle procedure di particolare complessità il tribunale può portare questo termine a dodici mesi già con la sentenza di apertura. Per le domande tardive il giudice delegato fissa un'udienza entro i quattro mesi successivi, salvo urgenza, e valgono le regole delle domande ordinarie (art. 208, commi 1 e 2).

Scaduto anche questo termine, e finché non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, la domanda («ultratardiva») è ammissibile a due condizioni. Il creditore deve provare che il ritardo non dipende da lui. E deve trasmettere la domanda entro sessanta giorni da quando è cessata la causa che gli impediva di presentarla. Se la domanda non indica le circostanze del ritardo o non offre una prova documentale, il giudice delegato la dichiara inammissibile con decreto, reclamabile (art. 208, comma 3).

La Cassazione ha applicato il termine di sessanta giorni anche ai crediti nati dopo l'apertura della procedura, a partire dal giorno in cui il credito è sorto (n. 12096/2026). Il caso riguardava una società che aveva preso in affitto e poi acquistato un ramo d'azienda dalla società in liquidazione. Aveva pagato spettanze dei lavoratori maturate prima dell'affitto e chiedeva di essere ammessa per circa 172.000 euro, in surroga ai lavoratori. Il tribunale ha esaminato i lavoratori uno per uno, contando i sessanta giorni dal pagamento per i rapporti già cessati e dalla conciliazione per quelli in corso. La domanda è stata dichiarata inammissibile, salvo per un solo lavoratore, e la Cassazione ha confermato.

Un'indicazione pratica ne deriva: il termine non aspetta che il credito sia perfettamente definito. Un credito condizionato si può chiedere subito, e il giudice lo ammette con riserva (art. 204, comma 2, lett. a).

La prova del credito: la data certa delle fatture

È uno dei punti più delicati. Nella formazione dello stato passivo il curatore è considerato un terzo rispetto al rapporto tra il creditore e il debitore. Per questo si applica l'art. 2704 c.c. La data di una scrittura privata non autenticata è certa verso i terzi solo da alcuni momenti: la registrazione, la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha firmata, la riproduzione in un atto pubblico, oppure un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità. Il credito deve quindi risultare nato prima dell'apertura della procedura, con documenti che lo dimostrano in modo opponibile agli altri creditori.

Il Tribunale di Milano ha applicato questa regola alla liquidazione giudiziale (sent. n. 8566/2025). Una transazione tra la società e un suo cliente, senza autenticazione delle firme e senza altri fatti che provassero quando era stata firmata, non è stata ritenuta opponibile al curatore, che agisce come terzo nell'interesse dei creditori. Il tribunale ha dato peso anche ai legami tra le due società, riconducibili alla stessa persona. Nel caso era il curatore a chiedere a un cliente il pagamento di circa 150.000 euro, ma la regola vale allo stesso modo per il creditore che si insinua. È una decisione di merito. Sul modo in cui i giudici valutano i singoli documenti, la giurisprudenza della Cassazione si è formata soprattutto sul fallimento e per questo non la cito qui.

Se manca la data certa su un documento, il credito non è per forza perso. Quando il contratto non richiede la forma scritta, come una normale fornitura di merci, la sua esistenza e il suo contenuto si possono provare anche con altri mezzi. Il fatto che dà certezza all'anteriorità deve però essere oggettivo, cioè non dipendere dal solo creditore. Per questo l'emissione della fattura da parte sua, da sola, è un appoggio debole, mentre un documento di trasporto firmato dal cliente per ricevuta è più convincente.

Sul piano pratico conviene curare fin dall'inizio i documenti che danno data certa: contratti registrati, o con firme autenticate, quando l'importo lo giustifica; libri contabili vidimati; documenti di consegna firmati dal cliente per ricevuta. Se il curatore solleva l'obiezione prima dell'udienza, si può rispondere con osservazioni scritte e documenti integrativi.

Il decreto ingiuntivo ottenuto prima dell'apertura

Chi ha già ottenuto un decreto ingiuntivo contro il cliente può credersi al sicuro. Non sempre lo è. Se il decreto non è stato opposto, la dichiarazione di esecutività è il provvedimento con cui il giudice che l'ha emesso, dopo aver controllato la notifica, lo rende definitivo (art. 647 c.p.c.). Secondo il Tribunale di Taranto, che ha applicato il Codice della crisi, un decreto privo di quel visto prima dell'apertura non è opponibile alla massa dei creditori, perché non ha ancora l'efficacia del giudicato. Il creditore deve allora far accertare il credito nel concorso, cioè con la domanda di ammissione al passivo (sent. n. 1988/2024).

Il caso deciso era un po' diverso da quello più frequente: l'ingiunzione riguardava compensi di circa 180.000 euro chiesti da un componente del consiglio di amministrazione ed era stata emessa quando la società era già in liquidazione giudiziale. Il tribunale ha revocato il decreto e dichiarato improponibile la domanda, richiamando l'orientamento della Cassazione sul fallimento e ritenendolo applicabile per analogia. È una decisione di merito e non della Cassazione: indica la direzione, ma non chiude la questione.

La regola pratica è semplice e vale prima di ogni crisi: scaduti i quaranta giorni dalla notifica senza opposizione, si chiede subito al giudice la dichiarazione di esecutività, anche solo a voce (art. 647: «su istanza anche verbale»). Senza di essa si rischia che il decreto non valga nei confronti della procedura. In concreto, il credito va allora dimostrato con i documenti su cui il decreto si fonda, con le regole sulla data certa viste sopra.

Diverso è il caso di una sentenza di condanna pronunciata prima dell'apertura ma non ancora passata in giudicato: il credito è ammesso con riserva e il curatore può proporre o proseguire l'impugnazione (art. 204, comma 2, lett. c).

Sulla liquidazione giudiziale non risultano, per ora, decisioni della Cassazione su questo punto. Per un decreto ingiuntivo rimasto senza esecutività conviene quindi un controllo sul caso concreto.

Interessi, scadenza, compensazione e privilegio

Dall'apertura della procedura il corso degli interessi, legali o convenzionali, è sospeso agli effetti del concorso fino alla chiusura, a meno che il credito sia garantito da ipoteca, pegno o privilegio (art. 154, comma 1). Nella domanda si chiedono perciò gli interessi maturati fino al giorno dell'apertura, compresi quelli di mora del d.lgs. 231/2002 se il credito deriva da una transazione commerciale.

I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura (art. 154, comma 2). Anche una fattura che scadrebbe fra tre mesi si insinua quindi per intero.

Se il creditore ha a sua volta un debito verso il cliente, per esempio perché ha acquistato merce da lui, può opporre in compensazione i propri crediti, anche se non ancora scaduti (art. 155, comma 1). La compensazione non vale per il credito acquistato da terzi, con un atto tra vivi, dopo il deposito della domanda che ha portato all'apertura o nell'anno precedente (comma 2).

L'udienza, lo stato passivo e l'opposizione

Il curatore esamina le domande e predispone il progetto di stato passivo, con le sue conclusioni motivate per ciascun creditore. Può eccepire i fatti che estinguono o modificano il diritto, e l'inefficacia del titolo su cui si fonda il credito o la prelazione, anche se la relativa azione è prescritta (art. 203, comma 1). Il progetto è depositato con le domande almeno quindici giorni prima dell'udienza e trasmesso alla PEC indicata dal creditore. Fino a cinque giorni prima dell'udienza il creditore può presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi (art. 203, comma 2). È l'occasione per rispondere a un'obiezione, come la mancanza di data certa.

All'udienza il giudice delegato decide su ogni domanda, anche in assenza del creditore, nei limiti delle conclusioni formulate e tenendo conto delle eccezioni del curatore e di quelle rilevabili d'ufficio (art. 203, comma 3). Con decreto accoglie, in tutto o in parte, respinge o dichiara inammissibile la domanda. L'inammissibilità non impedisce di riproporla (art. 204, comma 1). Lo stato passivo diventa esecutivo con decreto e produce effetti ai soli fini del concorso (art. 204, commi 4 e 5).

Il curatore comunica l'esito a tutti i ricorrenti. Chi vede la domanda respinta o accolta solo in parte può proporre opposizione con ricorso al tribunale, nei confronti del curatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione (artt. 205, 206 e 207). Contro il decreto del tribunale si può ricorrere in Cassazione nei trenta giorni successivi alla comunicazione. Anche il credito ammesso può essere impugnato dal curatore o da un altro creditore (art. 206, comma 3). Questi termini sono soggetti alla sospensione feriale (art. 207, comma 16).

Quanto si recupera davvero

Va detto con franchezza: nella liquidazione giudiziale i creditori chirografari, cioè senza garanzie, spesso incassano poco o nulla. Vengono pagati prima i crediti prededucibili e le spese della procedura (art. 222), poi i crediti con prelazione secondo il loro grado, e solo dopo, se resta qualcosa, i chirografari in proporzione.

Il curatore, nel comunicare l'esito dell'accertamento, deve esporre in sintesi le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori (art. 205, comma 2). Conviene leggerle prima di decidere se impugnare, perché un'opposizione costa e vale la pena solo se il riparto è realistico.

Può anche accadere che l'accertamento non si faccia. Quando risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che hanno chiesto l'ammissione, il giudice delegato, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza, dispone con decreto di non fare luogo al procedimento di accertamento. I creditori che hanno presentato domanda possono reclamare entro quindici giorni dalla comunicazione (art. 209). Una domanda ben fatta resta comunque utile: tutela il credito se poi emerge attivo.

E se il cliente è in concordato preventivo?

Se il cliente non è in liquidazione giudiziale ma ha chiesto un concordato preventivo, non si presenta una domanda di ammissione come quella descritta sopra. Il commissario giudiziale deposita e invia ai creditori la sua relazione, con l'elenco dei creditori ammessi al voto e l'importo per cui sono ammessi, almeno quindici giorni prima della data iniziale del voto. Chi ritiene sbagliato il proprio importo, o quello di altri, può formulare osservazioni e contestazioni per PEC al commissario almeno dieci giorni prima (art. 107, commi 3 e 4). Il voto si esprime con modalità telematiche, per PEC (art. 107, commi 1 e 8).

Il concordato è approvato, di regola, dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e nel concordato in continuità aziendale il voto si conta classe per classe, con regole proprie (art. 109, comma 5). Controllare l'elenco e votare non è una formalità: sono le occasioni in cui il creditore pesa sulla decisione. Se il concordato non viene approvato od omologato, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale (art. 49, comma 2) e allora si riparte con la domanda di ammissione.

Garanti e amministratori: altre strade per recuperare

Se il credito è assistito da fideiussione, il creditore può rivolgersi anche al garante, ma deve fare attenzione al tempo. Nella fideiussione ordinaria l'art. 1957 c.c. impone di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Nella liquidazione giudiziale i crediti pecuniari si considerano scaduti all'apertura (art. 154, comma 2). La domanda di ammissione al passivo, presentata entro sei mesi, è stata ritenuta dai tribunali un'istanza sufficiente a evitare la decadenza (Trib. Palermo, sent. n. 5357/2026; Trib. Busto Arsizio, sent. n. 790/2025). A Busto Arsizio la banca aveva presentato una domanda tardiva ma entro sei mesi dalla sentenza di apertura, e la garanzia ha retto: la tardività incide sul riparto nella procedura, non sul rapporto con i garanti. Sono decisioni di merito, e la prudenza resta quella di presentare la domanda per tempo, senza attendere l'udienza.

Chi ha la garanzia di un fideiussore trova il quadro completo nella guida Fideiussione: cosa rischia il garante e come si escute la garanzia, che spiega anche cosa fare quando la garanzia è a prima richiesta.

Se la crisi dipende da una gestione scorretta, può esserci spazio per un'azione di responsabilità contro gli amministratori. Nella liquidazione giudiziale la promuove di regola il curatore, nell'interesse di tutti i creditori. La guida Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società ne spiega presupposti e termini.

Un caso pratico: dalla fornitura non pagata all'ammissione

Esempio ricostruito per illustrare il percorso, non un caso reale.

FattiUn'impresa fornisce materiali a una S.r.l. per 38.000 €. La fattura è scaduta da due mesi. È partita una diffida, ma non ancora un decreto ingiuntivo.
AperturaIl tribunale apre la liquidazione giudiziale della S.r.l. La sentenza fissa l'udienza di esame dello stato passivo a 100 giorni dal deposito. Il ricorso deve arrivare almeno 30 giorni prima.
DomandaL'impresa trasmette il ricorso per PEC al curatore con la fattura, gli ordini e i documenti di trasporto firmati dal cliente. Chiede l'importo con gli interessi fino al giorno dell'apertura e indica PEC e coordinate bancarie.
Progetto di stato passivoIl curatore propone l'ammissione in chirografo della sola parte documentata dai documenti di trasporto firmati e contesta il resto per mancanza di data certa.
OsservazioniEntro cinque giorni prima dell'udienza l'impresa deposita altri documenti che provano le consegne contestate.
EsitoIl credito è ammesso in chirografo per la parte provata. Per il resto l'impresa valuta l'opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione, dopo aver letto le prospettive di riparto indicate dal curatore.

Domande frequenti

Fonti normative e giurisprudenza
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Autore
Avv. Matteo Russo — Ordine degli Avvocati di Firenze, n. 2015000128 →

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